L’art. 1 commi 395-398 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) prevede il riconoscimento del c.d. “trattamento integrativo speciale” per le prestazioni di lavoro notturno e straordinario, effettuate nei giorni festivi, per i lavoratori del settore del turismo anche per il 2025.
Non è l’unica misura agevolativa per il settore, in quanto la stessa legge – in particolare l’art. 1 coma 520 della L. 207/2024 – è intervenuta modificando la disciplina dell’imposta sostitutiva delle mance elargite al personale di strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande prevista dall’art. 1 commi. 58-62 della L. 197/2022 estendendone sia l’ambito applicativo sia l’importo massimo che può essere assoggettato al regime agevolato (si veda “Platea dei lavoratori interessati dalla sostitutiva sulle mance ampliata” del 2 gennaio 2025).
Tornando al trattamento integrativo speciale, la L. 207/2024 ripropone la medesima disciplina prevista lo scorso anno, con la sola novità relativa all’ambito temporale di applicazione (ancora più esteso rispetto agli anni 2023 e 2024); in particolare, il trattamento integrativo speciale:
– per l’anno 2023, era previsto dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 (art. 39-bis del DL 48/2023);
– per l’anno 2024, era previsto dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 (art. 1 commi 21-25 della L. 213/2023);
– per l’anno 2025, previsto per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 30 settembre 2025.
Di conseguenza, dovrebbero potersi applicare le istruzioni impartite dall’Agenzia delle Entrate con le circ. nn. 5/2024 e 26/2023.
È infatti del tutto uguale l’obiettivo che si prefigge la norma in commento, che è quello di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale.
Non cambiano rispetto allo scorso anno nemmeno i destinatari della misura. Il trattamento integrativo speciale previsto dalla L. 207/2024 riguarda i lavoratori del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 5 della L. 287/91, e i lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali.
L’accesso all’agevolazione è riservato solo ai suddetti lavoratori che sono titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d’imposta 2024, a 40.000 euro.
Stante i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate dello scorso anno, per determinare il limite reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore (anche se da più datori di lavoro), compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nei settori turistico, ricettivo e termale e della somministrazione di alimenti e bevande (circ. n. 5/2024). Trova inoltre applicazione il principio di cassa allargato e pertanto si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono.
Il trattamento integrativo speciale è pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del DLgs. 66/2003, effettuate nei giorni festivi.
Inoltre, l’importo erogato a tale titolo non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, come previsto espressamente dalla norma.
Ai fini della fruizione del trattamento integrativo speciale, le prestazioni devono necessariamente collocarsi nel periodo compreso dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025.
Tuttavia, come evidenziato più volte dall’Agenzia con le circ. nn. 26/2023 e 5/2024, l’erogazione può avvenire anche in un momento successivo ma entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (precisazione che dovrebbe valere anche per il 2025).
Il soggetto tenuto a riconoscere il trattamento è il sostituto d’imposta, ovverosia il datore di lavoro. Come previsto per l’anno 2024, anche per il 2025 è necessaria la presentazione al datore di lavoro di apposita richiesta da parte del lavoratore, tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Nella richiesta si deve attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno 2024.
Il lavoratore che ha già beneficiato del trattamento lo scorso anno deve presentare una nuova richiesta al datore di lavoro, indicando il reddito di lavoro dipendente del 2024.
Il sostituto dovrà poi indicare tali somme all’interno della Certificazione Unica e potrà recuperare il credito generato dal riconoscimento dell’importo del trattamento integrativo speciale mediante compensazione ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.
Sul punto, si ricorda che il codice tributo utilizzato nel 2023 e nel 2024 è stato il “1702”, seppur con una denominazione diversa (cfr. circ. n. 5/2024 e ris. n. 51/2023).
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link