È possibile beneficiare delle agevolazioni prima casa se la dichiarazione di successione viene presentata oltre il termine ordinario di dodici mesi dall’apertura della successione? A fornire la risposta è stata l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024, chiarendo quanto disposto dalle diverse norme. In particolare, dalla legge n. 342/2000, dalle circolari della stessa amministrazione e dal Testo unico dell’imposta di registro (Tur). Vediamo quanto precisato.
Nel chiarire se è possibile beneficiare delle agevolazioni prima casa nel caso in cui la dichiarazione di successione venga presentata oltre il termine ordinario di dodici mesi dall’apertura della successione, l’Agenzia delle Entrate ha spiegato che si può accedere al beneficio con una dichiarazione integrativa o sostitutiva, ma entro determinati limiti temporali. Questo, come chiarito dal Fisco, sul presupposto “dell’assenza di un termine ‘a pena di decadenza’ sia per la richiesta di fruizione dell’agevolazione prima casa, sia per la presentazione della dichiarazione di successione da parte del contribuente”.
Con la risoluzione n. 66/E, l’Agenzia delle Entrate ha innanzitutto ricordato che, le agevolazioni prima casa per i trasferimenti derivanti da successioni o donazioni sono disciplinate dall’articolo 69 della legge n. 342/2000, secondo il quale vengono applicate “le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa dalle categorie A1, A8 e A9, e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando sussistono i requisiti e le condizioni previste dalla Nota II-bis, all’articolo 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico dell’imposta di registro (Tur)”.
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che l’agevolazione prima casa deve essere richiesta dal contribuente nella dichiarazione di successione, dove deve essere evidenziata “la sussistenza, al momento del trasferimento dell’immobile (ossia all’apertura della successione), dei suddetti requisiti e condizioni”. Se l’agevolazione prima casa non viene richiesta nella dichiarazione di successione, “è possibile integrare la medesima tramite una dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva (cfr circolare n. 44/2001 e risoluzione n. 110/2006)”.
Ma quali sono i termini per la presentazione della dichiarazione di successione? A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che “la dichiarazione deve essere ordinariamente presentata entro dodici mesi dalla data di apertura della successione e che fino alla scadenza di tale termine la dichiarazione può essere modificata (articolo 31 del Tus)”. Ci sono poi precise disposizioni “relative ai termini per la liquidazione e l’accertamento dell’imposta, secondo cui i soggetti obbligati al pagamento liquidano l’imposta in base alla dichiarazione della successione ‘anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine, ma prima che sia stato notificato l’accertamento d’ufficio’ (articolo 33, comma 1, del Tus)”.
L’Agenzia delle Entrate ha poi evidenziato che, nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione di successione, “ai sensi dell’articolo 27 del Tus, comma 4, ‘se la dichiarazione della successione è stata omessa, l’imposta è accertata e liquidata d’ufficio a norma dell’art. 35; se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all’art. 28, comma 6, si procede d’ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell’imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L’avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa’”.
In base a quanto disposto, dunque, se “la dichiarazione di successione viene presentata oltre il termine di dodici mesi, ma prima della notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio e, comunque, entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento dell’omessa dichiarazione, la dichiarazione è liquidata e l’ufficio provvede a effettuare il controllo delle imposte autoliquidate e a irrogare le sanzioni per l’omessa o tardiva presentazione della dichiarazione”.
Per quanto riguarda invece l’emendabilità della dichiarazione di successione, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “con risoluzione n. 8/2012 è stato chiarito che i contribuenti possono rettificare gli errori contenuti nella dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo, e che gli uffici sono tenuti a valutare tali rettifiche, a condizione che vengano dichiarate prima della notificazione dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta”. Per richiedere le agevolazioni prima casa oltre il termine ordinario con una dichiarazione integrativa o sostitutiva c’è quindi un limite temporale da rispettare, che è quello della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta (ex articolo 27, comma 3, del Tus).
In caso di omissione della presentazione della mancata dichiarazione di successione, l’agevolazione prima casa può essere invece richiesta “entro il termine di decadenza dall’azione di accertamento per l’omessa dichiarazione e, dunque, entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione (ex articolo 27, comma 4, del Tus)”.
Se infine la dichiarazione di successione viene presentata dopo “lo scadere del termine di diciotto mesi, previsto dalla lettera a) della Nota II-bis, per il trasferimento della residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile, il nuovo documento di prassi chiarisce che l’agevolazione prima casa non può essere richiesta – in mancanza del suddetto requisito al momento dell’apertura della successione – in quanto la dichiarazione di voler stabilire la residenza deve essere resa, a pena di decadenza, dall’acquirente, nell’atto di acquisto, o nell’atto integrativo prima dello scadere del termine dei diciotto mesi (cfr risoluzione n. 53/2017)”.
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