Il 25 novembre 2024 il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato il decreto legislativo recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.” (G.U. n. 291 del 12.12.2024), a seguito dell’intesa raggiunta in Conferenza unificata e del parere favorevole delle commissioni parlamentari competenti in materia.
L’entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 30.12.2024, mentre Regioni e Province autonome avranno tempo fino al 28 giugno 2025 (180 giorni) per adeguare la propria legislazione ai principi del decreto.
In precedenza abbiamo analizzato il contenuto del Testo Unico Energie rinnovabili (In arrivo il Testo Unico energie rinnovabili), il quale sottende un obiettivo ben preciso: semplificare e accelerare i progetti di creazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
Lo scopo è perseguito mediante l’individuazione di tre regimi amministrativi: a) attività libera; b) procedura abilitativa semplice (P.A.S.); c) autorizzazione unica (A.U.).
Se gli intenti del legislatore delegato possono sembrare condivisibili e in linea con l’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di carbonio entro il 2030, la tecnica legislativa e l’attività istruttoria precedente all’approvazione della bozza di decreto legislativo destano qualche perplessità.
In particolare, il Consiglio di Stato, interpellato in funzione consultiva, ha emesso un parere – il n. 1216/2024 – ha esaminato l’intero testo e ha effettuato le seguenti osservazioni.
Carenza dell’istruttoria
Preliminarmente, il Collegio ha “stigmatizzato” la prassi di redazione postuma delle relazioni AIR (analisi impatto regolamentazione) e ATN (analisi tecnico-normativa) rispetto all’esame preliminare da parte del Consiglio dei Ministri dello schema di decreto. La mancanza di questi elementi al momento dell’approvazione provvisoria da parte del Consiglio dei Ministri rappresenta un grave deficit dell’istruttoria degli atti normartivi “secondo la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 febbraio 2009”.
Difformità rispetto all’articolo 26, comma 7, legge delega n. 118/2022
Quanto al procedimento di adozione del decreto, il Consiglio di Stato ha rilevato che questo si è discostato dal paradigma normativo previsto all’articolo 27, co. 7, L. 118/2022 a mente del quale “I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della cultura …”.
Il Collegio ha rilevato che sono mancati gli atti di co-proponenza da parte di tutti i Ministeri coinvolti, sebbene il testo unico sulle energie rinnovabili coinvolga diverse materie e interessi sensibili che avrebbero richiesto una partecipazione attiva da parte dei competenti ministri e dei relativi uffici.
Difatti, il Consiglio di Stato ha rilevato, richiamando un suo precedente parere, che “il mancato concorso alla elaborazione e formulazione della proposta equivale ad una attribuzione non esercitata” e comporta “la genesi non adeguata dell’iniziativa normativa” (cfr. Cons. di Stato parere 28 marzo 2024, n.440).
Le stesse osservazioni, peraltro, valgono anche per i prescritti concerti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della Cultura, espressi successivamente all’approvazione dello schema del decreto legislativo da parte del Consiglio dei Ministri.
A quanto precede, si aggiunga che anche l’intesa della Conferenza unificata è intervenuta successivamente alla valutazione demandata al Consiglio di Stato, diversamente da quanto previsto dal predetto articolo 26, co. 7, legge 118/2022.
Inadeguatezza delle relazioni AIR e ATN
Il Governo ha ricevuto delega per il riordino e la razionalizzazione della disciplina in materia di impianti per la produzione di energie rinnovabili; la complessità dell’intervento normativo rende necessaria una contestuale attività di valutazione “di impatto” della legislazione, ossia una verifica della concreta efficacia delle norme così come previste all’interno del nuovo Testo Unico in ordine agli obiettivi di semplificazione e accelerazione delle procedure di autorizzazione.
Ebbene, il Consiglio di Stato ha rilevato che “la documentazione in atti non offre uno raffronto specifico, anzitutto sotto il profilo dell’accelerazione delle procedure tra i regimi vigenti (tra i quali le procedure di autorizzazione, secondo stime di un’associazione di categoria riportate nella relazione AIR, “si discostano in media di 66 mesi dai massimi teorici”) e quelli che si intende introdurre, né, soprattutto, elementi specifici in merito alla coerenza dei tempi per il conseguimento dei titoli che risultano necessari ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 con gli obiettivi temporali della direttiva 2024/2413.”
Senza contare che “la relazione AIR e la relazione illustrativa non contengono elementi in merito allo stato di attuazione degli strumenti, diversi dall’accelerazione delle procedure che, nella prospettiva europea, concorrono alla realizzazione degli obiettivi quantitativi ricondotti al principio dell’efficienza energetica al primo posto”.
Queste sono alcune delle osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato, cui si rimanda per la lettura integrale.
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