Risposta – Le operazioni che possono essere effettuate attraverso l’utilizzo dei depositi IVA senza che si applichi l’imposta sono individuate dall’art. 50-bis, comma 4, del D.L. n. 331/1993.
Tra esse sono comprese, in base alla lett. b) del citato art. 50-bis, comma 4, le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta.
La norma prosegue stabilendo che la prestazione della garanzia non è dovuta per i soggetti in possesso della certificazione AEO e per quelli esonerati ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 43/1973 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), vale a dire le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le “ditte di notoria solvibilità”.
L’art. 50-bis, comma 6, del D.L. n. 331/1993 prevede che l’estrazione dei beni da un deposito IVA ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi IVA e comporta il pagamento dell’imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione.
La norma prosegue stabilendo che, per l’estrazione dei beni introdotti nel deposito IVA ai sensi del citato art. 50-bis, comma 4, lett. b), del D.L. n. 331/1993, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione con l’applicazione del meccanismo del reverse charge, di cui all’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, previa prestazione di idonea garanzia con i contenuti, secondo modalità e nei casi definiti dal D.M. 23 febbraio 2017.
In proposito, l’assolvimento dell’IVA con il reverse charge presuppone che il soggetto estrattore attesti, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il possesso dei requisiti di affidabilità definiti dall’art. 2 del D.M. 23 febbraio 2017, in difetto dei quali l’estrazione dei beni con tale modalità è ammessa a condizione che sia prestata un’apposita garanzia patrimoniale, di durata semestrale, commisurata all’imposta dovuta.
In base all’art. 4 del D.M. 23 febbraio 2017, i requisiti di affidabilità si considerano sussistenti quando il soggetto che procede all’estrazione dei beni dal deposito IVA coincide con quello che ha effettuato l’immissione in libera pratica con introduzione dei beni nel deposito IVA, oppure quando il soggetto che procede all’estrazione è in possesso della certificazione AEO e è esonerato ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. n. 43/1973.
Con effetto dal 4 ottobre 2024, il D.P.R. n. 43/1973 è stato abrogato dal DLgs. n. 141/2024, contenente le disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell’Unione, per cui si pone il dubbio se l’esonero dall’obbligo di garanzia previsto in sede sia di introduzione dei beni nel deposito IVA, sia di estrazione dei beni dal deposito stesso, sia ancora valido per le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le “ditte di notoria solvibilità”.
L’art. 51 del DLgs. n. 141/2024 stabilisce che il competente ufficio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può autorizzare, su richiesta, la riduzione dell’importo della garanzia o l’esonero dalla garanzia per i diritti doganali, disponendo che, con provvedimento dell’Agenzia, sono stabilite le condizioni e i criteri da soddisfare per la concessione dei benefici in esame.
Nell’attesa del provvedimento in oggetto, andrebbe quindi chiarito se, in considerazione dell’abrogazione del citato D.P.R. n. 43/1973, le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e le “ditte di notoria solvibilità” possano ancora beneficiare dell’esonero dall’obbligo di garanzia prevista per l’introduzione e l’estrazione dei beni di provenienza extracomunitaria.
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