La L. 193/2024, pubblicata nella GU n. 295 del 17 dicembre 2024 ed entrata in vigore il 18 dicembre 2024, introduce importati novità in tema di start-up, incubatori e collegati incentivi fiscali. Il Capo III (artt. dal 28 al 38) modifica il DL 179/2012 in tema di microimpresa, piccola e media impresa e incubatori prevedendo ulteriori misure di incentivazione fiscale.
Si ricorda che il DL 179/2012 aveva a suo tempo introdotto nel nostro ordinamento un quadro normativo organico al fine di favorire la nascita di nuove imprese innovative (start-up): la norma istitutiva si inseriva infatti all’interno di una prospettiva di crescita sostenibile, sviluppo tecnologico imprenditoriale e di creazione di un contesto favorevole all’innovazione e all’occupazione giovanile.
Per riassumere l’ambito di operatività delle nuove norme, si ricorda che per start-up innovativa si intende una società di capitali non quotata, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano (ovvero una società europea soggetta a tassazione in Italia) che abbia dei requisiti ben identificati fra cui la detenzione diretta e per almeno il 51% da persone fisiche e che abbia un fatturato, a partire dal secondo anno di attività, non superiore a 5 milioni di euro.
Gli incubatori certificati, soggetti anch’essi alla rinnovata riforma, accompagnano invece il processo di avvio e di crescita della start-up, in special modo nella fase che va dal concepimento dell’idea imprenditoriale fino ai suoi primi anni di vita, sviluppando, formando e affiancando i fondatori sui temi salienti della gestione.
Detrazione per persone fisiche e deduzione per imprese
L’art. 29 DL 179/2012 prevede due tipologie di incentivi fiscali per gli investitori, siano essi persone fisiche o società: trattasi rispettivamente di una detrazione e di una deduzione della somma investita dalla persona fisica e dalla società nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di OIC. Inoltre per le start-up e gli incubatori, è prevista una apposita sezione speciale del registro delle imprese istituita dalle Camere di Commercio a cui le stesse devono essere iscritte al fine di poter beneficiare della disciplina di settore.
La novità introdotta dalla legge in commento aggiunge una proroga alla concessione delle agevolazioni ex art. 29: sono concesse infatti per la durata massima di 5 anni dalla data di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese (art. 25 c. 8) le agevolazioni disciplinate dall’art. 29. Le stesse non si applicano se:
- l’investimento genera una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance; oppure
- il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente o anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell’investimento agevolabile.
Incentivi concessi in regime de minimis
Per gli incentivi concessi in regime de minimis e in alternativa alla detrazione disciplinata dall’art. 29, è ammesso un incremento al 50% della percentuale di detrazione dal reddito delle persone fisiche purché l’investimento non produca una partecipazione qualificata superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di governance.
Tale diritto alla detrazione non sussiste se il contribuente è anche fornitore di servizi alla start-up, direttamente o anche attraverso una società controllata o collegata, per un fatturato superiore al 25% dell’investimento portato a beneficio. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la percentuale del 50% è innalzata al 65%.
Inoltre tale detrazione si applica alle sole start-up innovative fino al terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, 100.000 euro, deve essere mantenuto per almeno tre anni e una sua eventuale cessione, anche parziale prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto insieme agli interessi. Condizione per la detrazione è che il versamento in conto capitale sia iscritto a riserva patrimoniale.
Incubatori e credito d’imposta a decorrere dal 2025
A decorrere dal periodo d’imposta 2025, agli incubatori e agli acceleratori certificati è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari all’8% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente o per il tramite di OIC o di altre società che investano prevalentemente in start-up innovative.
L’investimento massimo sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 500.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso del termine comporta la decadenza dal beneficio e il recupero dello stesso, maggiorato degli interessi legali.
Il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 1.800.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025 nonché entro i limiti agli aiuti de minimis previsti dal Reg. UE 2831/2023.
Si attende nel frattempo il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro 60 giorni a decorrere dal 18 dicembre, data di entrata in vigore della legge in commento, con il quale verranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta nonché la definizione delle modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti.
Fonte: L. 193/2024 (GU 17 dicembre 2024 n. 295)
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