Il Tribunale di Catania sul valore della dichiarazione della cedente nell’ambito di una cessione di crediti in blocco.

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Secondo la più recente giurisprudenza[1], la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata da chi assume avere la legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente[2].

Infatti, non è sufficiente la produzione dell’avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, posto che l’unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell’avvenuta cessione, che presuppone che l’avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell’avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione[3]. Tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall’art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi, e segnatamente dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l’atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio. Inoltre, non rileva che parte opponente non abbia ricevuto alcuna comunicazione in merito alla cessione del credito, posto che, ai sensi dell’art. 1264 c.c., la cessione del credito va comunicata dal cessionario al debitore ceduto, pur senza particolari oneri pubblicitari, essendo sufficiente che quest’ultimo sia posto nelle condizioni di conoscere la vicenda traslativa che lo riguarda.

In caso di cessione di crediti in blocco, l’art. 58 TUB consente al cessionario di assolvere a tale formalità per il tramite della pubblicazione dell’avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, esonerandolo dalla notifica individuale al singolo debitore ceduto.

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In questa cornice, assume rilevanza ai fini della prova della cessione di un determinato rapporto giuridico anche la dichiarazione del cedente (nelle mani del cessionario) che dia atto della cessione di quel determinato rapporto, nel senso che trattasi, al pari della disponibilità del titolo ceduto, di un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo. Nel caso di specie, la parte opposta ha assolto l’onere probatorio incombente su di essa. Risulta dalla documentazione che il titolo esecutivo azionato è stato conseguito dalla prima cessionaria, che ha effettuato una cessione di tutti i crediti pecuniari in essere al 31 luglio 2008 in sofferenza, tra i quali rientra quello vantato nei confronti della opponente. In seguito, è stata effettuata una seconda cessione in blocco, avente ad oggetto tutti i crediti della cedente acquistati precedentemente. Infine, la seconda cessionaria ha effettuato una ulteriore cessione alla in virtù di contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 7.1. l. n. 130/1999 e dell’art. 58 TUB, stipulato in data 14 luglio 2017.

È stata, altresì, prodotta dall’opposta la dichiarazione della cedente, che ha dato atto della cessione dei crediti derivanti da rapporto di conto corrente identificato a sofferenza.

 

 

 

 

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[1] Cfr. Cass. Civ., Sez. III, 06/02/2024, n. 3405.

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[2] Cfr. Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798; Cass., 02/03/2016, n. 4116.

[3] Cfr. Cass., 20/07/2023, n. 21821.



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