chi può chiedere di non pagare, come fare ed entro quando

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Canone Rai. Da oggi, 1° gennaio 2025, si torna a pagare il prezzo pieno. Va in soffitta infatti la riduzione a 70 euro che gli utenti hanno potuto usufruire lo scorso anno. E si torna a pagare tutti i 90 euro.

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Canone Rai, chi può non pagare nel 2025

Ma anche quest’anno c’è chi può chiedere l’esenzione del pagamento per la tv pubblica. Anche nel 2025, infatti, potranno essere esonerate dal pagamento del canone alcune categorie. A patto che presentino apposita domanda: entro il 31 gennaio per usufruire dello stop al pagamento per tutto l’anno; oppure entro la fine di giugno per avere un semestre senza canone. Nelle schede seguenti paramteri e come fare a chiedere l’esenzione.

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Anziani con reddito basso

Come ricorda l’Agenzia delle Entrate, i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro e senza conviventi titolari di un reddito proprio (fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti), possono presentare una dichiarazione sostitutiva (sezione I dell’apposito modello) con cui attestano il possesso dei requisiti per essere esonerati dal pagamento del canone TV. L’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiede uno o più apparecchi televisivi, mentre non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ricevuto in luogo diverso da quello di residenza.

La domanda

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva, se le condizioni di esenzione permangono, possono continuare a beneficiare dell’agevolazione anche nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. Se, invece, si perdono i requisiti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva, ad esempio perchè si supera il limite di reddito previsto, è necessario presentare la dichiarazione di variazione dei presupposti (compilazione della sezione II del modello di dichiarazione sostitutiva).

Come fare

I cittadini che hanno pagato il canone TV, pur essendo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, possono chiederne il rimborso mediante il modello per la richiesta di rimborso che contiene anche la dichiarazione sostitutiva attestante la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

In alternativa, se il canone non dovuto è stato versato mediante la bolletta elettrica, è possibile richiedere il rimborso, dopo aver presentato la dichiarazione sostitutiva che attesta il possesso dei requisiti, utilizzando lo specifico modello – pdf – che può essere trasmesso anche on line – indicando la causale 1.

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Si ricorda che la dichiarazione sostitutiva e la richiesta di rimborso possono:

  • essere spedite a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino (in tal caso va allegata copia di un valido documento di riconoscimento);
  • essere trasmesse, firmate digitalmente, tramite posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it;
  • essere consegnate dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

 

Chi non ha tv

I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo. Anche gli eredi devono presentare una dichiarazione sostitutiva per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata alla persona deceduta, non è presente alcun apparecchio televisivo.

Le domande

Infine anche coloro che in precedenza hanno presentato una denunzia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, possono certificare, sempre per evitare l’addebito del canone in bolletta, che non detengono, in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica ad essi intestata, un ulteriore apparecchio televisivo oltre a quello per cui è stato chiesto il suggellamento. In questi casi bisogna compilare il quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchio televisivo ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale (ad eccezione degli eredi).

I tempi

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La dichiarazione deve essere presentata:

  • dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno successivo per l’esonero del pagamento per l’intero anno successivo (per esempio, una dichiarazione presentata nel novembre del 2023 avrà effetto per tutto il 2024)
  • dal 1° febbraio al 30 giugno per l’ esonero dall’obbligo di pagamento per il secondo semestre dello stesso anno (per esempio, una dichiarazione presentata a maggio 2023 avrà effetto per il secondo semestre del 2023).

Come fare

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dal contribuente (titolare di utenza elettrica residenziale) o dall’erede:

  • tramite l’applicazione web
  • tramite gli intermediari abilitati (Caf, professionisti, ecc.)
  • tramite raccomandata senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino. E’ necessario, in questo caso, allegare un valido documento di riconoscimento
  • tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia sottoscritta mediante firma digitale, coerentemente con quanto previsto dagli articoli 48 e 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). La dichiarazione firmata digitalmente dovrà essere inviata mediante PEC all’indirizzo cp22.canonetv@postacertificata.rai.it, entro gli stessi termini previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia per le altre modalità di invio (plico raccomandato senza busta o invio telematico).

 

Diplomatici e militari stranieri

Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

  • gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961)
  • i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963)
  • i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile
  • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).

Dal 2016 è previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone tv mediante addebito sulla fattura dell’utenza di energia elettrica. La presentazione della dichiarazione sostitutiva consente di far valere la condizione di esenzione anche al fine di evitare l’addebito del canone sulla fattura dell’utenza di energia elettrica intestata al dichiarante.

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Qualora l’intestatario dell’utenza elettrica residenziale non sia il dichiarante, ma sia un componente della sua stessa famiglia anagrafica , è necessario riportare anche i dati anagrafici (nome, cognome e codice fiscale) del componente della famiglia anagrafica del dichiarante che sia intestatario dell ‘utenza elettrica residenziale.

La dichiarazione sostitutiva, inoltre, deve essere presentata anche per comunicare il venire meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata, ad esempio nel caso di cessazione anticipata dell’incarico diplomatico. Restano valide le richieste di esenzione già presentate prima della pubblicazione del provvedimento del 4 maggio 2016 che ha definito le modalità ei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di sussistenza dei presupposti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali.

La domanda

Il modello di dichiarazione sostitutiva va presentato direttamente dall’interessato, unitamente ad un valido documento di riconoscimento, tramite plico raccomandato senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino . La dichiarazione sostitutiva può essere presentata in ogni giorno dell’anno e, ai fini della determinazione del canone dovuto, produrre effetti in base alla data di decorrenza della condizione di esenzione e fino alla data di scadenza della stessa. Qualora, a seguito di variazioni dell’incarico cui è legata la condizione di esenzione, sia rinnovata la carta d’identità diplomatica o ne sia rilasciata una nuova, è onere del dichiarante presentando tempestivamente una nuova dichiarazione in cui siano inseriti i dati aggiornati (numero , dati di rilascio, dati di scadenza).

È possibile presentare una nuova dichiarazione sostitutiva anche per comunicare variazioni dei nominativi dei familiari intestatari dell’utenza elettrica. La dichiarazione di variazione dei presupposti va tempestivamente presentata nei casi in cui si verifica il venir meno della condizione di esenzione legata all’incarico ricoperto.

 

I pagamenti

Non cambieranno comunque nel 2025 i metodi di addebito: il pagamento avverrà come sempre sulla fattura dell’energia elettrica da gennaio ad ottobre. Sulla bolletta infatti si troverà un extra di 9 euro al mese in caso di fatturazione mensile o 18 euro in caso di fatturazione bimestrale.

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