Superbonus e bonus edilizi: cosa cambia con la Legge di bilancio 2025

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Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.305 del 31-12-2024 – Suppl. Ordinario n. 43, è pubblicata la Legge di bilancio 2025 – Legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, in vigore dal 1 gennaio 2025.

Cosa cambia per i bonus edilizi

Il comma 54 dell’art. 1, modificando l’articolo 16-bis del DPR 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR), anticipa dal 1° gennaio 2028 al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore dell’aliquota di detrazione ridotta del 30% per le spese agevolate per interventi di riqualificazione edilizia (attualmente fissata al 36%).

Ai commi 55 e 56 si prevedono regimi fiscali di favore con aliquote di detrazione più elevate per: interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013; interventi di ristrutturazione edilizia, sismabonus e acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2023; interventi edilizi rientranti nel superbonus 110%.

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Comma 55

In particolare, il comma 55, lettera a) introduce all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 il comma 3-quinquies che stabilisce che la detrazione spetta anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nelle seguenti misure:
per le spese sostenute nel 2025:
• 50%, solo per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l’unità ad abitazione principale;
• 36%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali.
per le spese sostenute nel 2026 e 2027:
• 36%, solo per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l’unità ad abitazione principale;
• 30%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali.

Il comma 55, lettera b) modifica ed integra l’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, prorogando le detrazioni alle spese sostenute fino al 2027 per interventi di ristrutturazione edilizia e interventi antisismici cosiddetto sismabonus, rimodulando le aliquote di detrazione previste dalla normativa vigente.

Le aliquote di detrazione per gli anni dal 2025 al 2027 sono le seguenti:
per le spese sostenute nel 2025:
– 50%, solo per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l’unità ad abitazione principale;
– 36%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali.
per le spese sostenute nel 2026 e 2027:
– 36%, solo per i proprietari o per i titolari di diritti reali che adibiscono l’unità ad abitazione principale;
– 30%, per gli interventi eseguiti su unità immobiliari non abitazioni principali.

Anche per il triennio 2025-2027, come nel 2024, il limite di spesa per gli interventi di ristrutturazione edilizia sarà pari a 96.000 euro, senza nessuna distinzione tra abitazione principale e abitazione non principale.

Inoltre, si estende alle spese sostenute fino al 2025 l’applicazione della percentuale di detrazione del 50% (prevista dalla legislazione vigente fino al 2024) per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Il tetto massimo di spesa ammesso al beneficio è fissato in 5.000 euro per l’anno 2025.

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Una modifica, introdotta dalla Camera dei deputati, esclude dall’applicazione della nuova detrazione prevista dalla disciplina dell’ecobonus e della riqualificazione edilizia, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Comma 56

Il comma 56 modifica l’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. Superbonus) disponendo che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025, a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e degli enti del terzo settore, non venga più riconosciuta in relazione ai nuovi interventi avviati successivamente alla data del 15 ottobre 2024. Pertanto, la detrazione spetta, per l’anno 2025, per i soli interventi già avviati entro la data del 15 ottobre 2024.

Viene inoltre riconosciuta la facoltà di ripartire in dieci (anziché in quattro) quote annuali di pari importo la detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente (opzione irrevocabile), tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024. Nel caso in cui dalla dichiarazione integrativa emerga un maggiore debito d’imposta, la maggiore imposta dovuta è versata dal contribuente, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative dovute in relazione al periodo d’imposta 2024.

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La relazione tecnica

La relazione tecnica afferma che la disposizione stabilisce la proroga, per l’anno 2025, dell’innalzamento della percentuale di detrazione ai fini IRPEF al 50% delle spese relative agli interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del D.P.R. 917 del 1986, di riqualificazione energetica (con la precisazione dell’esclusione dall’agevolazione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili) e di riduzione del rischio sismico, effettuati nel medesimo anno sulle abitazioni principali.

Al comma 56, per quanto concerne le spese agevolate ai sensi dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relative al Superbonus, si prevede la riduzione dell’aliquota di detrazione dal 65% al 50% per le spese sostenute per le abitazioni principali e dal 65% al 36% per gli immobili diversi dalle abitazioni principali. Per gli anni 2026 e 2027, l’aliquota di detrazione viene fissata al 30% se gli interventi vengono eseguiti su immobili diversi dall’abitazione principale, restando fissata al 36% per gli interventi sostenuti, in tali annualità, sull’abitazione principale. Il limite di spesa degli interventi è fissato a 96 mila euro.

La legislazione vigente stabilisce per gli anni 2025, 2026 e 2027 la detrazione del 36% per le spese per i suddetti interventi. Per il solo anno 2025, ultimo anno di vigenza del Superbonus, per le spese che fruiscono dell’agevolazione di cui all’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è prevista l’aliquota del 65% e, per gli immobili situati nelle zone colpite da eventi catastrofali vige l’aliquota al 110%. Su tali ultimi la norma non interviene. (fonte: dossier del servizio del bilancio del Senato)



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