Pensioni 2025: Le novità e le conforme sulle pensioni nella Legge di Stabilità 2025

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Seconda puntata sulle novità della Legge di Stabilità 2025 sulle pensioni, con conforme più o meno attese ed alcune “novità” importanti, come la previdenza complementare, inoltre, che aiuterà a far uscire prima i giovani nel sistema interamente contributivo.

 

Articolo 161 (C.D. “BONUS MARONI)

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All’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, il comma 286 è sostituito dal seguente:

« 286. I lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà.

Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Rimane fermo, anche a seguito dell’esercizio della facoltà di cui al presente comma, quanto previsto dall’articolo 14.1, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ».

 

Per il c.d. “Bonus Maroni” due novità:

  • La quota di contributi che si potrà chiedere in busta paga (il 9,19% della retribuzione di regola) diventa esentasse a differenza di quanto accaduto sino ad oggi
  • E’ estesa anche alle “pensioni anticipate Fornero”, fino ad oggi “escluse”

 

Articolo 169/170 (Aumento del montante contributivo)

Gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge8 agosto 1995, n.335, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possono incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’Istituto nazionale della previdenza sociale una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali. La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione di cui al primo periodo non concorre al computo ai fini della maturazione degli importi soglia di cui all’articolo 24, commi 7 e 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n.214, ed è corrisposta, a domanda ,al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del medesimo articolo 24. I contributi versati dal lavoratore quale maggiorazione della quota di aliquota contributiva prevista dal primo e dal secondo periodo sono deducibili, ai sensi dall’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dal reddito complessivo per il 50 per cento dell’importo totale versato.
170. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 169, con particolare riferimento alle modalità di esercizio e di recesso dalla facoltà di cui al medesimo comma 169.

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Apertura da parte del Governo a versamenti “personalizzati” sulla propria posizione assicurativa.

 

Articolo 172 (Pensioni Lavoratori autonomi)

L’articolo 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1974, n.30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n.114, è abrogato.

Art. 2-ter
(Utilizzazione dei contributi accreditati nell’assicurazione generale obbligatoria ai pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi)
Il titolare di pensione liquidata a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali ha diritto a liquidare la pensione prevista dalle norme dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, con la decorrenza di legge, quando tutti i requisiti risultino perfezionati nell’assicurazione stessa indipendentemente dai contributi accreditati nelle gestioni speciali predette.
Ai fini del perfezionamento del diritto a pensione nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono considerati utili anche i contributi della predetta assicurazione eventualmente utilizzati per la liquidazione della pensione a carico della gestione speciale ovvero di un supplemento di essa.
La pensione della gestione speciale per i lavoratori autonomi è revocata con effetto dalla data di decorrenza della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
Ricorrendo, alla data del decesso del dante causa, le condizioni di cui ai precedenti commi, i superstiti di pensionati a carico delle gestioni speciali per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali hanno diritto a liquidare la pensione di riversibilità nella assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti.

 

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Contributi per le imprese

 

Era uno dei “45 modi Enasc per andare in pensione nell’anno 2024“, che nell’anno 2025 non sarà più possibile.

Una prestazione “di nicchia” che dopo ben 51 anni “scompare”, sotto l’ottica del legislatore, che sicuramente intende “rivedere” le vecchie norme sui lavoratori autonomi con provvedimenti che a volte potevano dare dei “privilegi” ad una categoria – gli autonomi – sempre trattata molto male da norme “inique” e disparitarie.

 

 

Articolo 173 (Pensione di anzianità “Opzione Donna”)

All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, alinea, le parole:«31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 3, le parole: «28 febbraio2024» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2025».

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per le aziende

 

 

Continua anche per il 2025, la possibilità per la “donna lavoratrice” di andare in pensione con la “vecchia” pensione di anzianità a 35 anni di contribuzione “effettiva” (cioè senza la contribuzione da disoccupazione, malattia ed infortunio), con tutte le “restrizioni” previste nel 2024 – clicca qui per opzione donna 2024 -.

 

 

Articolo 174  (Pensione anticipata “flessibile” quota 103)

All’articolo 14.1 del decreto-legge 28gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:
1) al primo periodo, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024 e2025»;
2) al secondo periodo, le parole: «31dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;
3) al quarto periodo, le parole: «nell’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024 e 2025»;

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b) al comma 5, le parole: «nell’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024 e 2025»;

c) al comma 6, lettera b), le parole: «nell’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2024 e 2025»;

d) al comma 7, le parole: «28 febbraio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2025».

