Con l’ordinanza n. 28532 dello scorso 6 novembre, la III sezione della Corte di Cassazione ha ricordato come l’introduzione della normativa sul domicilio digitale non ha mai soppresso la prerogativa della parte di individuare in via elettiva uno specifico luogo fisico ai fini delle notificazioni.
Gli Ermellini hanno dichiarato irrituale la notifica digitale effettuata all’indirizzo pec indicato ai soli fini delle comunicazioni, precisando che “mentre l’indicazione della pec senza ulteriori specificazioni è idonea a far scattare l’obbligo di utilizzare la notificazione telematica, non altrettanto può affermarsi nell’ipotesi in cui l’indirizzo di posta elettronica è indicato per le sole comunicazioni di cancelleria”.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Cassazione, due titolari di vasti appezzamenti di terreno convenivano davanti al Tribunale di Lucera la società produttrice di un antiparassitario per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento dei danni in conseguenza dell’inefficacia del prodotto utilizzato sui loro terreni.
Il Tribunale adito, esclusa la riconducibilità della fattispecie alla responsabilità del produttore, rigettava la domanda.
La sentenza veniva notificata all’indirizzo digitale del solo avvocato domiciliatario della parte attrice in data 28.11.2017.
In data 23.04.2018 gli originari attori notificavano il gravame alla controparte.
Nel corso del giudizio di appello, la società produttrice eccepiva decadenza degli appellanti dall’impugnazione per essere stato l’appello notificato oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza effettuata a mezzo pec al domiciliatario degli originari attori; a sostegno di tale eccezione, si richiamava il principio secondo cui la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo pec ex art. 3 bis della legge n. 53 del 1994 è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia del messaggio di trasmissione a mezzo pec, le ricevute di consegna, la relata di notifica e l’atto notificato, con attestazione di conformità all’originale.
La Corte di appello di Bari – ravvisata la ritualità della notifica della sentenza effettuata in data 28.11.2017 e rilevato come gli appellanti avevano notificato il gravame alle controparti ben oltre il termine breve di impugnazione fissato in trenta giorni dalla notifica della sentenza – rigettava l’impugnazione emettendo declaratoria di inammissibilità dell’appello.
Ricorrendo in Cassazione, i proprietari del terreno eccepivano la nullità della sentenza o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 88, 125, 170, 285, 325 e 327 c.p.c., nonché dell’art. 16-sexies del d.l. n. 179/2012.
Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello di Bari aveva errato nel ritenere rituale la notificazione telematica della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c., in quanto non si era tenuto conto che in primo grado gli attori avevano eletto domicilio fisico presso il loro studio legale di riferimento.
Secondo tale prospettazione difensiva, il domicilio fisico doveva essere considerato prevalente rispetto a quello digitale e, anche ipotizzando l’alternativa tra domicilio fisico e domicilio digitale, nel caso di specie la notifica andava comunque effettata presso il domicilio fisico, avendo gli attori eletto il loro domicilio presso lo studio legale dei loro avvocati a Lucera e avendo indicato il domicilio digitale dell’indirizzo di posta elettronica certificata del domiciliatario ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria e non anche ai fini delle notifiche.
La Cassazione condivide le doglianze sollevate dai ricorrenti.
La Corte ricorda che a seguito dell’entrata in vigore della normativa sul domicilio digitale, in tutti i casi in cui la parte indichi il domicilio digitale – senza circoscrivere la portata di tale indicazione alle sole comunicazioni – sussiste l’obbligo di procedere alle successive notificazioni nei confronti della stessa parte esclusivamente in via telematica. Viceversa, quando si circoscrive la portata del domicilio digitale alle sole comunicazioni, la notifica della sentenza d’appello presso il domiciliatario è inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione per la proposizione del ricorso per cassazione.
Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini rilevano come dal testo desunto dall’intestazione dell’atto introduttivo del giudizio era chiaramente evincibile come il riferimento all’indirizzo di posta elettronica certificata aveva efficacia limitata alle sole comunicazioni, sicché – atteso che l’introduzione della normativa sul domicilio digitale non ha mai soppresso la prerogativa della parte di individuare in via elettiva uno specifico luogo fisico, come è avvenuto nel caso di specie – la notifica della sentenza di primo grado era da considerarsi irrituale, in quanto l’elezione di domicilio digitale all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’avvocato domiciliatario era stata effettuata ai soli fini delle comunicazioni di cancelleria.
In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link