Il superamento dei 220 giorni dalla richiesta di sospensione del ruolo non determina l’annullamento se il credito erariale è sospeso o sia in pendenza di contenzioso, ovvero quando i motivi posti a fondamento dell’istanza non siano tra quelli previsti dalla norma di riferimento

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La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 30841 depositata il 2 dicembre 2024, intervenendo in tema di annullamento del ruolo a seguito richiesta di sospensione rimasta inevasa oltre i 220 giorno, ha statuito il principio di diritto secondo cui In tema di riscossione delle imposte, quando sia presentata domanda di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 538, della l. 24/12/2012 n. 228 senza ottenere risposta dall’Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1, come modif. dall’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, l’annullamento di diritto del ruolo non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, ovvero se i motivi posti a fondamento dell’istanza non costituiscono cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria ai sensi delle lettere a) – f) del comma 538 e, a tal fine, va valutata anche una risposta tardiva da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Per gli Ermellini la legge n. 228/12 prevede che il citato comma 538, che definisce in modo rigoroso il perimetro delle ipotesi in cui il debitore ha diritto ad ottenere la sospensione della riscossione, ossia nel caso in cui il credito sia interessato: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore; c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore; d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario della riscossione non ha preso parte; e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione dello stesso, in favore dell’ente creditore. A tali ipotesi si aggiunge, alla lettera f), quale formula di chiusura, il caso in cui il credito sia colpito «da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso».” 

Inoltre, per i giudici di legittimità, “La previsione è stata interpretata dalla Sezione (v. Sez. 5, sentenza n. 28354 del 05/11/2019), nel senso che, qualora il contribuente presenti domanda di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 senza ottenere risposta dall’Agenzia delle entrate entro il termine di 220 giorni previsto dal comma 540 del cit. art. 1 (come modif. dall’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015), il ruolo è annullato di diritto solo qualora i motivi posti a fondamento dell’istanza costituiscano cause potenzialmente estintive della pretesa tributaria.”

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Il Supremo consesso ha ribadito che  in tema di riscossione mediante ruolo non pare dubbio (cfr. Cass. Sez. 5, ordinanza 10939 del 23/04/2024) che al contribuente sia riconosciuta la facoltà di presentare istanza di sospensione finalizzata ad ottenere l’annullamento d’ufficio della pretesa creditoria, se azionata in difetto di un valido titolo esecutivo, con l’obiettivo di salvaguardare il principio di economicità dell’azione impositiva e rimediare ai difetti di comunicazione tra l’ente creditore e l’agente della riscossione. Ne deriva che sono idonee a tale scopo soltanto le ipotesi di sospensione tipizzate all’art. 1, comma 538, lett. a) – f), della l. 228 del 2012, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2015, in quanto riferibili all’ente impositore o al suo credito, non già ad attività dell’agente della riscossione, al quale resta comunque demandata una delibazione sommaria delle istanze al fine di rigettare quelle apertamente dilatorie. “

I giudici di piazza Cavour evidenziano che a differenza di quanto prospetta la contribuente “che ritiene sia scattato nella fattispecie un automatico discarico dei ruoli, per effetto delle modifiche introdotte dall’art.1 del lgs. n.159/2015, il comma 540 cit. prevede una norma interpretativa e transitoria che specifica «l’annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito». Dunque, non opera nei casi in cui il credito erariale è oggetto di sospensione giudiziale o amministrativa oppure è sub iudice, come nel caso in esame.

La ratio legis è chiara e condivisibile e mira ad evitare che le istanze di sospensione ex art. 1, comma 538, della l. n. 228 del 2012 avanzate da parte contribuente siano meramente strumentali e defatigatorie, mirando unicamente a saturare la capacità di risposta da parte dell’Amministrazione finanziaria facendo scattare, per effetto della mancata risposta entro i termini sopra indicati, l’annullamento automatico del ruolo.

Il silenzio oltre i 220 giorni dalla richiesta di sospensione della riscossione non determina l’annullamento del ruolo se il credito erariale è sospeso o sia in pendenza di contenzioso, ovvero quando i motivi posti a fondamento dell’istanza non siano tra quelli previsti dalla norma di riferimento.

La legge prevede alcuni casi specifici, indicati al comma 538 della l. n. 228/2012, in cui è consentito richiedere la sospensione, in mancanza
dei quali non è operante l’annullamento del ruolo:

a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo

b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore

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d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso



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