Patente cantieri: indicazioni operative per le ASL

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Le indicazioni contenute nel DM n. 132/2024 e nella Circolare
dell’INL n. 4/2024 non chiariscono sempre in maniera esaustiva
tutti gli aspetti applicativi di un sistema particolarmente
complesso quale è quello della patente a crediti per
imprese e lavoratori operanti nei cantieri edili
, nel
quale sono coinvolti numerosi attori ed istituzioni.

Patente cantieri: le indicazioni della Regione Emilia sul ruolo
delle ASL

Proprio per definire in maniera puntuale il ruolo delle ASL,
l’Assessorato per le Politiche alla Salute della Regione
Emilia Romagna 
ha diramato una

nota destinata ai Servizi di Medicina del
Lavoro
, in riferimento alla patente a crediti per
imprese e lavoratori autonomi ai sensi dell’articolo 27 del d.Lgs.
81/2008, come modificato dall’art. 29, comma 19, del c.d.
Decreto PNRR 4” (D.L. n. 19/2024, convertito
dalla Legge n. 56/2024).

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Ricordiamo che le modifiche normative hanno introdotto dal 1°
ottobre 2024, un sistema di qualificazione per le aziende e i
lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili,
consistente nel possesso di una patente a crediti rilasciata
dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

L’attuazione delle norme è stata resa possibile:

Consultazione informazioni sul Portale INL

Sottolinea l’Assessorato Regionale che la richiesta ed il
rilascio della patente sono di esclusiva competenza
dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e che le Aziende Sanitarie
Locali non sono ricomprese tra i soggetti cui è consentito
l’accesso al portale istituito dall’Ispettorato Nazionale del
Lavoro nel quale sono presenti le informazioni relative alla
patente.

In particolare, possono accedere alle informazioni contenute
nella patente:

  • i titolari della patente o loro delegati;
  • le pubbliche amministrazioni;
  • i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i
    rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale;
  • gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di
    cui all’art. 51, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008;
  • il responsabile dei lavori;
  • i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di
    esecuzione dei lavori;
  • i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o
    lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o
    mobili.

Ai fini operativi, si ritiene quindi che:

  • il personale delle Aziende Sanitarie Locali non disponga delle
    necessarie informazioni, liberamente consultabili, per lo
    svolgimento di accertamenti nei confronti dei Datori di Lavoro
    e dei Lavoratori Autonomi rispetto a quanto previsto dal comma 1 e
    seguenti dell’articolo 27 del D.Lgs. 81/2008;
  • attualmente le ASL non posseggano informazioni in merito
    alla definizione e conclusione dei procedimenti penali;
  • per quanto concerne, invece, la verifica degli obblighi
    del committente come già previsto dall’art. 90 comma 9 lettera
    b-bis) del D.Lgs. 81/2008, le ASL potranno verificarne
    l’assolvimento secondo le comuni modalità già in uso; inoltre gli
    introiti derivanti dalle sanzioni comminate non sono ricompresi in
    quelli individuati dal comma 11 dell’articolo 27 del D.Lgs.
    81/2008. 

Provvedimento cautelare di sospensione della patente e scambio
di informazioni 

L’Assessorato ricorda che gli accertamenti immediatamente
successivi all’infortunio sul lavoro sono svolti nella maggior
parte dei casi dal personale delle ASL, che vi procedono in qualità
di Ufficiali di Polizia Giudiziaria e secondo le direttive
impartite delle Procure della Repubblica, e sotto la direzione
dell’Autorità Giudiziaria. 

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Né l’articolo 27 del d.Lgs. n. 81/2008 né il DM n. 132/2024
prevedono, a differenza di quanto previsto per INAIL, la
possibilità che le ASL possano mettere a disposizione dell’INL le
informazioni relative agli accertamenti svolti. Eventuali
richieste di informazioni tese ad acquisire atti redatti dal
personale afferente alle ASL dovranno quindi essere rivolte
esclusivamente alle competenti Autorità Giudiziarie. 

Commissione territoriale recupero crediti 

Infine, in riferimento al recupero dei crediti, secondo il DM n.
132/2024 esso è subordinato alla valutazione di una
commissione territoriale composta da
rappresentanti di INL e di INAIL, a cui sono invitati a partecipare
i rappresentanti delle ASL e il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza territoriale. Per l’attività svolta non spettano
compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o
emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Segnala l’Assessorato che la circolare n. 4/2024
dell’INL non fornisce ulteriori indicazioni circa le modalità
con cui il personale delle ASL “invitato” potrà partecipare a tali
commissioni né, tanto meno, quale sia il ruolo ad esso attribuito.
Sarebbero quindi necessari degli atti di convenzione, oppure di
collaborazione tra amministrazioni a livello nazionale, prima che
locale tra ASL e Ispettorato Territoriale del lavoro, e senza che
ciò comporti oneri a carico delle Aziende Sanitarie Locali.





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