Il credito d’imposta 5.0 è stato introdotto dal DL 19/2024, conv. in L. 56/2024, in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dando avvio al Piano Nazionale “Transizione 5.0”: quest’ultimo, in particolare, persegue lo scopo di sostenere il processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese, ponendosi in funzione complementare rispetto al Piano “Transizione 4.0”.
L’art. 1 c. 427-429 L. 207/2024 (Manovra 2025) modifica l’art. 38 DL 19/2024, ampliando la platea dei beneficiari, elevando la percentuale del costo dell’investimento detraibile e prevedendo novità in tema di cumulabilità.
Ambito di applicazione soggettivo
La Manovra 2025 prevede l’introduzione di un’ulteriore categoria di beneficiari, ossia, in alternativa alle imprese, le società di servizi energetici (ESCo) certificate da un organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente: quest’ultime, pertanto, nella platea dei potenziali interessati dalla norma, andranno ad aggiungersi alle imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti (indipendentemente dalla loro forma giuridica, settore economico di appartenenza e dimensione, nonché dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa), a condizione che effettuino nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in Italia, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Base di calcolo e coefficienti di riconoscimento del credito d’imposta
Un’ulteriore modifica attiene alla formazione della base di calcolo del credito d’imposta con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare: premesso che ai fini dell’agevolazione sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12 c. 1 lett. a), b) e c) DL 181/2023, i relativi investimenti concorreranno a formare la base di calcolo per un importo pari al 130% per la lett. a), al 140% per la lett. b) e al 150% per la lett. b) del loro costo.
Per quanto riguarda i coefficienti di riconoscimento del credito d’imposta in rapporto all’ammontare degli investimenti effettuati, la Legge di Bilancio ha apportato un cambiamento che aumenterà i vantaggi per le contribuenti: fermo restando, infatti, il limite massimo dei costi ammissibili all’agevolazione pari a 50 milioni di euro anni per beneficiaria, il credito d’imposta sarà riconosciuto nella misura del 35% del costo per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro e nella percentuale del 5% per le somme ulteriori.
A ben vedere, prima di tale intervento i quozienti risultavano nel loro complesso meno vantaggiosi, poiché l’ammontare degli investimenti era stato frazionato in tre scaglioni: era prevista, infatti, una fascia intermedia per le somme dai 2,5 ai 10 milioni di euro, alla quale il Legislatore aveva riconosciuto il credito d’imposta per il 15%, mentre è ora applicabile la più favorevole percentuale del 35%.
Di conseguenza, sono stati revisionati in aumento anche i coefficienti applicabili al ricorrere di ulteriori condizioni particolari. Nello specifico, nel caso in cui dall’investimento derivi la riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o, in alternativa, la riduzione dei consumi energetici dei processi interessati superiore al 10%, le percentuali di recupero delle somme impiegate ammonteranno al 40% fino a 10 milioni di spesa e al 10% per le cifre ulteriori. Nel caso in cui, invece, il risparmio energetico conseguito dalla struttura produttiva o dai processi interessati superi rispettivamente il 10% o il 15%, il credito aumenterà fino al 45% per il primo scaglione e fino al 15% per il secondo.
Criteri di calcolo delle riduzioni dei consumi
La Manovra 2025 apporta delle specificazioni ai criteri di calcolo delle riduzioni dei consumi. Anzitutto, per le società di locazione operativa il risparmio energetico conseguito potrà essere verificato rispetto ai consumi della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario. È stato poi stabilito che, ai fini del calcolo, gli investimenti in beni di cui all’allegato A annesso alla L. 232/2016 (ossia in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati), caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore o di prassi, nonché effettuati in sostituzione di beni materiali aventi caratteristiche tecnologiche analoghe ed interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio, dovranno contribuire al risparmio energetico complessivo della struttura produttiva ovvero dei processi interessati dall’investimento, rispettivamente, in misura pari al 3% e al 5%, restando comunque ferma la possibilità di dimostrare una contribuzione superiore all’efficientamento. Infine, la riduzione dei consumi energetici dovrà in ogni caso considerarsi conseguita nell’ipotesi in cui i progetti di innovazione siano stati realizzati per il tramite di una ESCo con un EPC (Energy Performance Contract), all’interno del quale sia stato espressamente pattuito l’impegno a ridurre i consumi energetici della struttura non inferiore al 3% o dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Cumulabilità
La Manovra 2025 modifica il regime del cumulo che ha coinvolto il credito per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (c.d. ZES unica): se prima quest’ultimo era stato espressamente escluso dalle agevolazioni cumulabili con il credito 5.0, adesso il Legislatore ha esplicitamente previsto tale possibilità, riconosciuta anche per i crediti per investimenti nella Zona logistica semplificata (c.d. ZLS). Da ultimo, la Legge di Bilancio revisiona la disposizione di chiusura relativa alle agevolazioni comunitarie: nel rispetto dell’art. 9 Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, il credito d’imposta potrà essere cumulato con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e degli strumenti dell’Unione Europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Dall’applicazione di tale norma non potrà in ogni caso derivare il riconoscimento di un beneficio superiore alle spese sostenute.
Sintesi delle modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0
Di seguito, si riporta in tabella una sintesi delle modifiche previste dalla Manovra 2025 alla disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0.
Oggetto |
Descrizione |
---|---|
Ambito soggettivo 5.0 |
il bonus 5.0 può essere riconosciuto (in alternativa alle imprese) alle società di servizi energetici (ESCo) certificate |
Base di calcolo |
modificato l’incremento della base di calcolo del bonus per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici |
Percentuale del costo dell’investimento detraibile |
aumentato al 35% del costo l’importo del bonus per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro |
Società di locazione operativa |
il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario |
Misura della contribuzione al risparmio energetico |
definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del bonus industria 4.0 |
Riduzione dei consumi |
si considera conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni |
Cumulabilità |
prevista la cumulabilità del bonus 5.0 con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS). Inoltre, il bonus è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’UE, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione |
Effettuazione degli investimenti |
gli investimenti a cui far riferimento devono essere stati effettuati dal 1° gennaio 2024 e la fruizione dei bonus che hanno subito gli incrementi delle aliquote è subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura |
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