Nuove Regole per Dilazioni Fiscali: Fino a 120 Rate Mensili

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Estensione della dilazione, a regime e gradualmente, sino a 120 rate mensili. Pubblicato in G.U. del 31.12.2024 n. 305, il DM 27.12.2024 , recante la “Disciplina delle modalita’ di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti”. 

Le novità operano per le istanze di dilazione inviate dal 1° gennaio 2025 (art. 19 del DPR 602/73, come modificato dal D.Lgs. 29 luglio 2024 n. 110 ). Il decreto individua i criteri in base ai quali potrà essere concessa la dilazione. Anche per le dilazioni di valore sino a 120.000 euro andrà comunque dimostrato lo stato di temporanea difficoltà finanziaria (art. 19, commi 1.2 e 1.3 del DPR 602/73). All’ art. 4 è prevista una disposizione di salvaguardia, in base alla quale, per le somme di importo fino a 120.000 euro, se non risulta idoneamente documentata la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta’ economico-finanziaria, l’agente della riscossione concede comunque la dilazione, accordando il numero massimo di rate mensili indicato dal comma 1, lettere a), b), e c), dello stesso art. 19 del DPR n. 602 del 1973 in relazione all’anno di presentazione della richiesta. 

I criteri di individuazione dello stato di temporanea difficoltà finanziaria vengono per la prima volta messi nero su bianco a livello normativo, grazie al decreto.

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Il DM in particolare:

  • stabilisce le modalita’ di applicazione e documentazione dei parametri di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà di cui all’art. 19, comma 1.2, del DPR n. 602 del 1973; 
  • individua particolari eventi al ricorrere dei quali la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è considerata in ogni caso sussistente; 
  • individua specifiche modalita’ di valutazione della sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficolta’ per i soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, ai quali non e’ possibile applicare i parametri di cui all’art. 19, comma 1.2, lettera b), del DPR n. 602 del 1973. 

Parametri

Indice di liquidità

rapporto (liquidita’ differita + liquidita’ corrente)/passivo corrente

 

Indice Alfa

 

 

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per le imprese

 

  • societa’ di capitali
  • societa’ cooperative
  • mutue assicuratrici
  • consorzi con attivita’ esterna
  • e enti pubblici economici tenuti alla redazione del bilancio civilistico

[(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente gia’ in rateazione)/valore della produzione, calcolato ai sensi dell’art. 2425, numeri 1), 3) e 5), c.c.] x 100

  • societa’ di persone
  • ditte individuali in contabilita’ ordinaria
  • associazioni
  • fondazioni
  • comitati
  • enti ecclesiastici
  • consorzi e gli altri soggetti, diversi dalle persone fisiche, dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati e dai condomini

[(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente gia’ in rateazione)/(proventi + ricavi)] x 100

Indice Beta

[(importo debito oggetto della richiesta di rateazione + importo debito residuo eventualmente gia’ in rateazione)/entrate risultanti dal riepilogo finanziario dell’ultimo rendiconto condominiale redatto ai sensi dell’art. 1130-bis c.c. e approvato dall’assemblea condominiale] x 100

Per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se è superiore a 1 il valore del seguente rapporto: 

N= Debito/(ISEE mensile * Coefficiente %)

dove:

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

  • N = numero massimo di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro
  • Debito = importo da rateizzare + importo debito residuo eventualmente già in rateazione
  • I.S.E.E. mensile = I.S.E.E./12
  • Coefficiente % = valore rilevabile, in funzione dell’I.S.E.E., dalla colonna  della seguente tabella:

Se il valore di N è superiore a 1:

1) per le somme di importo superiore a 120.000 euro, il numero massimo di rate concedibili è pari a 120;

2) per le somme di importo fino a 120.000 euro, il numero di rate concedibili è ricompreso:

  • a) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da un minimo di 85 fino a un massimo di 120, se N è superiore a 84;
  • b) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, da un minimo di 97 fino a un massimo di 120, se N è superiore a 96;
  • c) per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029, da un minimo di 109 fino a un massimo di 120, se N è superiore a 108. Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 4 del presente decreto, sia per le somme di importo superiore a 120.000 euro, sia per quelle di importo fino a 120.000 euro, indipendentemente dall’anno di presentazione della richiesta, l’agente della riscossione concede automaticamente 120 rate, salvo che il debitore non ne chieda un numero inferiore.

Le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati documentano la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria presentando la certificazione, in corso di validità, relativa all’I.S.E.E. del nucleo familiare. Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 4 del presente decreto, la condizione di inagibilità totale dell’immobile, ivi prevista, è documentata presentando la relativa certificazione rilasciata dalla competente autorità comunale non oltre sei mesi prima della presentazione della richiesta di rateazione.

Soggetti diversi dalle persone fisiche e dai titolati di ditte individuali in regimi fiscali semplificati – Per tali soggetti, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata sussistente se il valore dell’indice di liquidità è inferiore a 1. Per le somme di importo superiore a 120.000 euro, il numero massimo di rate concedibili è pari a quello risultante, in funzione del valore dell’Indice Alfa, dalla colonna B della seguente tabella:

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Per le somme di importo fino a 120.000 euro, il numero di rate concedibili, di importo non inferiore a 50 euro, è ricompreso:

  • a) per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, da un minimo di 85 fino a un massimo di 120, se il valore dell’Indice Alfa è superiore a 65;
  • b) per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028, da un minimo di 97 fino a un massimo di 120, se il valore dell’Indice Alfa è superiore a 80;
  • c) per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029, da un minimo di 109 fino a un massimo di 120, se il valore dell’Indice Alfa è superiore a 90.

Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 4 del presente decreto, sia per le somme di importo superiore a 120.000 euro, sia per quelle di importo fino a 120.000 euro, indipendentemente dall’anno di presentazione della richiesta, l’agente della riscossione concede automaticamente 120 rate, salvo che il debitore non ne chieda un numero inferiore.



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