Manovra 2025: tutte le novità per la sanità e per i medici

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Si apre oggi in Senato la sessione di bilancio: sono previste per le 11 in Aula le comunicazioni del presidente La Russa sul contenuto della manovra e poi alle 11,45 l’avvio dell’esame del ddl in commissione Bilancio, con la relazione del senatore Guido Liris. L’approdo in Aula dovrebbe esserci il 27 con il via libera finale il 28 dicembre. La nuova manovra da 28,4 miliardi del governo Meloni prevede diverse novità, dal taglio del cuneo fiscale che diventa strutturale, con benefici per alcune fasce di reddito in busta paga, fino alle pensioni, con novità sia degli assegni sia delle forme per le uscite dal lavoro flessibili.

Ma i cambiamenti riguardano tutti, dalle famiglie alle aziende fino ai lavoratori, dipendenti o autonomi che siano. E in particolare per la sanità.

Capitolo Irpef: stabilizzate le aliqote su tre scaglioni, del 23% per i redditi fino a 28mila euro, del 35% per i redditi superiori a 28mila euro e fino a 50mila e del 43% per i redditi che superano 50mila euro. Le addizionali regionali e locali, che pesano non poco sul saldo finale, continueranno fino al 2027 ad essere applicate sui vecchi quattro scaglioni. Rinviato l’ulteriore taglio dal 35 al 33% dell’aliquota che coinvolge in prevalenza il ceto medio.

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Flat Tax per dipendenti e pensionati, sale da 30mila a 35mila euro la soglia di sbarramento di ingresso. Oltre questo importi non è possibile accedere alla tassa piatta del 15% o 5% per nuove attività. La tassa sulle criptovalute resta al 26%, salgono quelle su giochi e scommesse. Prorogati per tre anni anche la detassazione dei premi di produttività (dal 10% al 5%) mentre il tetto dei fringe benefit sale a 1.000 euro per tutti, 2.000 per chi ha figli. Importi maggiorati per i neoassunti che accettano di trasferirsi ad oltre 100 chilometri da casa. Sale dal 25 al 30% il limite di detassazione delle mance che i camerieri ricevono dai clienti. Arriva la proroga del fondo di garanzia per le Pmi. Previsto anche un Fondo con 3 milioni in 3 anni a sostegno delle imprese dell’indotto Ilva.

Pensioni. Le minime ricevono un ritocco, minimo anche lui, e passano da 614,77 a 617,9 euro. Quota 103, Ape sociale e Opzione donna, ossia tre misure di flessibilità per l’uscita anticipata dal lavoro, vengono prorogate. Rafforzato il bonus Maroni per chi invece sceglie di restare al lavoro. Ma la vera novità dell’ultimo esame alla Camera riguarda chi ha cominciato a versare i contributi dal 1996 in poi e che potrà cumulare la previdenza obbligatoria e quella complementare per raggiungere un assegno pensionistico pari a tre volte il minimo, riuscendo ad anticipare la pensione a 64 anni. Allo stesso tempo però la soglia di contributi richiesti salirà, dal primo gennaio, da 20 anni a 25 per poi lievitare ulteriormente a 30 anni di versamenti dal 2030.

Ed ecco le misure che riguardano in particolare la sanità:

Commi da 121 a 127 (Disposizioni in materia di trattamento accessorio) Le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente possono essere incrementate, rispetto a quelle del 2024, con modalità e criteri da stabilire nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024, di una misura percentuale del monte salari 2021 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 112,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive, mediante l’istituzione nello stato di previsione del Mef di un apposito fondo con una dotazione di pari importo. Per le restanti amministrazioni, la disposizione prevede che si provveda a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore nel rispetto della vigente normativa di riferimento.

Comma 166 (Trattenimento in servizio fino a 70 anni) Gli esercenti le professioni sanitarie possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

Commi da 231 a 237 (Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità) Al fine di realizzare l’attività di sperimentazione del progetto di vita, diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l’inclusione sociale e la partecipazione, l’Inps è autorizzato a conferire incarichi, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per prestazioni professionali a medici e figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l’anno 2025. Con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Mef e con gli altri Ministri competenti per materia, sono stabiliti i criteri generali per l’utilizzo del Fondo nonché gli eventuali criteri di riparto tra le regioni. L’utilizzo del Fondo è disposto con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Mef e con gli altri Ministri per le parti di rispettiva competenza. Le risorse del Fondo istituito dalla manovra 2020 e destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare confluiscano nel Fondo nazionale per la non autosufficienza, per essere destinati all’erogazione dei servizi socioassistenziali per le persone anziane non autosufficienti. È istituito, nello stato di previsione del Mef, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2025, da destinare all’erogazione di contributi a sostegno di enti, organismi e associazioni la cui finalità è la promozione dei diritti delle persone con disabilità e la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale.

Commi da 273 a 276 (Rifinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale) Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.302 milioni di euro per l’anno 2025 (vanno aggiunti 1,2 mld stanziati dalla precedente manovra), di 5.015,4 milioni di euro per l’anno 2026 di 5.734,4 milioni di euro per l’anno 2027, di 6.605,7 milioni di euro per l’anno 2028, di 7.667,7 milioni di euro per l’anno 2029 e di 8.840,7milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030. Una quota delle risorse incrementali pari a 831,5 milioni di euro per il 2026, a 386,5 milioni di euro per il 2027 e 436,5 milioni di euro per il 2028 è destinata all’incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilevo nazionale. Ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali degli anni 2024 e 2025 sono regioni di riferimento tutte le cinque regioni indicate, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Commi da 277 a 280 (Disposizioni sui limiti di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati) Il limite di spesa per l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati viene nuovamente incrementato di 0,5 punti percentuali per l’anno 2025 e di 1 punto percentuale a decorrere dall’anno 2026. Le misure valgono 61,5 mln per il 2025 e 123 mln a decorrere dal 2026). Queste risorse sono anche destinate alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture sanitarie private accreditate dotate di pronto soccorso e inserite nella rete dell’emergenza, conseguenti all’accesso in pronto soccorso, con codice di priorità rosso o arancio. Nelle more della completa realizzazione delle reti territoriali al fine di ridurre il fenomeno dell’attesa di ricovero nei reparti di pronto soccorso, il limite di spesa è ulteriormente incrementato di 0,5 punti percentuali a decorrere dall’anno 2026 al fine di acquisire prestazioni ospedaliere afferenti ai reparti ospedalieri di medicina generale, di recupero e riabilitazione funzionale e di assistenza ai lungodegenti, dando priorità alle strutture immediatamente disponibili e in grado di assicurare maggiore ricettività nel singolo plesso.

