Cosa succede se chi è stato selezionato dall’Istat non risponde alle lettere e alle interviste del programma di rilevazione statistico nazionale.
Centinaia di migliaia di italiani stanno ricevendo in questi giorni una lettera dall’Istat che li invita a rispondere ad un questionario informativo. Alcuni lettori ci segnalano che i funzionari comunali li stanno contattando anche per telefono, per rispondere a un’intervista. Ma è obbligatorio rispondere al questionario Istat scritto o alle domande che vengono rivolte a voce dai funzionari incaricati? Prosegui la lettura: probabilmente la risposta ti sorprenderà.
Lettera Istat: a chi viene inviata e cosa contiene
L’Istat invia circa ogni 3 anni ad un campione selezionato di famiglie ed imprese un questionario informativo, necessario per partecipare alle rilevazioni periodiche stabilite nell’ambito del programma statistico nazionale.
La precedente rilevazione “di massa” a livello nazionale era stata compiuta nel 2021, ed ora si è giunti all’appuntamento del 2024, che coinvolge circa un milione di soggetti.
Secondo l’attuale calendario, le risposte alle domande contenute nel questionario devono essere fornite nel periodo compreso tra il 7 ottobre ed il 9 dicembre; dal 10 dicembre si può rispondere soltanto all’intervista, telefonica o a domicilio, del rilevatore Istat o di un operatore comunale. Le rilevazioni si chiudono il 23 dicembre 2024.
E’ obbligatorio rispondere ai questionari e interviste Istat?
La risposta è positiva. Una legge di 35 anni fa – e precisamente il Decreto Legislativo n. 322 del 1989 – all’articolo 7 impone l’obbligo di fornire tutti i dati che vengono richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, individuate nello stesso Decreto.
Non sono comprese nell’obbligo di risposta, però, le informazioni coperte da privacy, e precisamente i «dati sensibili» individuati dagli articoli 22 e 24 della Legge n. 675 del 1996. Tra questi rientrano, in particolare:
- i dati personali idonei a rivelare l´origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere;
- le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni;
- i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
- i dati personali relativi alle condanne penali riportate ed iscritte nel casellario giudiziale.
Comunque le domande proposte dall’Istat sono già “filtrate” in partenza proprio per escludere questi dati coperti da privacy.
Cosa succede se non si risponde?
L’inosservanza dell’obbligo di fornire i dati richiesti nel questionario o nell’intervista Istat è sanzionata: l’articolo 11 del medesimo Decreto Legislativo n. 322 del 1989 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 206 euro ad un massimo di 2.065 euro per le violazioni commesse da persone fisiche, e da 516 euro a 5.164 euro se si tratta di enti, imprese e società.
Le stesse multe si applicano non solo a chi omette di fornire i dati, ma anche a coloro che «li forniscono scientemente errati o incompleti», e dunque “barano” nelle risposte date.
Cosa fare se si viene sanzionati?
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per omessa (o incompleta, o infedele) risposta ai questionari ed interviste Istat è quello consueto previsto per l’applicazione delle ordinarie sanzioni amministrative, disciplinato dalla Legge n. 689 del 1981, con l’unica differenza che in questo caso l’accertamento delle violazioni è di competenza degli uffici Istat, che trasmettono il rapporto di contestazione degli addebiti al Prefetto della provincia in cui l’interessato ha la residenza o la sede.
Pertanto è possibile presentare memorie e documenti al Prefetto entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione ed anche chiedere di essere sentiti personalmente. In caso di mancata archiviazione, si può ricorrere avverso la sanzione al Prefetto entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione che la applica, ed eventualmente, se il Prefetto non risponde o se respinge il ricorso, impugnando il silenzio o il diniego davanti al Giudice di Pace territorialmente competente, così instaurando una causa civile ordinaria di opposizione a sanzioni amministrative.
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