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Il decreto relativo al Fondo Nuove Competenze, giunto alla sua terza edizione, è stato pubblicato il 26 novembre sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro dopo una lunga attesa di vari mesi.
Questa edizione del Fondo che , ricordiamo finanzia parte del costo orario dei lavoratori coinvolti in percorsi formativi, concordati tra datori di lavoro e parti sindacali, viene ridenominato Fondo Competenze per l’innovazione, è finanziata inizialmente con 731 milioni di euro che potrebbero aumentare fino a circa 800 milioni grazie ai risparmi accumulati nelle precedenti edizioni.
L’Avviso pubblico è stato pubblicato ieri 5 dicembre 2024, insieme a al decreto direttoriale e agli allegati.
La presentazione delle istanze potrà avvenire dal 10 febbraio al 10 aprile 2025 , tramite la piattaforma MyANPAL accedendo con SPID, CIE o CNS.
Già da lunedì 9 dicembre 2024 sarà possibile registrarsi sul portale MyANPAL per abilitare il datore di lavoro o l’eventuale soggetto delegato alla partecipazione.
Rivediamo nei paragrafi seguenti tutti i dettagli sulla misura , con le specifiche operative per il 2024 (v. all’ultimo paragrafo)
Scarica qui il testo del decreto
Qui il testo integrale dell’avviso Fondo nuove competenze 3
Qui il decreto direttoriale del 5.12.2024
1) Fondo nuove competenze: cos’è
Giova ricordare che il Fondo Nuove Competenze FNC era stato istituito dal Decreto Rilancio 34 2020 e rifinanziato dal Decreto Agosto (n.104/2020) per contribuire alla formazione dei lavoratori nelle imprese in crisi per la pandemia Covid.
E’ stato poi rifinanziato per sostenere la ripresa economica, anche alla luce delle nuove esigenze di sostenibilità e digitalizzazione richiesti dal mercato mondiale.
Nel 2022 il rifinanziamento è stato ottenuto grazie alle risorse del fondo europeo React EU per il PNRR
Lo strumento è stato molto apprezzato dalle imprese in quanto prevede la possibilità di ottenere finanziamentI a fondo perduto per:
- le quote di retribuzione e
- i contributi previdenziali
dei lavoratori , per i periodi dedicati in percorsi formativi adattati alle nuove esigenze produttive dell’impresa .
Per ottenere il finanziamento dei progetti è necessaria la firma di accordi sindacali preventivi .
I corsi di formazione previsti dagli accordi possono essere erogati :
- sia da enti pubblici e privati accreditati a livello nazionale o regionale, quali, ad esempio, università, scuole, Its, centri di ricerca, enti formativi di categoria
- che dalla stessa impresa che ha presentato domanda di contributo.
2) Fondo nuove competenze 2024 di cosa si tratta
In risposta a due interpellanze parlamentari di aprile scorso il Governo si era impegnato ad investire ancora nella formazione dei lavoratori e chiarito che con ” il Programma nazionale Giovani, donne e lavoro, cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus, prevede la priorità del finanziamento del Fondo nuove competenze con una dotazione di circa 800 milioni.
Tra le novità della nuova edizione, spicca la possibilità di includere nei percorsi formativi finanziati anche il personale non ancora assunto, con una percentuale di rimborso del 100% della retribuzione favorendo l’integrazione tra formazione e selezione,
Vincenzo Caridi, capo dipartimento del Ministero del Lavoro, aveva evidenziato come il Fondo intenda promuovere la rete tra imprese, la transizione digitale e green e l’inclusione generazionale, oltre a prevedere incentivi per la formazione dei lavoratori stagionali prima dell’avvio dell’attività.
Lo strumento è di importanza strategica nel Programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 e ha finora coinvolto:
- oltre 14.000 aziende e
- 700.000 lavoratori
per più di 93 milioni di ore di formazione.
3) Fondo nuove competenze per l’innovazione 2024: aree di intervento
Analogamente alla seconda edizione, i beneficiari sono i datori di lavoro privati, comprese le società a partecipazione pubblica, che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi di formazione per il miglioramento delle competenze dei lavoratori.