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Commi da 281 a 292 (Misure in materia di farmaci innovativi, antibiotici reserve, agenti anti-infettivi per infezioni da germi multiresistenti e farmaci ad innovatività condizionata) Qui si spiega che un medicinale è innovativo in funzione dei risultati di efficacia e sicurezza derivanti dal confronto con le alternative terapeutiche disponibili all’interno del prontuario farmaceutico nazionale prima della sua introduzione, in una definita indicazione terapeutica. Le risorse del fondo sono finalizzate a favorire l’accesso a farmaci innovativi in specifiche indicazioni terapeutiche relative a malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico. Le risorse del fondo non impiegate non impiegate confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard. L’eventuale eccedenza della spesa per l’acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti. In caso di sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, ai fini del ripiano della spesa eccedente per farmaci innovativi, l’eccedenza è ripianato da ciascuna azienda titolare di AIC, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Ad esito della valutazione condotta dalla Commissione Scientifico-Economica, sentiti i portatori di interesse e le associazioni di pazienti e cittadini, l’Aifacon determinazione del presidente su proposta del direttore generale tecnico-scientifico da adottarsi entro il 31 marzo 2025, definisce i criteri di valutazione per l’attribuzione dell’innovatività terapeutica che consente il finanziamento dell’accesso al rimborso da parte del Ssn. Si aggiunge poi che il requisito dell’innovatività terapeutica viene attribuito ad una specifica indicazione terapeutica nella quale il medicinale abbia dimostrato di essere in grado di determinare la guarigione, con particolare riguardo agli agenti antinfettivi per infezioni da germi multiresistenti, o abbia ridotto il rischio di complicazioni letali o potenzialmente letali, o abbia determinato il rallentamento della progressione di malattia, o quando l’effetto terapeutico del medicinale determina il miglioramento della qualità della vita dei pazienti relativamente alle dimensioni della capacità di movimento e cura della persona. Nell’ambito di malattie rare e ultra-rare, il miglioramento della qualità della vita comprende anche le dimensioni del dolore e della capacità nello svolgimento delle attività abituali o lavorative. Il requisito dell’innovatività terapeutica ha una durata massima di 36 mesi, limite che non si applica agli antibiotici “reserve” e “listed”. Il medicinale, nella rispettiva indicazione terapeutica innovativa, è soggetto a monitoraggio tramite registro Aifa. L’indicazione terapeutica innovativa coincide con i criteri di limitazione della rimborsabilità applicati tramite il registro di monitoraggio Aifa. Ogni indicazione terapeutica, la cui istanza di negoziazione della rimborsabilità e del prezzo presentata ad Aifa perviene oltre il decimo anno dalla data di prima attribuzione del requisito dell’innovatività alla specialità medicinale, non accede al finanziamento. Anche questo non si applica agli antibiotici “reserve” e “listed”. A decorrere dal 1° gennaio 2025, i medicinali con requisito di innovatività condizionata vigente potranno accedere al fondo per un importo comunque non superiore a 300 milioni di euro annui, se già soggetti a monitoraggio delle dispensazioni tramite registro di monitoraggio Aifa ovvero qualora la CSE valuti motivatamente l’istituzione del registro di monitoraggio. Per questi medicinali, il periodo di innovatività di trentasei mesi decorre dalla data di riconoscimento dell’innovatività condizionata. Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, le risorse del fondo per un importo non superiore a 100 milioni di euro annui, possono essere utilizzate anche in relazione agli agenti anti-infettivi per infezioni da germi multiresistenti già iscritti o inseriti successivamente a tale data nel prontuario farmaceutico nazionale e classificati come “reserve” secondo la nomenclatura “Access, Watch, Reserve (AWaRe)” dell’Orms ovvero attivi nei confronti di almeno un patogeno considerato prioritario dall’elenco “Bacterial Priority Pathogens List” dell’Oms, cosiddetti “listed”. A decorrere dal 1° gennaio 2025 i farmaci innovativi accedono al Fondo per un importo non superiore a 900 milioni di euro annui.

Commi da 293 a 297 (Partecipazione delle associazioni di pazienti ai processi decisionali pubblici in materia di salute) SI punta a coinvolgere le associazioni di pazienti nei processi decisionali pubblici in ambito sanitario. Il Ministero della Salute e l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) stabiliranno le regole per questa partecipazione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. È istituito, inoltre, un registro gestito dal Ministero della Salute, nel quale le associazioni, con dovuti requisiti, possono iscriversi per partecipare ai processi decisionali. Un rappresentante delle associazioni iscritte al Ruas parteciperà a comitati e gruppi di lavoro del Ministero della Salute. Questo rappresentante contribuirà a decisioni su piani, programmi e farmaci. Deve dichiarare l’assenza di conflitti di interesse e non riceverà compensi.

Commi 298 e 299 (Registro unico nazionale delle Breast Unit) È istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso l’Istituto superiore di sanità, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il Registro unico nazionale delle Breast Unit, con l’obiettivo di raccogliere tutti i dati provenienti dalle Breast Unit nel territorio nazionale e garantire la centralizzazione e l’analisi dei dati relativi alla diagnosi, al trattamento e al follow-up del carcinoma mammario.