 

La c.d. quota 103 sarà presente anche nel 2025, con le “restrizioni” presenti nel 2024 – clicca qui per la pensione anticipata flessibile quota 103 anno 2024 – .

 

 

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Articolo 175 e 176 (Anticipo Pensionistico, c.d. “APE SOCIALE”)

Le disposizioni dei commi da 179 a186 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n.232, si applicano fino al 31 dicembre 2025 per i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del citato comma 179 al compimento dell’età di 63 anni e 5 mesi. Le disposizioni del secondo e del terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre2017, n.205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell’anno 2025. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell’articolo 1 della legge n.232 del 2016 è incrementata di 114 milioni di euro per l’anno 2025, di 240 milioni di euro per l’anno 2026, di 208 milioni di euro per l’anno 2027, di 151 milioni di euro per l’anno 2028, di 90 milioni di euro per l’anno 2029 e di 35 milioni di euro per l’anno 2030.
176. Il beneficio di cui al comma 175 non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

 

L’Anticipo Pensionistico, c.d. Ape Sociale, viene “prorogato” fino al 2030 – l’articolo parla fino al 31.12.2025, ma la spesa in bilancio aumenterà fino al 2030 -, con le regole, nel 2025,  in vigore nel 2024 – clicca qui per l’Ape Sociale 2024 – .

 

 

Articolo 177  (Aumento delle pensioni “minime”)

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

A completamento degli interventi transitori finalizzati a contrastare le tensioni inflazionistiche registrate negli anni 2022 e2023 e nelle more dell’avvio di un programma di potenziamento, compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, delle misure strutturali vigenti a sostegno dei pensionati in condizioni disagiate, all’articolo 1,comma 310, della legge 29 dicembre 2022,n.197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2026» e le parole: «e di 2,7punti percentuali per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024, di 2,2 punti percentuali per l’anno 2025 e di 1,3 punti percentuali per l’anno 2026»;

b) al secondo periodo, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e2026»;

c) al quinto periodo, le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023, 2024, 2025 e2026» e le parole: «e al 31 dicembre2024» sono sostituite dalle seguenti: «, al 31 dicembre 2024, al 31 dicembre 2025 e al31 dicembre 2026».

 

La manovra conferma il ritorno ai vecchi criteri di perequazione delle pensioni con un aumento straordinario degli assegni “integrati” al trattamento al minimo, per il biennio 2025-2026.

 

 

Articolo 178  (Incremento delle maggiorazioni sociali)

Per l’anno 2025, l’importo mensile di cui all’alinea dell’articolo 38, comma 1,della legge 28 dicembre 2001, n.448, e l’importo annuo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38, aumentato ai sensi della lettera d) del predetto articolo 38, come rideterminati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n.81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127, sono incrementati rispettivamente di 8 euro e di 104 euro.

 

Per il solo 2025 la manovra incrementa di 8 euro mensili l’importo delle maggiorazioni sociali previste dalla normativa vigente per i pensionati in condizioni disagiate – ossia i pensionati previdenziali e assistenziali, nonché i ciechi titolari di pensione, di età pari o superiore a 70 anni, e i soggetti di età superiore a 18 anni, invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione – che si trovano nelle condizioni reddituali richieste per beneficiare delle maggiorazioni sociali.

 

 

Articolo 179  (Anticipo decorrenza “pensione di vecchiaia” per le donne con figli)

All’articolo 1, comma 40, lettera c), della legge 8 agosto 1995, n.335, le parole: «nel limite massimo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «pari a sedici mesi complessivi in caso di quattro o più figli».

 

Articolo 1, comma 40, della legge n. 335 del 1995 lettere c)

c) a prescindere dall’assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell’evento maternità’, è riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo, la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con l’applicazione del coefficiente relativo all’età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni in caso di tre o più figli. Questi benefici non sono estensibili a coloro che optano per il regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9 della legge 243/04 (pensione di anzianità “opzione donna”).

 

Per le donne e per le pensioni “contributive” di vecchiaia (incluso la pensione di vecchiaia in computo in gestione separata) “anticipo” dell’età anagrafica fino a 16 mesi, in caso di 4 o più figli.

