Legge di bilancio 2025 – TuttoAmbiente.it

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Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2024.

Si riportano di seguito le disposizioni della Legge contenenti novità in materia ambientale.

Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

– Art. 1, comma 48: modifica la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50 % dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri. Tale percentuale è ridotta al 10% nei casi in cui i veicoli concessi ai dipendenti siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria ovvero al 20 % per i veicoli elettrici ibridi plug in. Le nuove disposizioni si applicano ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

– Art. 1, comma 49: novella la disciplina dell’IVA al fine di assoggettare all’aliquota IVA ordinaria del 22% (anziché ridotta al 10%) le prestazioni di smaltimento dei rifiuti qualora avvengano mediante conferimento in discarica o mediante incenerimento senza recupero efficiente di energia.

Piani di investimento pluriennale per la distribuzione dell’energia elettrica

– Art. 1, commi 50-53: prevedono che, con decreto interministeriale, siano stabiliti termini e modalità per la presentazione, da parte dei concessionari dell’attività di distribuzione elettrica, di appositi piani straordinari di investimento pluriennale, con l’esplicita finalità di migliorare la sicurezza, l’affidabilità e l’efficienza della rete di distribuzione quale infrastruttura critica, di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione previsti dagli accordi internazionali e dall’Unione europea al 2050, nonché di assicurare interventi urgenti di rafforzamento della difesa e sicurezza delle infrastrutture di distribuzione. Questi gli obiettivi minimi che dovranno essere perseguiti dai piani straordinari di investimento pluriennale: a) il miglioramento della resilienza del servizio ad eventi meteoclimatici estremi; b) l’aumento della capacità di integrare la generazione distribuita, in particolare da fonti rinnovabili; c) un adeguato potenziamento delle infrastrutture di rete; d) l’aumento della flessibilità del sistema di distribuzione, e) l’adozione di sistemi, anche di monitoraggio, funzionali ad assicurare la difesa e la protezione delle infrastrutture di rete.

Modifiche al credito d’imposta Transizione 5.0

– Art. 1, commi 427-429: modificano la disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0. In particolare, a seguito di tali modifiche: il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate; per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta; si eleva al 35 per cento del costo l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15 per cento), prevedendo specifiche modifiche normative di coordinamento; si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario; viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta industria 4.0; si prevede che la riduzione dei consumi energetici sia considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni; si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS); si precisa che il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione. Si prevede che le disposizioni sopra indicate si applichino agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e che la possibilità di fruire degli incrementi delle aliquote del credito d’imposta sopra descritti sia subordinata all’invio di apposita comunicazione del GSE, nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura.

Sostegno alla filiera delle fibre tessili naturali

– Art. 1, comma 462: incrementa l’autorizzazione di spesa per promuovere e sostenere gli investimenti, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l’innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo (in particolare, l’autorizzazione di spesa è incrementata di 2,5 milioni di euro per il 2025, di 7,5 milioni di euro per il 2026, e di 5,5 milioni di euro per il 2027).

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo

– Art. 1, commi 664-665: prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, i termini previsti dall’art. 28, commi 7 e 13-ter , e dall’art. 28-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per la gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale.

Fondo per l’economia del mare

– Art. 1, comma 725: istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro nell’anno 2025 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 finalizzato a promuovere un’economia e una crescita blu sostenibili.

Fondo per la riduzione dell’inquinamento da PFAS

– Art. 1, commi 880-882: prevedono l’istituzione di un fondo per le attività di monitoraggio, studio e ricerca in materia di inquinamento da sostanze polifluoroalchiliche e perfluoroalchiliche (PFAS), con una dotazione finanziaria complessiva di 2,5 milioni di euro nel triennio 2025-2027.

 

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 






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