Commi 300 e 301 (Finanziamento destinato all’aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni per acuti e post acuzie) Al fine di garantire al Ssn le risorse necessarie per provvedere alla progressiva implementazione dell’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza erogate in post acuzie e dell’aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per l’anno 2025, destinata ai Diagnosis Related Groups (DRG) post acuzie e, a decorrere dall’anno 2026, di 1.000 milioni di euro annui, destinata rispettivamente per 350 milioni di euro ai DRG post acuzie e per 650 milioni di euro ai DRG per acuti. Si tratta di un’assegnazione vincolata e queste risorse sono, pertanto, utilizzabili solo per le finalità indicate.

Commi da 302 a 304 (Aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari) Per consentire l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, compresa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Per potenziare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle performance dell’assistenza sanitaria resa dalle regioni si introduce una dimensione di monitoraggio e valutazione delle performance regionali che riguarda aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Mef, sentita la Conferenza Stato Regioni, da emanare entro sei mesi dall’adozione della legge al fine di integrare il nuovo sistema di garanzia (decreto del Ministero della salute del 12 marzo 2019), è individuato un sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali.

Comma 317 (Dematerializzazione delle ricette mediche cartacee per la prescrizione di farmaci a carico del Ssn, dei Sasn e dei cittadini)
Al fine di potenziare il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva nonché garantire la completa alimentazione del Fascicolo sanitario elettronico, tutte le prescrizioni a carico del Ssn e dei Servizi territoriali per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’Aviazione civile (Sasn) e a carico del cittadino sono effettuate nel formato elettronico. Sarà compito delle Regioni garantire l’attuazione di questa misura.

Commi da 319 a 322 (Accordi bilaterali fra le regioni per la mobilità sanitaria) Si fa obbligo a ciascuna regione di sottoscrivere accordi bilaterali, per il governo della mobilità sanitaria interregionale e delle correlate risorse finanziarie, con tutte le altre regioni con le quali la mobilità sanitaria attiva o passiva assuma dimensioni che determinano fenomeni distorsivi nell’erogazione dell’assistenza sanitaria. Il ministero della Salute stabilirà entro il 28 febbraio 2025 il format da utilizzare per gli accordi bilaterali obbligatori per le regioni e le province autonome. Le regioni e le province autonome confinanti, al fine di regolare il fenomeno della mobilità apparente e di confine sottoscrivono in ogni caso gli accordi. Le regioni e le province autonome anche non confinanti che registrino scambi di mobilità in entrata o in uscita per prestazioni a bassa complessità, definite come tali dal Ministero della salute, sono obbligate a sottoscrivere accordi tra loro. Le regioni e le province autonome che complessivamente registrano una mobilità passiva pari almeno al 20 per cento del fabbisogno sanitario standard annualmente assegnato sottoscrivono accordi con le corrispondenti regioni e province autonome, anche non confinanti, che registrano specularmente una mobilità attiva; le regioni in mobilità, ai fini dell’adempimento, sono obbligate a sottoscrivere tali accordi. Per l’anno 2025 gli accordi sono sottoscritti entro il 30 aprile 2025. Gli accordi hanno una validità di almeno due anni e, a regime, devono essere rinnovati entro il 30 aprile del primo anno successivo a quello di validità dell’accordo precedente.

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Comma 323 (Incremento indennità pronto soccorso) Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanità, dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi per la definizione della specifica indennità sono ulteriormente incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità e con decorrenza dal 1° gennaio 2026 di ulteriori 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanità.

