Le zone d’ombra sulle case popolari – Il Golfo 24

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Tiene ancora banco a Casamicciola Terme la questione degli alloggi popolari nella palazzina Acer ubicata in località Perrone, in via Mortito con un cittadino, Leopoldo Mattera, che adesso torna alla carica rivendicando quello che ritiene essere un suo sacrosanto diritto, per il tramite del suo legale di fiducia, l’avvocato Nicola Nicolella. In una lunghissima e dettagliata nota (indirizzata al sindaco di Casamicciola Terme Giosi Ferrandino, all’Ufficio Patrimonio dell’ente di via Salvatore Girardi, all’ACER ed alla Procura della Repubblica di Napoli) redatta insieme al professionista foriano, Mattera ricorda dapprima di essere coniugato e poi di essere padre di una bimba di appena un anno. Ancora, aggiunge che il suo nucleo familiare abitava in via Ombrasco dove peraltro risulta tuttora residente prima che però, come si legge, “a causa dell’alluvione del novembre 2022 abbattutasi su gran parte del Comune di Casamicciola Terme li suindicato nucleo familiare è stato sfollato senza un’alternativa abitativa se non provvisoriamente presso una struttura alberghiera”.

PRESO DALLO SCONFORTO HO OCCUPATO UN ALLOGGIO POPOLARE”

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Mattera prosegue poi il suo racconto scrivendo ai destinatari del suo esposto: “Il sottoscritto ha cercato invano di trovare una sistemazione alternativa confacente alle esigenze del nucleo familiare composto, tra l’altro anche da una minore di 21 mesi; il sottoscritto, preso dallo sconforto per non poter assicurare alla famiglia un alloggio a maggior ragione con l’esigenza di assicurare per la minore una sistemazione specialmente durante li periodo invernale, occupava un all’alloggio di proprietà ACER completamente disabitato da svariati anni ed esattamente dalla morte dell’originaria assegnataria. Da informazioni assunte, li sottoscritto veniva a conoscenza che una parente della suindicata originaria assegnataria dell’alloggio – tale (omissis) – inoltrava dopo la morte di quest’ultima domanda di voltura del contratto di locazione dichiarando come residenza l’alloggio oggetto di voltura, tra l’altro non avendolo mai abitato. Invero, la signora prima della morte della sig.ra (omissis) non ha mai avuto la residenza nel predetto alloggio ma aveva la residenza nel Comune di Ischia ovvero nel Comune di Casamicciola Terme alla via Mortito n. 6 che certamente non era l’alloggio suindicato ma probabilmente l’alloggio dello zio, anch’egli assegnatario di alloggio di proprietà dell’ACER e situato nella stessa via e Scala al piano sottostante di quello di cui all’interno 12. Infatti la stessa (omissis) modificava la sua residenza presso li suindicato alloggio (del quale chiedeva la voltura del contratto di locazione) solo in data 21.05.2018 ed in particolare solo dopo la morte della sig.ra (omissis), nonostante non ci abitasse. Vi è di più, La sig.ra (omissis) al fine di giustificare la circostanza che non abitava il suindicato immobile presentava consulenza tecnica con la quale si asseverava che lo stesso non era in condizioni idonee abitative e per le quali necessitavano lavori”.

IO, CACCIATO DA UN ALLOGGIO ASSEGNATO IN MANIERA IRREGOLARE”

