Avvocati. La sanzione della radiazione: casistica

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 Fonti: https://www.consiglionazionaleforense.it/

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Inquadramento normativo: art.22 cdf

Spesso il Consiglio ha dovuto applicare la sanzione massima per la commissione da parte dell’avvocato di condotte illecite lesive dei più elementari doveri morali e civili con conseguente pregiudizio per l’immagine e la dignità dell’intero ceto forense. Come stabilito dall’art.22 codice deontologico forense, la radiazione “consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dalla legge” ed “è inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro”, come quelli per i quali gli incolpati siano stati condannati in sede penale. Analizziamo alcune fattispecie esaminate dal Consiglio Nazionale Forense.

1) Radiazione a seguito di commissione del reato di concussione

Il Consiglio Nazionale Forense ha applicato, inoltre, la sanzione massima della radiazione a due avvocati, già condannati penalmente per i reati di cui agli artt. 317 (“Concussione”), 319 quater (“Induzione indebita a dare o promettere utilità”) c.p., per avere indotto un legale rappresentante di due società a consegnare indebitamente somme di danaro per attività di consulenza legale in realtà mai svolta. Alla base della sentenza è la considerazione della gravità della condotta degli incolpati. Infatti, a parere del giudice disciplinare “l’aver accettato di ricevere ingenti somme di denaro per attività illecite configuranti gravi ipotesi di reato, accertate al termine di un articolato giudizio penale, coperto da giudicato, costituisce violazione dei fondamentali principi della deontologia, ispirata a garantire il mantenimento, da parte degli iscritti all’Ordine Forense, di condotte caratterizzate da probità, dignità e decoro e in generale dal rispetto di tutti i canoni precettivi del codice deontologico, affinché gli iscritti possano dirsi sempre in possesso di quella “condotta irreprensibile” che, ai sensi dell’art. 17 n. 1 lett. h) della legge forense, è il presupposto fondamentale non solo per l’iscrizione all’Albo ma anche per il suo mantenimento“. 

 Ciò in quanto la radiazione è la sanzione massima riservata espressamente dall’art. 22 CdF, alle violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco o registro e, quindi, a tutte le condotte che si pongano in assoluto ed insuperabile contrasto con tutti i più elementari doveri morali e civili, come ad esempio l’aver commesso reati di particolare gravità, come quelli per i quali gli incolpati sono stati condannati nella sede penale (CNF sentenza, n.73 dell’1 giugno 2022).

2) Radiazione per l’avvocato che si appropri indebitamente di somme della Procedura

Il Consiglio ha confermato la sanzione della radiazione inflitta dal CDD all’avvocato che in qualità di custode sequestratario nell’ambito di una procedura esecutiva, si è appropriato di denaro e di altra cosa mobile altrui, alterando e falsificando la rendicontazione trimestrale depositata nel corso degli anni. In questo caso è stata valutata la gravità della condotta posta in essere dall’avvocato, realizzata nel contesto della funzione pubblica ricoperta e della significativa lesione dei principi fondamentali della professione forense, nonché della reiterazione della condotta illecita protrattasi per numerosi anni e dell’ingente somma sottratta, oltre che della totale mancanza di resipiscenza. Il giudice disciplinare, infatti, ha evidenziato la rilevanza deontologica della condotta, già accertata in sede penale. Tale condotta, infatti, è gravemente violativa dei doveri di dignità, probità e decoro imposti dall’art.9 CdF, avendo ad oggetto fatti di natura appropriativa commessi dal ricorrente nell’esercizio della funzione pubblica ricoperta all’epoca dei fatti, che ha inevitabilmente comportato la lesione del prestigio della classe forense (CNF, sentenza n.235 del 31 maggio 2024).

3) Radiazione per favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione

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Parimenti il Consiglio ha ritenuto corretta l’applicazione della sanzione della radiazione all’avvocato che ha posto in essere plurime ipotesi di associazione a delinquere finalizzate allo sfruttamento della prostituzione, riciclaggio in concorso con altri, reati fiscali e di usura. 

 Nella specie l’incolpato si è occupato della gestione di un pubblico esercizio dedito ad attività di prostituzione, nonché, attraverso più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ha trasferito e impiegato denaro di provenienza illecita ed erogato a terzi prestiti del suddetto denaro, ricevendo la dazione e la promessa di interessi ed altre utilità usurarie. A questo riguardo il Consiglio richiamando la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “deve ritenersi disciplinarmente responsabile l’avvocato per le condotte che, pur non riguardando strictu sensu l’esercizio della professione, ledano comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull’attività professionale, compromettono l’immagine della avvocatura quale entità astratta con contestuale perdita di credibilità della categoria” (CNF, sentenza n.263 del 20 giugno 2024).

4) Radiazione per l’avvocato che prometta il superamento degli esami universitari e di Stato in cambio di favori sessuali

Il giudice disciplinare ha affermato che costituisce illecito gravissimo e meritevole della massima sanzione disciplinare anche il comportamento dell’avvocato che, abusando della qualifica universitaria ricoperta e del proprio prestigio professionale, induca una pluralità di studenti universitari e praticanti avvocati in procinto di sostenere l’esame di abilitazione alla professione di avvocato a promettere prestazioni sessuali (alle quali spesso segua anche una effettiva consumazione del rapporto) in cambio dell’impegno assunto di far loro superare l’esame presso la cattedra di cui è titolare o di “raccomandare” e “segnalare” gli studenti, “intercedendo” con colleghi di diverse discipline per il superamento di altri esami universitari o per agevolare l’assegnazione o il sostenimento della tesi di laurea o il superamento degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense (CNF sentenza, n.301 del 12 dicembre 2023).

 

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