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Nel DQ del 12 Dicembre 2024:
1) Nuova classificazione Ateco 2025: in vigore dal prossimo mese di gennaio, ma operativa dal successivo mese di aprile
2) Rottamazione-quater: la settima rata dovrà essere pagata entro il 5 marzo 2025
3) Il “vulnus” latente della Global Minimum Tax in tema di entità di investimento
4) Promozione dei marchi collettivi: dal 18 dicembre 2024 e fino al 20 gennaio 2025 si presentano le domande per i contributi
5) OIC 34 – Ricavi: è on line la bozza
6) Abbonamenti al trasporto: soppresso l’obbligo di comunicare il codice fiscale
7) Gestione separata committenti: al via il nuovo codice attività del flusso Uniemens per i direttori di gara
8) Datori di lavoro agricolo: proroga del versamento contributivo
9) Patente a crediti: prime indicazioni sul regime sanzionatorio
10) Dogane: revisione del sistema sanzionatorio su istanza di parte

Ateco 2025: nuova classificazione operativa da aprile

La nuova classificazione Ateco 2025 sarà in vigore dal 1° gennaio 2025, sostituendo l’attuale versione della classificazione Ateco 2007 (aggiornamento 2022), tuttavia verrà resa operativa soltanto dal 1° aprile 2025.

Ai fini fiscali, potenzialmente, non scatterebbe l’obbligo di presentare dichiarazione di variazione dati, rimane la facoltà per il contribuente di potere comunicare una nuova codifica ritenuta più adatta alla propria attività.

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In base a quanto affermato con la R.M. n. 262/2008, l’adozione della riclassificazione non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, ma la codifica Ateco 2025 introdurrà modifiche sia nella struttura dei codici sia nei rispettivi titoli e contenuti.

E, peraltro, i codici Ateco 2025 dovranno essere utilizzati, non soltanto, per finalità amministrativa e fiscale, ma anche per gli adempimenti di natura statistica.

Il tutto per effetto del Regolamento delegato (Ue) 2023/137 della Commissione, del 10 ottobre 2022, di modifica del Regolamento (Ce) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e successiva rettifica 2024/90720.

In tal modo, il codice in vigore dal 2025 risulterebbe allineato alla classificazione europea di riferimento NACE Rev. 2.1. Peraltro, il processo decisionale di revisione della classificazione economica è stato avviato, a livello europeo, nel 2018 con la revisione della NACE Rev. 2.

A livello interno, invece, il tutto verrà seguito e curato dal cd. Comitato Ateco, composto da esperti statistici, rappresentanti di istituzioni, enti amministrativi e organizzazioni imprenditoriali.

Il Comitato Ateco, ai fini di coordinamento, procederà a cooperare con l’Istat, con il sistema camerale (Camere di commercio, Unioncamere e InfoCamere), dopo aver sentito il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il sistema fiscale (Agenzia delle entrate e Sogei), quali enti responsabili di registri di unità economiche sia statistici sia amministrativi.

Lo scopo sarà quello di portare avanti una strategia comune per l’implementazione operativa di Ateco 2025.

Ecco perché, in ambito nazionale, viene stabilito che il codice diverrà operativo dal 1° aprile 2025 (nel rispetto della normativa europea). Gli Enti preposti avranno bisogno di tempo.

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L’Agenzia delle entrate dovrà, quindi, aggiornare la modulistica, oltre che il relativo software, con la nuova classificazione per le diverse finalità, mentre l’Istat e il sistema camerale provvederanno al processo di ricodifica completa dei rispettivi registri di unità economiche.

Per semplificare il processo di transizione, verrà elaborata anche una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni Ateco 2007 – Aggiornamento 2022 e Ateco 2025, in coordinamento tra l’Istat, il sistema camerale e l’Agenzia delle entrate.

La tabella verrà messa a disposizione solo nei primi mesi del 2025 sul sito dell’Istat, e, quindi, non prima.

In particolare, le imprese e liberi professionisti, dovranno attendere la data del 1° aprile 2025 per potere verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica.

 

Adempimenti fiscali

In ambito fiscale, tutti gli operatori Iva dovranno utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione Ateco 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.

Quindi, le comunicazioni periodiche Iva, la dichiarazione Iva 2025 relativa all’anno 2024, presentata prima della data di avvio operativo della novità in esame (1° aprile 2025), potranno riportate gli attuali codici attività, tranne che nel prossimo mese di gennaio e o febbraio non venga già reso tutto pressoché operativo con relativa conferma da parte degli enti preposti, tra cui l’Agenzia delle entrate.

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Come anticipato sopra, le Entrate con la risoluzione n. 262 del lontano 2008 ebbero a precisare che l’adozione della riclassificazione non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione (articoli 35 e 35-ter del decreto Iva).

Tuttavia, Ateco 2025 introdurrà modifiche sia nella struttura dei codici sia nei rispettivi titoli e contenuti.

Per conseguenza, ove il contribuente ritenesse necessario comunicare all’Agenzia delle entrate la nuova codifica dovrà: se iscritto nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, effettuare la dichiarazione utilizzando la Comunicazione Unica (ComUnica o Dire), mentre per coloro che non sono iscritti al Registro delle imprese, si dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente), ovvero utilizzando l’apposito software gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle entrate (mediante la Sogei).

 

Adempimenti statistici

Riguardo alle finalità statistiche di competenza dell’Istat, dal 1° aprile 2025 tutti gli utenti del Portale statistico delle Imprese “Statistica&Imprese” potranno verificare l’attività economica svolta, tramite l’accesso al link dedicato (https://imprese.istat.it/).

Superata la fase di autenticazione, un box in evidenza nella schermata di accesso al sistema consentirà la verifica della corretta riclassificazione avvenuta in Ateco 2025.

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Attraverso le nuove funzionalità, l’utente potrà o confermare la proposta di riclassificazione oppure non confermare se ritenuta non adeguata. In tal caso, l’utente verrà indirizzato nella schermata Anagrafica dove potrà visionare l’attività economica prevalente svolta secondo la nuova classificazione Ateco 2025 (sia come codice sia come descrizione testuale) e potrà richiedere una modifica tramite il canale di segnalazione già presente nel portale.

 

Adempimenti presso il sistema camerale

La riclassificazione prenderà il via d’ufficio dal 1° aprile 2025 e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio.

La visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici Ateco sia quelli precedenti.

La comunicazione dell’avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l’app impresa italia, scaricabile dai principali app store online.

Sul sito impresa.italia.it sarebbero, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate su fiscoggi.it del 11 dicembre 2024, disponibili i riferimenti da dove è possibile scaricare l’app.

 

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Dal sito Istat, ogni informazione sul nuovo codice Ateco 2025

In particolare, secondo viene affermato in tale rivista telematica delle Entrate, la struttura (codici e titoli) del nuovo Ateco 2025 sarebbe consultabile su sito dell’Istat, nella sezione dedicata alla classificazione Ateco.

Dunque, l’Istat renderà progressivamente disponibili tutte le altre informazioni utili in merito ad Ateco 2025 e gli strumenti aggiornati per navigare all’interno della classificazione, ricercare o individuare il codice di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa e consultare le tabelle di corrispondenza, teorica e operativa, tra la precedente e la nuova versione della classificazione.

Per chiarimenti sull’argomento, prosegue fiscoggi.it, è possibile contattare l’Istat esclusivamente scrivendo a atecoinfo@istat.it a partire dal 1° aprile 2025, mentre segnalazioni utili alle future attività di aggiornamento e revisione possono essere inviate a comitatoatecoistat@istat.it.

Vincenzo D’Andò

Giovedì 12 Dicembre 2024

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