TRIESTE – Due a uno per il popolo No ovovia, con una fetta importante del match da giocare il prossimo 16 aprile. Al di là delle metafore sportive, il deposito delle sentenze con cui il Tar del Friuli Venezia Giulia ha accolto i ricorsi del raggruppamento di associazioni e enti del terzo settore segna un punto importante a favore dei sodalizi ambientalisti. I ricorsi presentati erano quattro: i due presentati dagli ambientalisti e da diversi residenti della zona di strada del Friuli e limitrofe sono stati accolti; il ricorso della Lipu su Bosco Bovedo è stato rinviato al 16 aprile e uno, quello delle Comunelle, respinto. I ricorsi degli ambientalisti e dei residenti vengono accolti e la sentenza, firmata dal giudice Carlo Modica de Mohac di Grisì lo scorso 18 dicembre, ordina alla Regione di “riavviare il procedimento” in merito alle concessioni rilasciate per realizzare l’opera.
Compatibilità urbanistica
In questo caso l’amministrazione Fedriga dovrà valutare “se concluderlo analizzando la compatibilità urbanistica o se sospenderlo fino ad entrata in vigore della variante al piano regolatore (con l’inserimento della localizzazione della cabinovia)”. Sì, perché uno dei punti principali su cui si era focalizzato il ricorso proposto dalla Lipu, Wwf Italia, Legambiente, la rete delle associazioni e altri enti del terzo settore contro la Regione, il Comune e il ministero della Cultura è proprio la compatibilità.
La motivazione
“Perché possano essere rilasciate le concessioni per la costruzione e l’esercizio di impianti a fune – si legge – è necessaria la preventiva e sicura verifica della piena compatibilità dell’opera con i vincoli urbanistici e paesaggistici”. Una richiesta di accertamento che diventa così “pre-condizione” per portare avanti l’opera. Il giudice Modica de Mohac di Grisi scrive nero su bianco che la compatibilità andrebbe vagliata in quella sede, non mancando di esaminare (oltre alla loro individuazione) i “vincoli territoriali efficaci e vigenti al momento in cui è esaminata la pratica”. E questa ricognizione, secondo il Tar, è invece avvenuta “in modo del tutto carente” a causa di “semplici e aspecifiche indicazioni da parte del rappresentante comunale” lo scorso 15 febbraio.
“La giunta è succube della volontà di un suo dirigente, basta”
Davide contro Golia
Da un lato gli avvocati Laura Polonioli e Andrea Reggio D’Aci (a difendere le associazioni ambientaliste e i residenti), dall’altro lato la Regione, il Comune e il ministero con uno schieramento di otto legali, più l’avvocatura distretturale dello Stato in rappresentanza ministeriale. Insomma, una sorta di Davide contro Golia, almeno dal punto di vista delle forze in aula. Eppure il Tar regionale, in questo ricorso ha dato ragione agli ambientalisti. Le conclusioni a cui si era arrivati alla fine della conferenza dei servizi, sempre da sentenza, “sono state formulate in patente violazione del principio secondo cui le valutazioni istruttorie e procedimentali vanno operato sulla base dello stato di fatto e diritto […] e non su semplici ipotesi future”.
La Vinca
“Non solo”, scrive il Tar. La giustizia amministrativa sottolinea che alla conferenza dei servizi le amministrazioni convocate “avevano in mano soltanto una Vinca di secondo livello negativa” e proprio per questo, senza disporre della famosa sfera di cristallo, “il risultato favorevole di quella di terzo livello era non prevedibile”. C’è poi il punto di conformità urbanistica, sul quale il giudice si esprime sottolineando come essa stessa rappresenti “pre-condizione per l’esame del progetto”.
Progetto di fattibilità “privo di requisiti fondamentali”
Spiegato in parole povere, una volta inserita la cabinovia nella variante al piano regolatore, la conformità dovrebbe definire “anche le eventuali condizioni di ammissibilità”. E se i sopramenzionati parametri sono invece assenti, ecco che il progetto di fattibilità tecnica è “privo di uno dei requisiti fondamentali” e le indicazioni per portare avanti l’opera diventano così “decisamente aleatorie”. Il Tar smonta poi la tesi dei legali della Regione perché le concessioni post conferenza dei servizi non possono avere l’effetto di una variante urbanistica.
“Ritardi abnormi”
Il Tar definisce “irragionevole” il rilascio di una concessione quando di mezzo c’è un “evidente vincolo territoriale ostativo alla realizzazione dell’opera”. E altrettanto irragionevole sarebbe la successiva opposizione al vincolo da parte dell’amministrazione. E ancora: il tutto potrebbe comportare strascichi sul “buon andamento e efficienza della pubblica amministrazione” e il rischio che la Leitner si ritrovi obbligata a “proporre un progetto definitivo di un’opera vietata dai vincoli territoriali”. Una situazione che infine potrebbe produrre una “empasse” determinata da ritardi con conseguenze sulla conferenza in merito alla concessioni. “Non potrebbe essere convocata – chiude la sentenza – prima dell’esito della variante” con una dilatazione dei tempi “abnorme e imprevedibile”.
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