1. La questione: violazione di legge per mancato rilascio del “permesso di necessità”
La Corte di Appello di Catania rigettava un reclamo proposto, ai sensi dell’art. 30-bis, Ord. pen., avverso un provvedimento che aveva respinto la richiesta dello stesso, detenuto sottoposto al regime di cui all’art. 41-bis, Ord. pen., di un “permesso di necessità”.
Ciò posto, avverso questa decisione il difensore del detenuto ricorreva per Cassazione, deducendo violazione dell’art. 30, comma 2, Ord. pen..
In particolare, secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato, facendo riferimento alla circostanza che non ricorreva un’istanza volta a consentire la partecipazione al funerale del padre della convivente, aveva omesso di considerare che non sarebbe stato possibile ottenere un tempestivo permesso a tal fine e che la morte di un familiare costituisce l’evento più grave che possa accadere. Sicché in tal caso, per la difesa, non poteva negarsi il ricongiungimento del detenuto con le persone care per portare conforto. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, fermo restando che, ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall’art. 30, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, devono sussistere tre requisiti: quello dell’eccezionalità della concessione; quello della particolare gravità dell’evento giustificativo; quello della correlazione di tale evento con la vita familiare, l’accertamento di questi requisiti di fatto deve essere compiuto dal giudice di merito, tenendo conto dell’idoneità dell’evento ad incidere nella vicenda umana del detenuto (fra le, altre, Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015; Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014).
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3. Conclusioni
Fermo restando che l’art. 30, co. 2, legge, 26 luglio 1975, n. 354, come è noto, prevede che analoghi permessi di quelli preveduti nel primo comma [1] “possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità”, la Cassazione, con la decisione qui in esame, chiarisce quando questi permessi possono essere concessi.
Si afferma difatti in tale pronuncia, sulla scorta di un pregresso indirizzo interpretativo, che, se il permesso di necessità previsto dall’art. 30, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 può essere concesso solo se sussistono tre requisiti: l’eccezionalità della concessione, la particolare gravità dell’evento che la giustifica, e la correlazione dell’evento con la vita familiare del detenuto, l’accertamento di questi requisiti deve essere compiuto dal giudice di merito, valutando se l’evento sia in grado di incidere significativamente sulla vita del detenuto.
Tale provvedimento, quindi, deve essere preso nella dovuta considerazione ogni volta si debba chiedere un permesso di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica giuridica sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
Note
[1] Ai sensi del quale: “Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l’infermo. Agli imputati il permesso è concesso dall’autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell’articolo 11”.
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