Correttivo alla riforma Cartabia. Ancora novità per il processo esecutivo

Effettua la tua ricerca

More results...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
#finsubito

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 


[1] Cass. civ., Sez. III, 4-12-2007, n. 26296; Cass. civ., Sez. III, 29-9-2009, n. 20827; Cass. civ., Sez. III, 6-3-2012, n. 3497.

[2] Perché, ad esempio, il destinatario e persona fisica non obbligato a dotarsi di pec.

[3] L’originaria versione del correttivo conteneva nell’art. 480 c.p.c. anche la previsione per cui le notifiche indirizzate ai creditori che stavano in giudizio personalmente andavano eseguite presso l’indirizzo pec o il domicilio indicati nell’atto di precetto o di intervento (in questo senso veniva modificato anche l’art. 499, secondo comma, c.p.c.), con la specificazione che ove questa indicazione fosse mancata si sarebbe proceduto mediante il deposito in cancelleria, salvo che il destinatario sia un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata oppure ha eletto un domicilio digitale, nel qual caso le notificazioni e le comunicazioni andranno lì compiute. La specificazione non compre più nella definitiva versione della norma, poiché probabilmente ritenuta implicita.

Prestito condominio

per lavori di ristrutturazione

 

[4] L’art. 543 c.p.c. viene peraltro ripulito di una piccola sbavatura riscontrata a proposito della inefficacia del pignoramento conseguente alla omessa comunicazione dell’avviso di iscrizione a ruolo, prevista dal combinato disposto del quinto e sesto comma. In pratica, la modifica consiste nell’accorpare le due previsioni in un unico comma, per chiarire, ove ve ne fosse bisogno, che la previsione per cui, ove la notifica dell’avviso non sia eseguita gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento, vale in ogni caso, sia quando il pignoramento eseguito contro un solo terzo sia quando abbia interessato più terzi pignorati.

[5] Ad opera del d.l. 12-9-2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla l. 10-11-2014, n. 162.

[6] In senso conforme si registra T. Salerno, 12-12-2019, in GI, 2020, 4, 852.

[7] Cass. civ., Sez. III, 20-4-2015, n. 7998.

[8] T. Lecce, 29-11-2019, in www.dejure.it; T. Torre Annunziata, 15-1-2019, expartecreditoris.it; T. Roma, 22-1-2019, in IlCaso.it, T. Verona, 17-12-2021, in www.inexecutivis.it.

[9] Giuliano, La digitalizzazione del processo esecutivo. Formalismo telematico e sostanza delle tutele nel processo esecutivo, in REF, 2020, 2, 331-333; Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, cit., 1294 ss.; F. De Vita, L’onere dell’iscrizione a ruolo nell’espropriazione, in GPC, 2016, 838.

[10] Elementi indicati dall’art. 159-bis medesimo, come integrati dal d.m. Giustizia 19-3-2015, pubblicato sulla G.U. 23-3-2015, n. 68.

[11] Comunque, si prevede che il Giudice dell’esecuzione ha il potere di richiedere al creditore (la norma non parla di procedente, sicché lo stesso vale anche per gli intervenuti) l’esibizione dell’originale del titolo (considerato che vi sono, e continueranno a circolare, titoli esecutivi cartacei) o la copia autenticata; in questo caso il difensore non potrà autenticare in proprio la conformità del titolo all’originale, ma l’autentica dovrà essere apposta dal cancelliere, dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a farlo.

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

[12] Cfr., in argomento A. Crivelli, E. Mercurio, Annotazioni sulla legge di delegazione per la riforma del codice di rito, con riferimento alle disposizioni in tema di processo esecutivo, in REF, 2021, 4, 1038.

[13] E. Fabiani, M. Nastri, Vendita forzata e normativa antiriciclaggio, in Consiglio Nazionale del Notariato Studio n. 45-2020/E_3-2020/B.

[14] R. d’Alonzo, La nuova disciplina dell’esecuzione forzata. Considerazioni a prima lettura, in REF, 2022, 19.

[15] F. De Santis, Vecchi problemi e nuove prospettive del processo esecutivo nell’epoca della ripresa e della resilienza, in REF, 2022, 1 ss.

[16] Con l’art. 3, comma 41, lett. a), d.lgs. 10-10-2022, n. 149.

[17] L’emblema della preoccupazione del legislatore di non appesantire la procedura sta nella relazione nella relazione ministeriale di accompagnamento al d.lgs. n. 149/2022, dove si legge che «Non si è ritenuto di porre a carico del professionista compiti di controllo o verifica delle informazioni così acquisite, sia perché in tal senso non disponeva la legge delega, sia perché il d.lgs n. 231 del 2007 prevede una serie variegata di modalità di controllo delle dichiarazioni ad opera del professionista e di strumenti di indagine (alcuni assai incisivi) a disposizione di quest’ultimo, per cui (si ripete: in mancanza di indicazioni della legge delega) la scelta dell’uno o dell’altro metodo di controllo sarebbe stato esercizio di discrezionalità istituzionalmente non conferita al legislatore delegato».

[18] R. d’Alonzo, Riforma dell’esecuzione forzata: novità per creditori, debitori e mercato, in www.inexecutivis.it; P. Farina, in A. Didone, F. De Santis, Il processo civile dopo la riforma Cartabia, Padova, 2023, 386.

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

[19] Valorizzandosi, all’evidenza, la natura di lex specialis del procedimento liquidatorio, propria dell’ordinanza di vendita (cfr., sul punto, Cass. civ., Sez. III, 7-5-2015, n. 9255; Cass. civ., Sez. III, 29-9-2015, n. 11171, Cass. civ., Sez. III, 5-10-2018, n. 24570) salvo domandarsi se queste previsioni, introducendo ipotesi di inammissibilità della offerta non previste, fossero da considerarsi praeter o contra legem.

[20] L. Garuffi, Applicabilità della normativa antiriciclaggio nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, in www.dirittodellacrisi.it.

[21] A. Tedoldi, La riforma dell’esecuzione forzata: le novità del D. Lgs n. 149/2022 , in www.giustiziainsieme.it.

[22] Sul giudizio divisorio incidentale cfr. A. Cardino, L’espropriazione dei beni indivisi, in A. Cardino, S. Romeo, Processo di esecuzione, Padova. 2018, 1042 ss.

[23] Che, secondo Cass. civ., Sez. III, 20-8-2018, n. 20817, «è ritualmente introdotto con la pronuncia (o la notifica nel caso in cui sia necessario integrare il contraddittorio con le parti assenti all’udienza fissata ex art. 600 cpc) dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione che la dispone, di modo che non è necessaria la notificazione e iscrizione a ruolo di un distinto atto di citazione; nondimeno, ove il giudice dell’esecuzione oneri le parti di tale incombente, la relativa ordinanza – se non opposta con la dimostrazione di una conseguente lesione del proprio diritto di difesa – non dà luogo a nullità, e ad essa va prestata ottemperanza, sebbene dalla sua inosservanza non possano farsi discendere, per la parte onerata, conseguenze di definizione in rito del processo deteriori rispetto a quelle derivanti dall’inosservanza delle minori forme sufficienti».

[24] Su cui cfr., M. Angelone, L. Iannicelli, La fase introduttiva e di trattazione nella cognizione di rito ordinario in primo grado dinanzi al tribunale, in A. Didone, F. De Santis, Il processo civile dopo la riforma Cartabia, Padova, 2023, 138 ss.

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

[25] Del resto, il termine di 60 giorni, previsto dal d.l. 14-3-2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in l. 14-5-2005, n. 80, era stato individuato per allineare la disposizione a quella dell’art. 163- bis c.p.c., che allora prevedeva un termine a comparire di 60 giorni.

[26] Cass., civ. Sez. III, 20-8-2018, n. 20817.

[27] Per la disamina della nuova disciplina all’indomani della riforma, cfr A. Crivelli, Il nuovo elenco dei delegati e custodi: l’art. 179- ter disp. att. c.p.c. dopo la riforma Cartabia, in giustiziacivile.com.

[28] Cfr. A. Auletta, Impressioni (di settembre) sulle prime esperienze dei Comitati ex art. 179-ter d.a. c.p.c., in www.inexecutivis.it, 28 settembre 2023.

[29] Come peraltro già previsto dall’art. 13, comma 7-bis, d.l. 22-6-2023, n. 75, introdotto dalla legge di conversione 10-8-2023, n. 112.

[30] Resta chiaramente fermo che avverso il provvedimento del comitato adito in sede di reclamo sarà suscettibile di impugnativa dinanzi all’autorità giurisdizionale amministrativa.

[31] Cass., civ. Sez. III, 11-12-2012, n. 22645 ha affermato, (in motivazione) che «non è mai previsto … in linea generale e salve specifiche disposizioni (dettate da esigenze particolari, connesse a peculiari necessità pubblicistiche di tutela del debitore in funzione delle attività esercitate e della destinazione del bene staggito, come nel sottosistema delle espropriazioni in danno di pubbliche amministrazioni non economiche: Cass. civ. 18-4-2012, n. 6067), che l’intervento debba essere preceduto da precetto».



Source link

Mutuo 100% per acquisto in asta

assistenza e consulenza per acquisto immobili in asta

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link