(AGENPARL) – Roma, 9 Dicembre 2024
(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 9 dicembre 2024
Agenda dei lavori del 10 e 11 DICEMbre
UDIENZA PUBBLICA
10 DICEMBRE
CAMERA DI CONSIGLIO
10 DICEMBRE
UDIENZA PUBBLICA
11 DICEMBRE
1) Confisca per equivalente/Beni utilizzati per commettere il reato
4) Processo penale/Giudizio abbreviato/Inapplicabilità per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo
6) Amministrazione pubblica/ Incarichi e rapporti di collaborazione/Commissario liquidatore CVN e Comar S.c.ar.l./Determinazione del compenso
2) Elezioni del Consiglio regionale/Presentazione liste/ Firma digitale per gli elettori con disabilità e impossibilitati alla firma autografa/Omessa previsione
5) Spese di giustizia/Compensi per interpreti e traduttori per operazioni richieste dall’autorità giudiziaria
7) Procreazione medicalmente assistita/Fecondazione eterologa praticata, all’estero, da una coppia di donne/Status di figlio riconosciuto anche dalla madre intenzionale/Esclusione
3) Personale delle Aree Ispettorato nazionale del lavoro/Indennità di amministrazione, con arretrati 2020-2022/Scomputo indennità una tantum
8) Regione autonoma della Sardegna/Impianti alimentati da fonti rinnovabili/Misure di salvaguardia del paesaggio/ Divieto di realizzare nuovi impianti
9) Conflitto di attribuzione Regione Calabria c. Presidente Consiglio dei ministri e Corte di cassazione/Servizio idrico integrato
Questa settimana, nell’Udienza pubblica del 10 dicembre, la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
1) l’articolo 2641, primo e secondo comma, del codice civile, nella parte in cui assoggetta a confisca per equivalente anche i beni utilizzati per commettere il reato (nella specie, reati di aggiotaggio e reato di ostacolo alle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza);
2) gli articoli 9, terzo comma, della legge numero 108 del 1968 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e 2, comma 6, del decreto legislativo numero 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale), in quanto precludono l’utilizzo della firma digitale, per gli elettori con disabilità e impossibilitati alla firma autografa, per la sottoscrizione di una lista di candidati alle elezioni regionali;
3) l’articolo 1-bis, del decreto-legge numero 145 del 2023, come convertito, nella parte in cui, dopo aver previsto che l’indennità di amministrazione rideterminata secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – stabilmente riconosciuta anche al personale delle Aree dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), a decorrere dal 2023 – è attribuita, tra gli altri, a tale personale anche in relazione ai pregressi anni 2020, 2021 e 2022, tenendo conto degli importi già attribuiti per le medesime annualità al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tuttavia impone di scomputare, per il personale dell’INL, dalle somme da riconoscere per l’anno 2022, l’indennità una tantum già percepita in forza dell’articolo 32-bis del decreto-legge numero 50 del 2022, come convertito.
Nella Camera di consiglio del 10 dicembre la Corte tratterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
4) l’articolo 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo;
5) l’art. 4, comma secondo, della legge numero 319 del 1980, nella parte in cui, con riguardo ai compensi spettanti agli interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria, per le vacazioni successive alla prima, stabilisce un onorario inferiore a quello previsto per la prima vacazione, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, nonché l’articolo 50, comma 3, del medesimo d.P.R. nella parte in cui prevede che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive, anche in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma del suddetto articolo 54; in via subordinata, i medesimi articoli 4, comma secondo, della legge numero 319 del 1980 e 50, comma 3, del d.P.R. numero 115 del 2002, nei riportati termini, limitatamente alle ipotesi di liquidazione dell’interprete per l’attività di interpretariato svolta nell’interesse dell’imputato alloglotto.
Nell’Udienza pubblica dell’11 dicembre la Corte affronterà le seguenti questioni di costituzionalità riguardanti:
6) l’articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge numero 68 del 2022 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili), come convertito, che ridefinisce i criteri per la liquidazione del compenso per il Commissario per la liquidazione del Consorzio Venezia Nuova CVN e della Costruzioni Mose Arsenale Comar S.c.ar.l.;
7) gli articoli 8 e 9 della legge numero 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) e l’articolo 250 del codice civile, nella misura in cui impediscono l’attribuzione al nato nell’ambito di un progetto di procreazione medicalmente assistita (PMA) eterologa praticata da una coppia di donne l’attribuzione dello status di figlio riconosciuto anche dalla cosiddetta madre intenzionale che, insieme alla madre biologica, abbia prestato il consenso alla pratica fecondativa e, comunque, laddove impongono la cancellazione dall’atto di nascita del riconoscimento compiuto dalla madre intenzionale;
8) l’articolo 3, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna numero 5 del 2024 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali), nella parte in cui dispone il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, indicando una serie di aree escluse, al fine di salvaguardare il territorio, nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo numero 199 del 2021 e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall’entrata in vigore della stessa legge regionale; il comma 2 del medesimo articolo, ai sensi del quale il divieto disposto dal comma 1 si applica anche se nelle aree individuate dal medesimo comma – alla data di entrata in vigore della legge regionale – sono in corso procedure di autorizzazione di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Nell’udienza pubblica dell’11 dicembre la Corte esaminerà anche:
9) un conflitto di attribuzione tra enti promosso dalla Regione Calabria contro lo Stato nella persona del Presidente del Consiglio dei ministri e nei confronti della Corte di cassazione a seguito dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 15159 del 2024 che asseritamente avrebbe disapplicato la legge della Regione Calabria n. 18 del 2017 e segnatamente l’articolo 19 relativo al subentro dell’Autorità Idrica della Calabria alle Autorità d’ambito territoriale ottimali soppresse.
Tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito http://www.cortecostituzionale.it alla voce calendario dei lavori.
Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce atti di promovimento.
I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase del merito.
Roma, 9 dicembre 2024
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