Versione aggiornata – Parcheggi nelle “strisce blu”, nuove regole previste dal Codice della Strada

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 


(AGENPARL) – Roma, 6 Gennaio 2025

(AGENPARL) – lun 06 gennaio 2025 Buonasera a tutti,
di seguito una versione aggiornata del comunicato inviato alle 15:16 di
oggi e relativo alle nuove regole introdotte dal Codice della Strada con
riferimento alle “strisce blu”. Il testo è identico ma ho aggiunto
un’informazione relativa alle spese di notifica (nel paragrafo dedicato
alla fase due, a conclusione del punto “a”).
Ecco il nuovo testo di cui vi chiedo gentilmente di tenere conto,
scusandomi per il disagio.
*Parcheggi nelle “strisce blu”, nuove regole previste dal Codice della
Strada*
Il nuovo Codice della Strada – così come aggiornato dalle legge dello Stato
numero 177 del 25 novembre 2024 ed entrato in vigore il 14 dicembre
dell’anno appena finito – impone una serie di novità tra le quali alcune
variazioni importanti con riferimento alle sanzioni per divieto di sosta,
compresa la sosta tariffaria ovvero quella sulle cosiddette “strisce blu”.
Le variazioni decise dal Governo vanno nella direzione di “premiare” chi
paga la sosta, anche tollerando un lieve ritardo, e viceversa di dissuadere
maggiormente chi occupa abusivamente gli stalli regolati da tariffe.
Il Comune di Piacenza, nel prendere atto delle novità previste dalla
normativa nazionale, si è attivato presso il gestore degli spazi di sosta
(GPS – Global Parking Solutions) per accertarsi che venissero adeguate le
azioni operative e che venisse aggiornato il software utilizzato per le
sanzioni in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 24 della Legge che
ha aggiornato il Codice della strada; adeguamenti che sono in fase di
ultimazione e nei prossimi giorni saranno attivi nelle zone di sosta
regolate da tariffe sul territorio comunale.
Qualche dettaglio pratico.
In fase di rilevazione, al fine di applicare quanto previsto dalla norma,
il software prevede due distinte fasi: fase di pre-accertamento e fase di
accertamento.
Nella fase 1, quella di pre-accertamento, l’operatore acquisisce i seguenti
dati:
a) Data e ora della rilevazione.
b) Zona sosta tariffaria.
c) Periodo di sosta eventualmente pagata.
d) Ora di fine della sosta pagata.
La fase 2, quella dell’accertamento, prende in considerazione varie opzioni
e, in base ai dati acquisiti nella fase 1, il software propone direttamente
il relativo articolo del Codice.
a) Art 7 commi 1f e 15 C.d.S. – mancato pagamento totale della sosta – (non
esiste alcun ticket materiale e/o digitale di sosta attivo). In questo caso
la sanzione è di € 42.00 più l’importo della intera tariffa giornaliera
evasa, così prevista nelle zone piacentine:
– zone a tariffa ordinaria € 15.00
– zone di bordo € 19.50
– zone ad elevata rotazione € 22.50
– ospedale civile e ospizio Vittorio Emanuele € 5.00
– Parcheggio Viale Malta € 10.00
(sconto del 30% se la sanzione viene pagata prima della notifica o entro 5
giorni dalla notifica ricevuta. In quest’ultimo caso, ovvero in caso di
notifica ricevuta, vengono addebitati anche i costi della notifica stessa
che possono andare da 4 euro – nel caso di notifica digitale – a 15 euro
nel caso di notifiche postali)
b) *Sosta tariffaria scaduta* per un periodo uguale od inferiore al *10%*
rispetto al periodo pagato: NESSUNA SANZIONE (esempio: sosta pagata per due
ore, scaduta alle 12.05 e rilevazione effettuata alle 12.14, minuti pagati
120 x 10% = 12 minuti. Differenza tra il momento di fine sosta e della
rilevazione: 9 minuti, quindi la sanzione non va comminata).
c) Art 7 commi 1f e 15 C.d.S – sosta protratta nel tempo con pagamento
insufficiente – Percentuale tra tempo trascorso tra fine sosta rispetto a
quello pagato compreso tra l’11% ed il 50% (secondo il calcolo di cui
all’esempio precedente); in questo caso verrà applicata una sanzione pari
al 50% di quella originaria, cioè € 21.00 più l’importo dell’intera tariffa
giornaliera corrispondente alle zone sopra descritte.
Anche in questo caso, è previsto lo sconto del 30% se la sanzione così
maggiorata viene pagata prima della notifica o entro 5 giorni dalla
notifica.
d) Art 7 commi 1f e 15 C.d.S. – sosta protratta nel tempo con pagamento
insufficiente – Percentuale tra tempo trascorso tra fine sosta rispetto a
quello pagato oltre il 50%. In questo caso si emetterà la sanzione come
riportato nel punto “a”. (sconto 30% se pagato prima della notifica o entro
5 giorni dalla notifica). Se la sosta si protrae oltre le ore 24 del giorno
in cui era stata accertata la precedente violazione, si ripete il calcolo
del punto “a”.
Andrea Pasquali
Portavoce del Sindaco
Comune di Piacenza

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link