Insomma, quello che paventa il denunciante è davvero uno scenario a tinte fosche del quale non a caso è stata interessata anche l’autorità giudiziaria. Continua sempre Leopoldo Mattera: “Dopo soli pochissimi giorni dell’occupazione del suindicato alloggio da parte del sottoscritto, gli veniva notificato inopinatamente ordinanza n. 31 del 21.10.2024 emessa dal sindaco del Comune di Casamicciola Terme con la quale si ordinava lo sgombero ad horas dell’alloggio popolare sito in Casamicciola Terme n. 6, Scala B ultimo piano interno 12 e riportato al NCEU al foglio 13 particella 388 sub 14 per il ripristino della legalità e la salvaguardia del patrimonio pubblico, oltre che per recuperare la disponibilità dell’alloggio per l’assegnazione al nucleo familiare avente diritto oltre ad ordinare il distacco delle utenze domestiche e/o servizi pubblici (ENEL ed EVI); prima dell’emissione della suindicata ordinanza, si recavano presso l’abitazione gli assistenti sociali del Comune di Casamicciola Terme – dott.ssa Federica Mattera e dott.ssa Mariarca Cerase – le quali dichiaravano in apposita relazione inviata al Sindaco di Casamicciola Terme e da questi riportata nella suindicata ordinanza che l’abitazione… appare in condizioni igienico – sanitarie precarie con ampie chiazze di umidità sulle mura e sprovvista di mobilia e di spazi idonei all’accoglienza ed al benessere e che la stessa non era abitata in quanto come dichiarato dal compagno convivente della legittima assegnataria (omissis) risulta inagibile a seguito di una perizia tecnica richiesta dallo stesso; in virtù di ciò gli assistenti sociali provvedevano subitaneamente ad affidare momentaneamente la minore alla nonna che si dichiarava disponibile”.

MATTERA SMENTISCE LA RELAZIONE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI

Ma quanto contenuto nella relazione degli assistenti sociali e poi inserito nell’ordinanza sindacale secondo il denunciante e il suo legale di fiducia Nicola Nicolella non corrisponderebbe al vero. Non a caso Leopoldo Mattera riferisce testualmente: “L’immobile oggetto di occupazione a differenza di quanto sostenuto dagli assistenti sociali e dal sindaco nella citata ordinanza era in buone condizioni igienico-sanitarie, tanto che abbisognava esclusivamente di una tinteggiata che, tra l’altro è stata fatta dal sottoscritto in meno di 12 ore. L’alloggio è provvisto di certificato di agibilità visto che l’intero compendio immobiliare è stato realizzato in virtù della normativa di edilizia pubblica negli anni ’60/’70. Invero, al momento in cui veniva notificata la citata ordinanza e contestualmente si tentava invano da parte della Polizia Locale e della P.S. del Commissariato di Ischia lo sgombero dell’alloggio, alcuni agenti della Polizia Locale entrando nell’alloggio per notificare l’inottemperanza della citata ordinanza hanno potuto constatare che l’alloggio versava in condizioni igienico-sanitarie in ottime condizioni ed arredato; la nonna della minore, affidataria temporanea della minore stessa, sia in virtù delle condizioni dell’alloggio che per le condizioni psicologiche in cui versava la minore per essere stata allontanata dai genitori, si determinava a riconsegnare la piccola ai genitori comunicando la sua determinazione ai Servizi sociali”. Nella denuncia poi arrivano anche accuse decisamente pesanti relative al grado di parentela con un amministratore locale da parte della signora attualmente destinataria dell’alloggio, accusa questa decisamente pesante.

IL DENUNCIANTE: ECCO PERCHE’ E’ STATO COMMESSO IL REATO DI TRUFFA

A questo punto l’elenco delle accuse si allarga e Mattera sempre per il tramite dell’avvocato Nicolella spara ancora più pesante e scrive nel suo esposto: “Da quanto suddetto e dalla documentazione esistente presso il Comune appare palese da un lato la commissione del reato di truffa da parte di (omissis) al fine di trarne un vantaggio ingiusto consistente nell’ottenere l’assegnazione dell’alloggio attraverso la voltura del contratto sebbene non avesse i requisiti sia oggettivi che soggettivi. Infatti, al fine di poter volturare li contratto, la signora avrebbe dovuto avere la residenza nell’alloggio già prima della morte della sig.ra (omissis) mentre la residenza nell’alloggio l’aveva richiesta ed ottenuta nel maggio 2018, tra l’altro mai abitandoci. Infatti, la prova di ciò viene data dalla sig.ra (omissis) stessa la quale dichiara con la suindicata perizia asseverata (citata anche dagli assistenti sociali) che l’immobile non era agibile e che, pertanto, non ci abitava. Ci si chiederebbe come la signora abbia avuto la residenza presso il suindicato immobile senza mai averci abitato! Probabilmente ha approfittato della circostanza che all’epoca della richiesta, in virtù del terremoto del 2017, la Polizia Locale non aveva agenti a sufficienza per espletare i dovuti controlli necessari per il rilascio delle residenze. Del resto la signora attualmente abita presso il Comune di Ischia con tutto il suo nucleo familiare e stranamente nell’ultimo decennio ha trasferito la sua residenza più volte al Comune di Casamicciola Terme senza mai trasferirsi di fatto nel detto Comune. Anche prima di ottenere la residenza presso l’alloggio di proprietà dell’ACER, ha avuto la residenza a via Mortito n. 6 presso l’indirizzo dello zio, situato al piano sottostante di quello contraddistinto dall’interno n. 12, ugualmente senza abitarci, evidentemente al fine di tentare di dimostrare confondendo gli organi preposti al controllo, che già prima della morte della legittima originaria assegnataria”.

