L’accesso alle detrazioni fiscali connesse all’esecuzione di
interventi edilizi è un’operazione delicata, in cui entrano in
gioco aspetti tanto tecnici quanto legali. Sono numerosi, infatti,
gli adempimenti giuridici richiesti dalle norme per la corretta
configurazione dei vari bonus edilizi in capo al committente dei
lavori, e il loro rispetto richiede necessariamente l’intervento di
professionisti del settore edile, che devono, ad esempio, redigere
e depositare asseverazioni che certificano i dettagli tecnici che
danno diritto ai bonus.
La gestione degli interventi agevolati dai bonus edilizi
È chiaro, dunque, che se i tecnici incaricati di gestire gli
interventi agevolati commettono errori o vengono meno agli impegni
assunti, eseguendoli in maniera negligente al punto da far perdere
al proprio cliente la possibilità di fruire dei benefici fiscali
inizialmente prospettati, quest’ultimo ha tutto il diritto di
rivalersi sugli stessi, potendosi legittimamente rifiutare di
pagare il corrispettivo pattuito e persino chiedendo un
risarcimento dei danni subiti in conseguenza
dell’inadempimento.
Non è detto, però, che tale strada abbia sempre un esito
positivo per il committente, poiché molto dipende dall’incarico
effettivamente affidato “nero su bianco” al professionista. Quando
si lamenta un “inadempimento”, infatti, non può prescindersi dal
contenuto del contratto, poiché è in questo che sono definiti,
appunto, gli obblighi da rispettare. Tale questione emerge con
chiarezza nella sentenza n. 295/2023, con la quale il Tribunale di
Rovereto ha negato un simile risarcimento proprio a causa
dell’assenza di pattuizioni esplicite tra le parti in relazione
alla gestione delle pratiche fiscali connesse ai lavori,
evidenziando così la centralità della fase contrattuale nel
rapporto con i professionisti quando in campo ci sono i bonus
edilizi.
I fatti di causa
La vicenda giudiziaria sulla quale si è espresso il Tribunale di
Rovereto è stata sollevata da un geometra incaricato di progettare
un intervento di ristrutturazione avente ad oggetto un edificio
residenziale, ricoprendo anche il ruolo di direttore dei lavori.
Dopo aver ricevuto dal committente il primo e il secondo acconto
pattuito per lo svolgimento della sua prestazione, e una volta
completate al grezzo tanto le opere interne quanto quelle esterne,
il geometra sceglieva però di recedere dall’incarico. In
conseguenza di ciò, il proprio cliente si rifiutava di
corrispondergli il terzo acconto, dovuto, in base al contratto, al
momento dell’ultimazione della struttura al grezzo.
Secondo in committente, infatti, tale pagamento non spettava al
geometra, poiché quest’ultimo non aveva correttamente adempiuto ai
propri obblighi, non depositando, tra le altre cose, tutti i
documenti necessari per ottenere il Sismabonus, e comportando così
la fuoriuscita dal suo ambito di applicazione.
L’importanza del contratto
Nel dirimere la controversia, il Giudice ha però focalizzato la
propria attenzione sul fatto che in nessuna clausola del contratto
sottoscritto dalle parti era prevista la gestione degli aspetti
connessi all’ottenimento del Sismabonus o di altre agevolazioni. In
particolare, come spiega la sentenza, l’oggetto della prestazione
professionale veniva pattuito in: “studi preliminari,
proposte di ristrutturazione e rendering dell’intervento in
progetto […]; pratiche edilizie per il ritiro p.d.c. (eventuali
varianti da valutarsi a parte); progetto esecutivo e direzione
lavori (opere edili, varianti da valutarsi a parte); pratiche
catastali (se parziale da valutarsi a parte); documentazione di
conformità”.
E non solo, perché neanche nei preventivi, redatti
contestualmente al contratto, che indicavano l’oggetto delle
prestazioni ancor più precisamente, vi era menzione di un simile
incarico affidato al geometra.
Pertanto, e proprio sulla base di quanto dettagliato nelle
carte, “non sussiste alcun inadempimento contrattuale
imputabile all’attore (il geometra, ndr.)”.
La strada del legittimo affidamento
Da quanto deciso dal Tribunale di Rovereto, tuttavia, non
discende automaticamente che ogni qual volta il contratto con il
tecnico non specifichi gli obblighi “fiscali”, allora il
committente che ha perso la possibilità di accedere a delle
detrazioni non abbia alcuna speranza di ricevere un
risarcimento.
Dimostrare, infatti, di essere stati “portati” a credere che
effettivamente esistesse un obbligo in capo al professionista
incaricato, come può essere quello della gestione dei bonus
edilizi, anche se non specificato espressamente, può portare a
ritenere esistente anche il conseguente diritto del committente a
vedere rispettato tale obbligo “silenzioso”.
Si tratta, però, di una strada complessa e che, come nel caso di
Rovereto, può rivelarsi inconcludente. Infatti, nella sentenza
citata, il Giudice ha accertato come non può ritenersi sussistente
un legittimo affidamento circa la gestione degli aspetti fiscali,
considerato che in numerosi messaggi scambiati tra il
professionista e il suo cliente su Whatsapp, veniva spesso ribadita
dal primo la sua non disponibilità a seguire i bonus edilizi,
emergendo anche una forte indecisione del committente circa i
progetti da eseguire e le detrazioni cui eventualmente
accedere.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia e
di contenziosi civili
www.cristianangeli.it
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