Aggiornati i diritti di usufrutto 2025

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A cura della Redazione.

Con il Decreto Ministeriale del 27 dicembre 2024, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, sono stati pubblicati i coefficienti per il calcolo dell’usufrutto in vigore dal 1° gennaio 2025.

Il valore del moltiplicatore per il calcolo della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, è stato fissato in 40 volte l’annualità.

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La tabella dei coefficienti per il calcolo dell’usufrutto è consultabile in questa pagina e l’applicazione per il calcolo dell’usufrutto e della nuda proprietà è stata aggiornata sulla base dei nuovi coefficienti.

Da notare che il tasso legale di riferimento utilizzato per la tabella dei coefficienti è pari al 2,50% e per la prima volta si discosta dal tasso legale vigente (2,00%) in virtù del nuovo comma 1-ter aggiunto all’art. 7 del T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni (DLGS 346/1990) dal DLGS 139/2024.

Il citato comma stabilisce infatti che “ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non può essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento“.

Tale disposizione ha effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e l’aggiornamento si applica “agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data“.

In pratica, per effetto del nuovo comma, i coefficienti per il 2025 sono rimasti invariati rispetto al 2024 quando il tasso di interesse legale era pari al 2,5%.

Risorse correlate:

Di seguito il testo del decreto ministeriale:


MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 dicembre 2024 

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Adeguamento delle modalita’ di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni in ragione della nuova misura del saggio legale degli interessi, per l’anno 2025. (24A07024) (GU n.305 del 31-12-2024)

IL VICE MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come modificato dal decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139;

Visto, in particolare, l’art. 46, comma 5-bis del medesimo testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, ove e’ stabilito che: «Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell’annualita’ indicato al comma 2, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui detta modifica e’ intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui e’ pubblicato il decreto di variazione.»;

Visto il comma 5-ter del medesimo art. 46 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro ove e’ stabilito che: «Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis, non puo’ essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento.»;

Visto l’art. 48 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro ove e’ stabilito che: «[…] Il valore dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione e’ determinato a norma dell’art. 46, assumendo come annualita’ l’ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta’ per il saggio legale di interesse, secondo quanto previsto dal medesimo art. 46.»;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal decreto legislativo n. 139 del 2024;

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Visto, in particolare, l’art. 17, comma 1-bis del medesimo testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, ove e’ stabilito che: «Il prospetto dei coefficienti allegato al presente testo unico e il valore del multiplo dell’annualita’ indicato al comma 1, lettera a), sono variati in ragione della modificazione della misura del saggio legale degli interessi, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui detta modifica e’ intervenuta. Le variazioni di cui al primo periodo hanno efficacia per le successioni aperte e le donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui e’ pubblicato il decreto di variazione.»;

Visto il comma 1-ter del medesimo art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni ove e’ stabilito che: «Ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 1 e 1-bis non puo’ essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento.»;

Visto l’art. 14, comma 1, lettera c) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni ove e’ stabilito che la base imponibile, relativamente alle rendite e pensioni comprese nell’attivo ereditario, e’ determinata assumendo: «c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione il valore determinato a norma dell’art. 17 sulla base di annualita’ pari all’importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta’ per il saggio legale d’interesse secondo i criteri ivi previsti;»;

Visto il decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, con il quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 del codice civile e’ fissata al 2 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2025;

Considerato che, ai fini della determinazione dei valori di cui ai commi 2 e 5-bis dell’art. 46 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro e di cui ai commi 1 e 1-bis dell’art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, non puo’ essere assunto un saggio legale d’interesse inferiore al 2,5 per cento, affinche’ tali valori tengano conto delle disposizioni recate, rispettivamente, dall’art. 46, comma 5-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro e dall’art. 17, comma 1-ter del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni;

Visti l’art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146 e l’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visti gli articoli 23, 24, 25 e 26 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti l’istituzione e l’organizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze;

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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l’unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente l’attribuzione all’on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Il valore del multiplo indicato nell’art. 46, comma 2, lettera a) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e’ fissato in quaranta volte l’annualita’.

2. Il valore del multiplo indicato nell’art. 17, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, relativo alla determinazione della base imponibile per la costituzione di rendite o pensioni, e’ fissato in quaranta volte l’annualita’.

3. Il prospetto dei coefficienti per la determinazione della base imponibile dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie, allegato al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro e al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni e’ determinato assumendo 2,5 per cento come misura di riferimento, ossia il saggio legale degli interessi stabilito per l’anno 2024 con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 288 dell’11 dicembre 2023, come da prospetto di cui all’allegato 1 del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139. Art. 2 1.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2025.

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Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2024

Il Vice Ministro: Leo



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