Commi da 324 a 327 (Rideterminazione delle quote di spettanza delle aziende farmaceutiche e dei grossisti e sostegno ai distributori farmaceutici) Fermo restando quanto già previsto relativamente alla quota minima spettante ai farmacisti, a decorrere dall’anno 2025, le quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico delle specialità medicinali di classe a) sono fissate per le aziende farmaceutiche e per i grossisti, rispettivamente, nella percentuale del 66 per cento e del 3,65 per cento. La maggiorazione dello 0,65 per cento spettante ai grossisti è da intendersi quale quota non contendibile e non cedibile a titolo di sconto ad alcun soggetto appartenente alla filiera del farmaco. Per gli anni 2026 e 2027 è attribuita a favore delle aziende farmaceutiche una quota di 0,05 euro per ogni confezione di farmaco appartenente alla classeA, avente prezzo al pubblico fino a 10 euro e distribuito alle farmacie territoriali, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalità per il riconoscimento della quota.

Comma 328 (Estensione delle attività della farmacia dei servizi) La sperimentazione della farmacia dei servizi è estesa a tutto il 2025Entro e non oltre il 30 settembre 2025 il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico valutano gli esiti dell’attività sperimentale ai fini della rendicontazione delle spese e della eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie. Autorizzata anche per il 2025 la spesa di euro 25.300.000.

Commi da 329 a 331 (Governo del settore dei dispositivi medici) A decorrere dal 1° gennaio 2025 è progressivamente attuato un nuovo sistema di governo del settore dei dispositivi medici. Al fine di perseguire l’uso efficiente e appropriato della tecnologia dei dispositivi medici nell’ambito delle attività assistenziali del Servizio sanitario nazionale e ai fini della riconduzione della spesa nei limiti del tetto il Ministero della salute adotta il Programma nazionale di Health technology assessment (HTA) entro il 30 giugno 2025 ai fini della sua entrata in vigore dal 1° gennaio 2026 e ne cura l’aggiornamento triennale. L’attuazione del Programma nazionale di HTA da parte delle singole regioni costituisce adempimento ai fini dell’accesso alla quota premiale del finanziamento del servizio sanitario nazionale, da verificare da parte del Comitato paritetico permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, con il supporto della Cabina di regia per l’HTA e dell’Osservatorio. La Direzione generale dei dispositivi medici e del farmaco del Ministero della salute, con il coinvolgimento delle regioni e il supporto del settore produttivo dei dispositivi medici, elabora la nuova classificazione nazionale dei dispositivi medici. Il Ministro della salute, con proprio decreto, previo accordo in sede di Conferenza Stato Regioni, adotta entro il 30 giugno 2025 la nuova classificazione nazionale dei dispositivi medici, che entra in vigore dal 1° gennaio 2026. Il Ministero della salute trasmette annualmente a ciascuna regione le risultanze relative al monitoraggio svolto dall’Osservatorio nazionale sui dispositivi medici elaborando un indicatore sintetico dello stato di attuazione del Programma nazionale di HTA e impartendo prescrizioni, ove necessario. Le regioni, anche ai fini della verifica dell’adempimento, elaborano annualmente una relazione relativa al proprio sistema di governo del settore dei dispositivi medici e assegnano il budget aziendale per i dispositivi medici agli enti del Servizio sanitario regionale ai fini del rispetto del relativo tetto di spesa regionale. Il rispetto del budget aziendale per i dispositivi medici costituisce elemento di valutazione dei direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale e dei direttori di strutture aziendali.

Comma 332 (Incremento delle risorse per le cure palliative) La quota vincolata di 100 milioni di euro del Fondo sanitario nazionale viene incrementata di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Commi da 333 a 335 (Disposizioni per la prevenzione e il monitoraggio del tumore del polmone) Al fine di consentire la prosecuzione delle attività della Rete italiana screening polmonare, volte ad una migliore presa in carico del paziente oncologico, l’autorizzazione di spesa è incrementata di 0,2 milioni di euro per l’anno 2025, di 0,4 milioni di euro per l’anno 2026 e di 0,6 milioni di euro per l’anno 2027.

