Mancata indicazione costi della manodopera: quando è consentito il soccorso istruttorio?

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 


Alla regola generale dell’esclusione in caso di mancata
indicazione
specifica dei costi della
manodopera
fa eccezione la presenza di clausole e di
modelli che non consentano ai concorrenti di indicare espressamente
tali costi nell’ambito della propria offerta
economica
, quindi nei casi in cui la legge di gara
contenga disposizioni fortemente ambigue o fuorvianti, tali da
ingenerare “confusione” nel concorrente, nonché di modelli
predisposti dalla stazione appaltante in modo tale da rendere
materialmente impossibile il loro effettivo inserimento.

Mancata indicazione costi manodopera: non sempre l’esclusione è
legittima

A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 31 dicembre 2024, n. 10547
, accogliendo il ricorso
di una stazione appaltante contro l’annullamento, operato in primo
grado dal TAR, dell’aggiudicazione di una gara finalizzata
all’affidamento di un servizio, per violazione dell’art. 108,
comma 9, del d.lgs. n. 36/2023 in quanto l’aggiudicataria non aveva
indicato nell’offerta economica i costi di manodopera.

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Secondo il Comune appellante, non si sarebbe potuto procede con
l’escusione dell’OE per una causa non prevista non solo dalla
legislazione ma anche dal bando, né dagli altri documenti di
gara.

Nel disciplinare di gara era previsto che nella formulazione
dell’offerta economica la ditta dovesse espressamente distinguere,
a pena di esclusione, l’importo del servizio dall’importo dei costi
per la sicurezza aziendale, in nessun caso soggetti a ribasso. Ne
discende che l’amministrazione, data l’impossibilità di
indicare i costi di manodopera
nei moduli predisposti, non
avrebbe potuto escludere l’offerente ma avrebbe dovuto al più
accordargli la possibilità di sanare la sua situazione e di
ottemperare agli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in
materia entro un termine stabilito.

Costi manodopera e soccorso istruttorio: le previsioni del
Codice Appalti

Una tesi condivisa dal Consiglio di Stato: a differenza di
quanto statuito dal giudice di primo grado, la SA non avrebbe
potuto procedere alla esclusione della prima classificata per una
causa – mancata indicazione dei costi della manodopera – non
prevista dal bando, né dagli altri documenti di gara in conformità
ai principi di trasparenza e proporzionalità, oltre che di tutela
dell’affidamento dei partecipanti nell’utilizzo della modulistica
predisposta dalla stazione appaltante.

Ricorda Palazzo Spada che, secondo la giurisprudenza formatasi
nella vigenza del precedente codice (d.Lgs. n. 50/2016):

  • a) la mancata separata indicazione dei costi della manodopera
    comporta l’esclusione dell’impresa dalla gara;
  • b) tale omissione non può essere sanata mediante la procedura
    del soccorso istruttorio (dunque neppure mediante giustificativi
    presentati in sede di verifica di congruità dell’offerta);
  • c) l’esclusione dalla gara va disposta anche in assenza di
    specificazione ossia di espressa comminatoria, in tal senso, ad
    opera della “legge di gara”; ciò dal momento che la normativa
    italiana è sufficientemente chiara in ordine a tale formale obbligo
    per cui qualsiasi operatore economico “ragionevolmente
    informato e normalmente diligente”
     si presume a
    conoscenza dell’obbligo in questione;
  • d) in questa specifica direzione, i suddetti costi della
    sicurezza e della manodopera non possono essere neppure ricostruiti
    in via postuma, sempre in sede di verifica di congruità, attraverso
    la eventuale dimostrazione che un tale dato era “comunque
    compreso nell’offerta economica … anche se non espressamente
    indicato”.

Esclusione per mancata indicazione costi: l’eccezione alla
regola

Sempre nella vigenza del precedente codice e, segnatamente
dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, la giurisprudenza ha
ritenuto che alla regola generale della portata escludente della
mancata indicazione specifica dei costi della manodopera fa
eccezione
la presenza di clausole e di modelli che non
consentano ai concorrenti di indicare espressamente tali costi
nell’ambito della propria offerta economica, vale a dire le ipotesi
in cui la legge di gara contenga disposizioni fortemente
ambigue o fuorvianti,
tali da ingenerare “confusione” nel
concorrente, nonché di modelli predisposti dalla stazione
appaltante in modo tale da rendere materialmente impossibile il
loro effettivo inserimento.

A tutela del legittimo affidamento, in tali ipotesi deve essere
consentita una sanatoria o una rettifica postuma
del dato mediante soccorso istruttorio oppure giustificativi in
sede di giudizio di anomalia.

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

Si tratta di un’ipotesi applicabile al caso in esame,
disciplinato dal d.lgs. n. 36/2023 il cui art. 108, rubricato
“Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e
forniture”, prevede al comma 9 che “Nell’offerta economica
l’operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera
e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che
nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura
intellettuale”
.

Ok al soccorso istruttorio se la lex specialis è ambigua

Il Collegio, considerata la formulazione
della lex di gara e tenuto conto dei modelli
predisposti dalla stazione appaltante per la presentazione delle
offerte, ha ritenuto quindi integrata una delle eccezioni alla
regola generale della portata automaticamente escludente della
mancata indicazione specifica dei costi della manodopera e la
sussistenza di condizioni tali da consentire l’esercizio del
soccorso istruttorio prima di addivenire all’eventuale
esclusione.

La lex specialis non conteneva la prescrizione
dell’indicazione separata del costo della manodopera, né
prefigurava una ipotesi di esclusione per questo motivo, nonché
dalla lettura dei predetti documenti emerge anche la
predisposizione di moduli di presentazione delle offerte e di una
clausola di chiusura che ne prevedeva il rispetto a pena di
esclusione.

Nel caso in esame va quindi applicata l’eccezione alla regola
della separata evidenziazione dei costi della manodopera prevista
quando la documentazione di gara risulti oggettivamente idonea a
ingenerare nei partecipanti confusione in ordine all’individuazione
delle non conformità delle offerte rispetto ai modelli allegati
soggette alla sanzione espulsiva e, pertanto, a causare il
plausibile timore di subire la predetta conseguenza negativa in
caso di presentazione di una domanda contenente modifiche al
modello allegato alla lex specialis.

Per i giudici d’appello, non si può quindi condividere la
sentenza di primo grado nella parte in chi afferma
che “l’aggiudicataria andava quindi esclusa dalla gara per
avere presentato un’offerta priva dell’indicazione separata dei
costi della manodopera” 
e che “l’omessa separata
indicazione dei predetti costi non può essere sanata mediante la
procedura del soccorso istruttorio”
, dovendo, invece, nel caso
di specie ritenersi integrata una delle eccezioni alla regola
generale della portata automaticamente escludente della mancata
indicazione specifica dei costi della manodopera e sussistenti le
condizioni idonee a consentire l’esercizio del soccorso istruttorio
prima di addivenire all’eventuale esclusione.

Tale interpretazione appare, infine, coerente anche con l’art.
101 che disciplina nel d.lgs. n. 36/2023 il soccorso
istruttorio
e la cui “chiave
interpretativa”
, secondo quanto dichiarato nella relazione
illustrativa, “è la leale collaborazione delle parti
(amministrazione appaltante e operatori economici), ispirata alla
fiducia nell’attività dell’amministrazione e alla responsabilità
dell’operatore economico, secondo i noti principi di buona fede, il
tutto evidentemente nel rispetto del principio della par
condicio”
.

L’appello è stato quindi accolto, respingendo il ricorso di
primo grado con cui si chiedeva l’esclusione dell’aggiudicataria
della procedura.





Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura