Versamento contributi previdenziali: variazione della misura

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Accertamento della disabilità
AVVIO SPERIMENTAZIONE DELLA RIFORMA

Dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2025, l’Istituto ha avviato una sperimentazione della riforma in materia di disabilità, come stabilito dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.
Questa riforma propone un nuovo approccio all’accertamento della disabilità, attraverso una “valutazione di base”, che vedrà l’Inps come accertatore unico del nuovo percorso di valutazione e che sarà estesa a livello nazionale dal 1° gennaio 2026.
Le province coinvolte nella fase sperimentale sono: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste.
Alcuni regolamenti interministeriali, su iniziativa del Ministro della Salute, definiranno le modalità di attuazione e di verifica degli esiti della sperimentazione, oltre che i criteri di valutazione per l’accertamento della disabilità in relazione alle patologie oggetto della fase sperimentale, ossia disturbi dello spettro autistico, diabete di tipo 2 e sclerosi multipla.
Durante il periodo di sperimentazione, verranno implementate nuove procedure operative e saranno condotte analisi per valutare l’efficacia delle modifiche introdotte, in vista dell’estensione della riforma nel 2026. L’Ente previdenziale informa inoltre che, in merito alla profilazione dei medici certificatori, si rimanda al messaggio Inps del 19 dicembre 2024, n. 4364 e al successivo messaggio Inps del 27 dicembre 2024, n. 4465, dove sono illustrate le principali novità del nuovo processo.
Il procedimento viene avviato tramite la trasmissione telematica all’Inps del certificato medico introduttivo, compilato in forma semplificata e firmato digitalmente dal medico certificatore.
Questo certificato potrà essere rilasciato da:
medici in servizio presso Aziende sanitarie locali (Asl), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, centri di diagnosi e cura delle malattie rare;
medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale (Ssn), medici in quiescenza iscritti all’albo, liberi professionisti e medici in servizio presso strutture private accreditate.
Per identificare i medici certificatori, l’Istituto acquisirà la documentazione relativa alla formazione effettuata nel contesto del programma “Educazione continua in medicina”, in relazione a classificazioni internazionali dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), promozione della salute e accertamenti sanitari di base.
La convocazione alla visita sarà inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento e gli interessati potranno visualizzare i dettagli sul Portale della Disabilità.
L’assenza ingiustificata alla visita sarà considerata come rinuncia alla valutazione di base, ma i cittadini potranno richiedere una nuova convocazione in caso di impossibilità a presentarsi.
Dopo la trasmissione del certificato medico introduttivo, gli interessati possono comunicare i propri dati socio-economici all’Inps, accedendo tramite identità digitale (Spid di almeno livello 2, Cie 3.0, Cns ed eIdas) o avvalendosi dei servizi degli istituti di patronato o di associazioni di categoria. Tale comunicazione accelera l’erogazione delle prestazioni economiche, qualora vengano riconosciute a seguito della valutazione di base.
La condizione di disabilità sarà valutata dall’Unità di valutazione di base (Uvb), presieduta da un medico dell’Inps specializzato in medicina legale, e composta da due medici nominati dall’Inps, un rappresentante delle associazioni di categoria e una figura professionale delle aree psicologiche e sociali.
Per ulteriori e maggiori informazioni, l’Ente invita opportunamente a consultare il sito istituzionale dell’Istituto e il Portale della Disabilità.

 

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

Inps
MALATTIA E MATERNITA’ PER I MAGISTRATI ONORARI

Con la circolare Inps del 18 dicembre scorso, n. 104, l’Istituto di previdenza fornisce indicazioni in materia di indennità di malattia, maternità e congedo parentale, in favore dei magistrati onorari che esercitano le funzioni in via non esclusiva e che, iscritti alla Gestione Separata, mantengono l’iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense.
Nei casi di malattia e di degenza ospedaliera, i magistrati onorari possono richiedere le prestazioni previdenziali erogate dall’Inps presentando, nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente, il certificato di malattia o di ricovero.
La domanda può essere presentata:
online, attraverso il servizio “Malattia e degenza ospedaliera per lavoratori iscritti alla gestione separata”, accedendo con Spid di almeno livello 2, Cie 3.0 o Cns;
o al Contact Center Multicanale, al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile;
oppure mediante enti di patronato o intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Per gravi patologie, la domanda deve essere trasmessa secondo le indicazioni fornite con la circolare Inps del 12 ottobre 2017, n. 139.

 

Medici certificatori
NUOVE ISTRUZIONI OPERATIVE

Come già annunciato in precedenza nel messaggio Inps del 28 novembre 2024, n. 4014 dal 1° gennaio 2025 prende il via la sperimentazione della riforma della disabilità (Province di Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste); partirà, pertanto, il procedimento per l’accertamento della condizione di disabilità, che prevede l’invio telematico all’Inps del nuovo “certificato medico introduttivo”.
Il messaggio Inps del 19 dicembre scorso, n. 4364, riporta le modalità di profilazione dei medici, necessarie per l’invio del certificato medico, che deve essere rilasciato in modalità semplificata utilizzando l’apposito applicativo presente sul sito istituzionale.
Inoltre, si specifica che, su espressa indicazione del Ministero della Salute, per le seguenti categorie il requisito della formazione si intende soddisfatto con la realizzazione del dossier formativo di gruppo della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) relativo al triennio 2023-2025:
medici di medicina generale;
pediatri di libera scelta;
specialisti ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale;
medici in quiescenza iscritti all’albo;
liberi professionisti;
medici in servizio presso strutture private accreditate.
L’Istituto è tenuto, pertanto, ad acquisire la documentazione relativa alla formazione secondo le modalità indicate dal Ministero della Salute.

 

Versamento contributi previdenziali
VARIAZIONE DELLA MISURA

Con la circolare Inps del 17 dicembre 2024, n. 103, l’Istituto di previdenza ha comunicato che, a partire dal 18 dicembre 2024, a seguito della decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea del 12 dicembre scorso, di ridurre di 25 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento, sono stati variati i tassi riferiti alle operazioni di dilazione e di differimento per il versamento dei contributi previdenziali.
Inoltre, è stata del pari modificata anche la misura delle sanzioni civili nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi.
Tutte le informazioni specifiche si trovano comunque descritte all’interno della stessa circolare.

Microcredito

per le aziende

 

 

Enpam
PRESTAZIONE DI MATERNITA’ PER I MEDICI

L’Enpam assicura un’indennità economica che copre i due mesi precedenti il parto e i tre mesi successivi.
L’indennità è pagata a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività professionale.
Per le professioniste che non hanno redditi o hanno redditi molto bassi sono previsti per legge ulteriori tre mesi di indennità di maternità.
Per le studentesse in Medicina e Odontoiatria iscritte all’Enpam è previsto un sussidio assistenziale.
Requisiti
Hanno diritto al trattamento numerario:
tutte le professioniste iscritte all’Ordine purché non siano tutelate da altre gestioni. L’Enpam integra comunque le prestazioni che non dovessero arrivare al minimo assicurato;
le iscritte al corso di formazione in Medicina generale;
le specializzande per i periodi eventualmente non coperti dalla borsa di specializzazione (se il bambino nasce al termine del periodo di formazione oppure quando la specializzanda ha già fatto 12 mesi di assenza per maternità o malattia).
Hanno titolo al sussidio (invece che all’indennità):
le studentesse del quinto/sesto anno di corso di Medicina e Odontoiatria che hanno scelto di iscriversi all’Enpam. Per avere diritto all’importo integrale del sussidio è necessario che la studentessa si sia iscritta all’Enpam prima di essere diventata mamma. Per gli altri requisiti è opportuno visionare il bando annuale.
Importo
L’importo dell’assegno corrisponde all’80 per cento di 5/12 del reddito professionale prodotto imponibile presso l’Enpam che l’iscritta ha denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente alla nascita del bambino (per cui ad esempio se la data presunta del parto è stata il 10 novembre 2024, si dovrà presentare la dichiarazione del 2023 riferita al reddito del 2022). Se però il parto è stato previsto per la fine dell’anno e il bambino nasce l’anno successivo oppure per l’inizio dell’anno ma il bambino è nato prima, si deve fare più attenzione a quale dichiarazione inviare.
È comunque previsto un assegno minimo, garantito a tutte le dottoresse anche in assenza di redditi, e un importo massimo.
L’importo del sussidio di maternità per le studentesse viene stabilito dal Consiglio di amministrazione dell’Enpam con bando annuale.
Estensione di tre mesi dell’indennità di maternità
La legge di Bilancio 2022 ha introdotto un’estensione di tre mesi dell’indennità di maternità per le professioniste che nel secondo anno precedente alla nascita del bambino hanno avuto un reddito complessivo inferiore a 8.145 euro (Legge 30 dicembre 2021, n. 234). In questi casi l’indennità di maternità copre un periodo di 8 mesi (invece che 5).
Non serve fare una domanda specifica, sono gli uffici dell’Enpam che verificano le condizioni reddituali prescritte sull’anagrafe tributaria e applicano l’estensione. Attenzione: il reddito di riferimento è quello complessivo e non professionale.
Domanda
La domanda si fa solo online dall’area riservata del sito. Le richieste vanno inviate entro i termini prefigurati dal Bando che il Consiglio di amministrazione delibera ogni anno. Se i termini sono scaduti occorre attendere il Bando dell’anno successivo.
Il papà può beneficiare dell’indennità?
Sì ma solo nell’ipotesi in cui la mamma (anche non iscritta all’Enpam, purché sia libera professionista) sia deceduta o sia gravemente malata, o nel caso in cui la mamma abbia abbandonato il bambino o sia il padre ad averne l’affidamento esclusivo.

 

Carlo Pareto



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