QUEGLI STRANI INCONTRI LA MATTINA DEL 19 DICEMBRE

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Ma non finisce qui, perché relativamente a quanto accaduto in una turbolenta mattinata Leopoldo Mattera ha anche delle altre sottolineature e accadimenti da esporre, che evidentemente gli tornano ben poco: “Appare alquanto strano che in data 19 dicembre nel mentre si presentavano presso il suindicato alloggio alcuni rappresentanti dell’ACER invitati dal Sindaco unitamente ad un agente della Polizia Locale ed ad un tecnico dell’Ufficio tecnico del Comune di Casamicciola Terme, erano presenti sui luoghi anche la sig.ra (omissis) unitamente al suo compagno che al loro arrivo si intrattenevano ad interloquire. Appare una strana coincidenza la concomitanza della presenza della signora (proveniente da Ischia – Comune di dimora) al fine di avere notizie dai rappresentanti dell’ACER, se non si pensa che dal Comune stessa l’avrebbero notiziata di ciò, facendole intendere che avrebbero risolto la questione della riassegnazione dell’alloggio. Addirittura il sindaco, ordina il distacco delle utenze, ben sapendo che nell’alloggio domicilia una minore. Appare strano che li sindaco del Comune di Casamicciola Terme – Organo Locale deputato – non solo non si adopera a provvedere all’assistenza ma addirittura fa di tutto per mettere per strada un nucleo familiare con una minore in tenera età. Infatti, l’invio degli assistenti sociali prima dell’emissione dell’Ordinanza di sgombero aveva lo scopo di allontanare la minore dal nucleo familiare al fine di evitare gli ostacoli per emettere l’ordinanza stessa e la sua esecuzione; tra l’altro, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che sussiste lo stato di necessità nel reato di occupazione abusiva di un alloggio. Invero con la sentenza n. 2544 del 23.11.2021 la Suprema Corte riconosce la scriminante dell’art. 53 c.p. statuendo che non è reato laddove si versi nello stato di pericolo di danno grave alla persona che ben può consistere nella compromissione dei diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dell’art. 2 della Costituzione; iL sottoscritto possiede tutti i requisiti di cui all’art. 9 comma 1 del Regolamento regionale del 28.10.2019 n.11 per ottenere l’assegnazione dell’alloggio suindicato ed il sindaco è obbligato a valutare tale richiesta a maggior ragione in presenza delle condizioni in cui versa li nucleo familiare del sottoscritto”.

LA CONCLUSIONE CON LA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE DELL’ALLOGGIO?

Da qui l’unica logica e inevitabile conclusione, che però crediamo difficilmente troverà accoglimento se non attraverso l’apertura di un contenzioso giudiziario. In ogni caso così chiude il duo Mattera-Nicolella: “Tutto ciò premesso, il sottoscritto chiede formalmente l’assegnazione, anche in via provvisoria, dell’immobile sito in Casamicciola Terme alla via Mortito n. 6 Scala B interno 12, dichiarandosi disponibile a produrre tutta la documentazione necessaria a provare i requisiti richiesti dal citato regolamento. Il sottoscritto dichiara di nominare quale proprio difensore l’Avv. Nicola Nicolella con studio in Forio ala via San Francesco n. 23, eleggendo domicilio per al presente procedura presso lo studio dello stesso”.





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