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Commi da 336 a 338 (Disposizioni per i medici in formazione specialistica) A decorrere dall’anno accademico 2025/2026 la parte fissa del trattamento economico è aumentata per tutte le specializzazioni di una percentuale pari al 5 per cento (circa 40-50 euro al mese in più) e la parte variabile è aumentata di una percentuale pari al 50 per cento per le seguenti specializzazioni: Anatomia patologica, Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore, Audiologia e foniatria, Chirurgia Generale, Chirurgia Toracica, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica medica, Geriatria, Igiene e medicina preventiva, Malattie Infettive e Tropicali, Medicina di comunità e delle cure primarie, Medicina d’emergenza-urgenza, Medicina e Cure Palliative, Medicina interna, Medicina nucleare, Microbiologia e virologia, Nefrologia, Patologia Clinica e Biochimica Clinica, Radioterapia, Statistica sanitaria e Biometria. Per questo viene autorizzata l’ulteriore spesa di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026. Gli specializzandi, fino al 31 dicembre 2026, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di spesa di personale degli enti del Servizio Sanitario nazionale, possono assumere, su base volontaria e al di fuori dall’orario dedicato alla formazione, incarichi libero-professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa, presso i servizi sanitari del Servizio sanitario nazionale o anche delle strutture sanitarie private o libero professionale.

Commi da 339 a 341 (Modifica all’articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401) A decorrere dall’anno accademico 2024-2025 agli specializzandi veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi è corrisposta una borsa di studio per tutta la durata legale del corso, di importo parti a 4.773 euro lordi annui. La borsa di studio è corrisposta mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione. Per queste finalità il finanziamento sanitario corrente per il 2025 è incrementato di 30 milioni per il 2025 e sono vincolati, nell’ambito del medesimo finanziamento, 30 milioni annui a decorrere dal 2026.

Comma 342 (Modifiche all’articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) Le aziende e gli enti del Ssn possono procedere, fino al 31 dicembre 2027, all’assunzione di medici specializzandi con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le strutture sanitarie private accreditate, le cui unità operative non appartengono alla rete formativa per la disciplina oggetto di concorso, possono procedere alle assunzioni previa certificazione della sussistenza degli standard generali e specifici richiesti per l’accreditamento delle strutture facenti parte delle reti formative in base alla normativa vigente. La certificazione è rilasciata, entro novanta giorni dalla richiesta, per ciascuna procedura concorsuale, con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell’università e della ricerca adotta il provvedimento di inserimento nelle reti formative delle strutture.

Comma 350 (Incremento dell’indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria) Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza medica e veterinaria dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale dell’Area Sanità, i vigenti valori dell’indennità di specificità medico-veterinaria sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi di 50 milioni di euro per l’anno 2025 (circa 17 euro netti al mese) e 327 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 (circa 115 euro netti al mese).

Comma 351 (Incremento dell’indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica) Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della dirigenza sanitaria non medica dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale dell’Area Sanità il vigente valore dell’indennità di specificità sanitaria di cui all’articolo 66 del CCNL della predetta Area stipulato il 23 gennaio 2024 è incrementato nei limiti dell’importo complessivo annuo lordo di 5.500.000 euro a decorrere dall’anno 2025 (circa 14 euro netti al mese).

Commi da 352 a 355 (Incremento dell’indennità di specificità infermieristica e dell’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute) Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al personale del comparto sanità, gli importi dell’indennità di specificità infermieristica di cui all’articolo 104 del CCNL relativo al predetto comparto riferito al triennio 2019-2021, sono incrementati, nei limiti degli importi complessivi lordi di 35 milioni di euro per l’anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dal 2026. Al fine di valorizzare l’apporto delle competenze e dello specifico ruolo dei dipendenti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio-sanitari nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, nell’ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al personale del comparto sanità gli importi della specifica indennità di cui all’articolo 105 del CCNL relativo al predetto comparto riferito al triennio 2019- 2021, sono incrementati nei limiti degli importi complessivi lordi, di 15 milioni di euro per l’anno 2025 (circa 7 euro al mese) e di 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 (circa 80 euro al mese). Si prevede una flat tax al 5% dell’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali per il lavoro straordinario degli infermieri.





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