Legge di Bilancio riduce molto i bonus sulle ristrutturazioni edilizie
In corso di approvazione alla Camera la Legge di Bilancio per l’anno 2025, contenente una sforbiciata verso i vari bonus edilizi (vedi testo integrale). Poche le modifiche apportate, e in particolare l’esclusione di ogni incentivo verso le caldaia alimentate unicamente con combustibili fossili, restando invece ammesse quelle ibride o sistemi alternativi a energie rinnovabili (pompe di calore, pannelli solari termici, ecc), per cui è consigliato di affrettarsi a fare i pagamenti entro il 31 dicembre 2024 per caldaie di tipo tradizionale.
Per quanto riguarda bonus ristrutturazioni “classico” ed ecobonus si scende all’aliquota generale del 36%, maggiorata al 50% soltanto per prima casa di proprietari o altri aventi diritto reale di godimento dell’immobile.
Occorre sottolineare che il Sismabonus ordinario e Acquisti perde convenienza: sono state tolte le aliquote maggiorate in caso di intervento prestazionale per ottenere il salto delle classi di vulnerabilità sismica, essendo ammesse nel 2025 soltanto l’aliquota generale del 36% e maggiorata al 50% per proprietari o altri aventi diritto reale di godimento dell’immobile prima casa.
Resta invariato il Bonus Barriere Architettoniche 75%, anche se il suo perimetro è stato ridotto moltissimo con la Manovra del 2024 (approfondimento).
Inutile rammentare che non sussistono più le opzioni di sconto in fattura o cessione del credito per questi bonus, restando salve soltanto per coloro che hanno interventi avviati rispettando molti presupposti entro date ormai sorpassate (vedi D.L. 11/2023). E’ stata invece prevista la possibilità di spalmare i crediti di imposta già maturati nel 2023 e dichiarati nel 2024 su dieci rate annuale, dando aiuto a coloro che non riescono a fare la cessione del credito.
Nella seguente video spiegazione con slide ho evidenziato le sfumature e condizioni di accesso alle detrazioni edilizie da effettuare “alla vecchia maniera”, cioè con detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.
TESTO NORMATIVO ESTRATTO:
54) All’articolo 16-bis, comma 3-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, le parole: « 1° gennaio 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».
55) Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
« 3-quinquies. La detrazione di cui al presente articolo spetta anche per le spese documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, nella misura fissa, per tutte le tipologie di inter- venti agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese, per l’anno 2025, e al 36 per cento delle spese, per gli anni 2026 e 2027, nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale »;
b) all’articolo 16, in materia di detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ad esclusione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Fermo restando il predetto limite, la detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale »;
2) dopo il comma 1-septies è inserito il seguente:
« 1-septies.1. Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies spettano anche per le spese, documentate sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa, per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36 per cento delle spese sostenute nell’anno 2025 e al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La detrazione di cui al primo periodo spettante per gli anni 2025, 2026 e 2027 è elevata al 50 per cento delle spese sostenute per l’anno 2025 e al 36 per cento delle spese sostenute per gli anni 2026 e 2027 nel caso in cui le medesime spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale »;
3) al comma 2:
3.1) al primo periodo, le parole: « anni 2022, 2023 e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « anni 2022, 2023, 2024 e 2025 »;
3.2) al secondo periodo, le parole: « per l’anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2024 e 2025 ».
All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di incentivi per l’efficienza ener- getica, sisma bonus, impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 8-bis.1 è inserito il seguente:
« 8-bis.2. La detrazione del 65 per cento prevista dal comma 8-bis, primo periodo, per le spese sostenute nell’anno 2025 spetta esclusivamente per gli interventi per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti:
a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomìni;
b) adottata la deliberazione dell’assemblea del condominio che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomìni;
c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici »;
b) dopo il comma 8-quinquies è inserito il seguente:
« 8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitata tramite una dichiarazione dei redditi integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Se dalla predetta dichiarazione integrativa emerge una maggiore imposta dovuta, quest’ultima è versata, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024 ».
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