Si conferma che gli accordi devono essere concordati con le rappresentanze sindacali e devono includere i seguenti elementi,:
- Progetti formativi per i lavoratori.
- Numero di lavoratori coinvolti nei percorsi.
- Quota dell’orario lavorativo da destinare allo sviluppo delle competenze.
- Eventuale coinvolgimento di lavoratori disoccupati, preselezionati dal datore di lavoro, nei percorsi formativi.
Le aree di intervento includono:
- Sistemi tecnologici e digitali.
- Intelligenza artificiale.
- Sostenibilità e impatto ambientale.
- Economia circolare.
- Transizione ecologica.
- Efficientamento energetico.
- Welfare aziendale e benessere organizzativo.
Il piano deve inoltre documentare le competenze già possedute dai lavoratori e prevedere interventi di formazione personalizzati in base ai fabbisogni specifici. La progettazione deve essere coerente con gli obiettivi di apprendimento indicati nel decreto ministeriale 115/2024, riferiti ai repertori di competenze di settore.
4) Fondo nuove competenze per l’innovazione 2024: I finanziamenti
La dotazione iniziale del Fondo ammonta a 730 milioni di euro, suddivisa in tre categorie principali:
- Sistemi formativi (25% delle risorse): destinati a gruppi di imprese guidati da un big player, in linea con la direttiva UE 2023/2775.
- Filiere formative (25% delle risorse): rivolte a imprese di piccole e medie dimensioni (PMI), preferibilmente inserite in distretti territoriali, reti produttive o filiere con vocazione economica specifica.
- Singoli datori di lavoro (50% delle risorse): per interventi diretti da parte di singole imprese.
Massimali di finanziamento
Il contributo massimo varia in base alla tipologia di intervento:
- Sistemi formativi: fino a 12 milioni di euro per ciascun gruppo, con un limite del 60% dei lavoratori dipendenti coinvolti del big player capofila.
- Filiere formative: fino a 8 milioni di euro per progetto.
- Datori di lavoro singoli: massimo 2 milioni di euro, con l’obbligo di presentare una sola domanda di contributo.
Modalità di finanziamento
Come nella seconda edizione, il Fondo copre:
- il 60% della retribuzione oraria e
- il 100% dei contributi previdenziali e assistenziali per le ore dedicate alla formazione.
ATTENZIONE novità 2024
Per i percorsi presentati da sistemi formativi o filiere formative, la quota retributiva finanziabile sale all’80%.
Il 100% della retribuzione oraria è coperto per lavoratori disoccupati da oltre 12 mesi, assunti con contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca successivamente alla pubblicazione del decreto ministeriale e prima dell’inizio della formazione.
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5) Fondo nuove competenze 2024: la procedura operativa
Per la presentazione dell’istanza, il datore di lavoro dovrà allegare:
- Accordo collettivo: conforme a quanto previsto dal § 5 dell’Avviso.
- Progetto formativo: redatto in base al § 7 dell’Avviso.
- Delega (se necessaria): accompagnata da documento di identità sia del delegante che del delegato, in conformità all’art. 38 comma 3-bis del DPR 445/2000.
- Autocertificazioni di rappresentatività: in caso di assenza di rappresentatività sindacale interna.
PROCEDURA OPERATIVA
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono essere sottoscritti a partire dal 26 novembre 2024.
Le informazioni richieste al punto 4.5 dell’Avviso devono essere caricate sulla piattaforma informatica.
La fase istruttoria inizierà il 10 febbraio 2025, seguendo il criterio cronologico di presentazione.
GESTIONE DEL CONTRIBUTO
Richiesta di anticipazione: È possibile richiedere fino al 40% dell’importo finanziabile, previa presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa valida per 24 mesi.
Saldo: Può essere richiesto al completamento delle attività formative, entro e non oltre 365 giorni solari dalla data di approvazione dell’istanza.
ECCEZIONI E VARIAZIONI
Il § 11 dell’Avviso disciplina le variazioni ammesse dopo la presentazione dell’istanza.
Il § 14 prevede eccezioni per la formazione di disoccupati con successiva assunzione stagionale nei settori del turismo e dell’agricoltura (contratti di almeno 120 giorni, come da codici ATECO specificati nell’allegato_01).
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