Pensioni, Ecco cosa cambia con il Ddl lavoro

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Il provvedimento ha completato l’iter di approvazione in Senato l’altro giorno. La costituzione della rendita vitalizia diventa imprescrittibile per i lavoratori con la possibilità di recuperare più facilmente i contributi omessi dal datore di lavoro.

Disco verde definitivo al collegato lavoro, il provvedimento collegato alla manovra di bilancio dello scorso anno: il Senato ha infatti approvato l’altro giorno in via definitiva il disegno di legge recante «Disposizioni in materia di lavoro» con 81 voti favorevoli, 47 contrari e un’astensione. All’interno del provvedimento ci sono diverse novità che incidono sul sistema previdenziale.

Costituzione della Rendita Vitalizia

La vigente disciplina sulla costituzione di rendita vitalizia prevede, nell’ordinario termine di prescrizione decennale, due possibilità: che la richiesta all’Inps venga fatta dal datore di lavoro oppure, in via sostitutiva, dal lavoratore, per i casi cui non possa ottenerla dal datore di lavoro. Il ddl lavoro aggiunge una nuova possibilità, non soggetta a prescrizione, utilizzabile nel caso in cui le prime due possibilità siano prescritte. La nuova possibilità è esercitabile con onere finanziario a carico esclusivo del lavoratore, la cui misura è determinata con i criteri utilizzati per il calcolo dell’onere di riscatto. La rendita ha la funzione di coprire la pensione o la quota di pensione che sarebbe spettata al lavoratore in relazione ai contributi omessi.

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Debiti contributivi in 60 rate

A decorrere dal 1° gennaio 2025, sarà possibile rateizzare fino ad un massimo di 60 rate mensili i debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti all’Inps e all’Inail e non affidati agli agenti della riscossione, nei casi da definirsi con decreto ministeriale e secondo i requisiti, i criteri e le modalità (inerenti anche al versamento) stabiliti da un atto emanato dal consiglio di amministrazione dei due enti.

La nuova norma costituisce una disposizione speciale rispetto alla disciplina vigente per gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, la quale prevede la possibilità della concessione di rateazioni fino a ventiquattro mesi o, previa autorizzazione ministeriale, fino a trentasei mesi, ovvero, in casi specifici e sempre previa autorizzazione ministeriale, fino a sessanta mesi.

Fondo Credito

L’adesione facoltativa al Fondo Credito, la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali a cui possono iscriversi i dipendenti e/o pensionati pubblici, viene consentita senza più limiti temporali. Attualmente, infatti, il dipendente pubblico per mantenere l’iscrizione al Fondo deve fare richiesta all’Inps entro l’ultimo giorno di servizio. Grazie al provvedimento, invece, l’adesione potrà avvenire anche successivamente (qui i dettagli).

Pensioni Precoci

Vengono uniformate le date di presentazione delle domande di verifica delle condizioni per il conseguimento della pensione anticipata dei lavoratori precoci a quelli per l’ape sociale. I termini saranno: 31 marzo; 15 luglio e 30 novembre di ciascun anno (qui i dettagli).

Cassa integrazione compatibile con il lavoro

Si amplia la compatibilità dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale con lo svolgimento di attività lavorativa, sia subordinata che autonoma. Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate mentre l’indennità potrà essere fruita per le giornate non oggetto di prestazione lavorativa. La disposizione traduce in norma un orientamento giurisprudenziale già espresso dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12487/1992, ha previsto che «lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all’integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all’integrazione per l’intero periodo predetto ma solo una riduzione dell’integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell’altra attività lavorativa».

Dimissioni di Fatto

Dopo più di 15 giorni di assenze ingiustificate, quando non è previsto un diverso termine dal Ccnl, il rapporto di lavoro si intenderà risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina delle dimissioni online. La norma risolve la questione dei furbetti della Naspi: può essere richiesta solo dai lavoratori che hanno involontariamente perso il lavoro, mentre non se ne ha diritto quando il rapporto è cessato per dimissioni o per risoluzione consensuale salvo eccezioni (dimissioni per giusta causa o durante la maternità). In sostanza l’assenza ingiustificata e prolungata viene equiparata alle dimissioni volontarie e, pertanto, non darà più diritto alla disoccupazione indennizzata. 



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