 

 

Articolo 181  (Importo soglia per le pensioni di vecchiaia “contributive” e la “Previdenza Complementare”)

All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili di cui ai commi 7 e 11, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ferma restando la misura minima ivi stabilita, può essere computato, solo su richiesta dell’assicurato, unitamente all’ammontare
mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato. Il valore teorico delle rendite di cui al primo periodo è ottenuto, solo ai fini del presente comma, trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con applicazione del valore dei coefficienti di trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, vigente al momento del pensionamento; per potere consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l’opzione di cui al primo periodo, le forme di previdenza complementare mettono a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare ».
182. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita secondo quanto previsto dall’articolo 24, comma 7-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre2011, n.214, introdotto dal comma 181 del presente articolo, tenuto conto dei contenuti delle decisioni di Eurostat in merito alla conferma del trattamento contabile delle prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare anche a seguito di quanto disposto dal medesimo articolo24, comma 7-bis.

 

Prime “avvisaglie” di quello che sarà, sicuramente, il prossimo futuro: cioè il coinvolgimento della “Previdenza Complementare” nella “vita” previdenziale del “futuro” pensionato (oggi “solo su richiesta”, un domani, chissà, “obbligatorio”).

In questo caso “solo” sull’importo soglia, che attualmente è pari all’importo dell’assegno sociale – € 534.41 -, in modo di non attendere i 71 anni, età anagrafica valida fino al 31.12.2026, anticipando, quindi a 67, età anagrafica valida fino al 31.12.2026, “sacrificando” la rendita futura della Previdenza Complementare.

 

 

Articolo 183  (Pensione anticipata “contributiva” e relativo importo soglia)

All’articolo 24, comma 11, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 1° gennaio 2030, il valore di 3,0 di cui al primo e al secondo periodo è elevato a 3,2. Per i lavoratori di cui al presente comma, i quali, ai fini del conseguimento degli importi soglia mensili di cui al presente comma, si avvalgono della facoltà di cui al comma 7-bis, il requisito contributivo indicato al primo periodo è incrementato di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2025 e di ulteriori cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2030 e, con riferimento ai medesimi lavoratori, la pensione anticipata conseguita ai sensi del presente comma non è cumulabile, a decorrere dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui».

 

Articolo “importantissimo” e molto elaborato, che si presta a “sicura” confusione, per chi non è addetto ai lavori!

La pensione anticipata contributiva è la pensione che si percepisce, con le regole del 2024 – clicca qui per la pensione anticipata contributiva anno 2024 – a 64 anni e 3 mesi di età anagrafica, 20 anni di contribuzione effettiva e con l’importo della pensione maggiore o uguale a 3 volte l’assegno sociale –per l’anno 2024 € 534,41-, pari ad € 1.603,23 cosiddetto «importo soglia».
Per le donne con 1 figlio, l’importo soglia è di € 1.496,35, pari a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale e per le donne con 2 o più figli, l’importo soglia è di € 1.389,47, pari a 2,6 volte l’importo dell’assegno sociale.

Quindi, a partire dal 1° gennaio 2030, l’importo soglia si eleva da 3 volte l’assegno sociale a 3,2 l’assegno sociale.

Invece, per tutti quelli che vogliono avvalersi della facoltà dell’articolo 24, comma 7 bis, di cui sopra (per raggiungere l’importo soglia di 3 volte l’assegno sociale, si somma la quota della rendita o rendite della Previdenza Complementare all’import della pensione a “calcolo”), a partire dal 1° gennaio 2025, il requisito contributivo “aumenta” di 5 anni, non più 20 ma 25. Lo stesso requisito, a partire dal 1° gennaio 2030, sarà pari a 30 anni di contribuzione effettiva.

Sempre per chi si avvale di questa “facoltà” del comma 7bis, la pensione anticipata “contributiva” non sarà più cumulabile, a decorrere dal primo giorno di decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.

La modifica non è di immediata applicazione. Servirà un decreto interministeriale Lavoro-Economia che fissi le modalità di conteggio della rendita di previdenza complementare maturata.

 

 

 

A cura del Consulente di Previdenza e Normativa

della Direzione Generale Enasc –  Walter Recinella

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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