il TAR Lazio rafforza i diritti dei consumatori

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Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio ha emesso una sentenza che riguarda il ricorso di Telecom Italia contro alcune disposizioni della delibera n. 307/23/CONS emanata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM). La questione ruotava attorno alle regole introdotte dall’AGCOM per la gestione dei contratti telefonici, in particolare quelle relative alle clausole di indicizzazione dei prezzi e agli obblighi di trasparenza nei confronti dei consumatori.

IL RICORSO DI TELECOM ITALIA

Le clausole di indicizzazione consentono agli operatori di adeguare automaticamente i costi dei contratti (come abbonamenti telefonici) a parametri economici come l’inflazione. La delibera AGCOM, contestata da Telecom Italia, aveva stabilito nuove regole per l’introduzione e l’applicazione di tali clausole nei contratti con i consumatori, imponendo restrizioni e obblighi specifici per garantire maggiore trasparenza.

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Tra le norme impugnate da Telecom Italia, che si era adeguata alla delibera lo scorso giugno, vi erano:

  • Obbligo di consenso esplicito (opt-in): AGCOM aveva stabilito che l’inserimento di clausole di indicizzazione in contratti originariamente privi di tali meccanismi richiedesse una accettazione esplicita da parte del consumatore, non ritenendo valido il semplice silenzio-assenso.
  • Limitazioni sull’uso di indici alternativi all’IPCA: La delibera vietava l’uso di indici diversi dall’Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato (IPCA) o di meccanismi di indicizzazione che prevedessero soglie o maggiorazioni, prevedendo il diritto di recesso per i consumatori in tali casi.
  • Possibilità di passare gratuitamente a offerte senza indicizzazione: In caso di aumenti superiori al 5% legati all’indicizzazione, gli utenti avrebbero potuto richiedere il trasferimento a contratti equivalenti senza costi aggiuntivi.
  • Obblighi informativi stringenti: Gli operatori erano tenuti a fornire dettagli specifici e simulazioni sui possibili aumenti legati alle clausole di indicizzazione in tutte le comunicazioni precontrattuali, anche pubblicitarie.

Telecom Italia ha contestato queste regole, sostenendo che comprimessero eccessivamente la libertà contrattuale e imponessero vincoli che non trovavano un adeguato fondamento normativo.

LA DECISIONE DEL TAR

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso, annullando alcune disposizioni dell’articolo 8-quater, ma confermandone altre. La decisione si articola come segue:

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  • Annullamento parziale (commi 2, 4 e 7 dell’articolo 8-quater): Il tribunale ha ritenuto che l’imposizione del diritto di recesso e delle limitazioni sull’uso di indici alternativi fosse eccessiva e non giustificata da una base normativa adeguata. Tali norme sono state annullate, lasciando maggiore flessibilità agli operatori.
  • Conferma dell’obbligo di consenso esplicito: È stata invece ribadita la legittimità della previsione che impone agli operatori di ottenere un consenso esplicito per introdurre clausole di indicizzazione in contratti che non le prevedevano al momento della stipula. Il TAR ha sottolineato che tali clausole modificano sostanzialmente la struttura del contratto e richiedono quindi la piena consapevolezza dell’utente.
  • Obblighi informativi: Il TAR ha respinto le contestazioni sugli obblighi di trasparenza, giudicandoli proporzionati rispetto all’esigenza di garantire che i consumatori comprendano appieno l’impatto di clausole che possono generare variazioni di costo.

La decisione del TAR si basa su una ricostruzione articolata del quadro normativo. Il Codice delle Comunicazioni Elettroniche consente agli operatori di modificare unilateralmente i contratti attraverso lo ius variandi, ma solo a precise condizioni, tra cui la tutela dei diritti degli utenti. Il tribunale ha sottolineato che le clausole di indicizzazione, introducendo un elemento variabile nel costo del servizio, non possono essere considerate una semplice modifica accessoria e richiedono quindi un consenso esplicito, come previsto dal Codice del Consumo.

La sentenza ha inoltre riconosciuto la legittimità delle misure di trasparenza introdotte da AGCOM, giudicandole necessarie per ridurre l’asimmetria informativa tra operatori e consumatori, specialmente nei contratti standardizzati. Il TAR ha inoltre ribadito che le norme devono essere interpretate anche alla luce delle direttive europee, in particolare la Direttiva UE 2018/1972, che richiede che i contratti siano chiari e che gli utenti siano sempre informati su modifiche che potrebbero incidere negativamente su di loro.

MAGGIORE TUTELA PER I CONSUMATORI

La sentenza ribadisce alcuni principi fondamentali a tutela degli utenti:

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  • Consenso esplicito obbligatorio: Le società telefoniche non possono introdurre clausole di indicizzazione in contratti che non le prevedono, a meno di ottenere un chiaro via libera da parte dell’utente, formalizzato per iscritto.
  • Trasparenza contrattuale: Gli operatori devono comunicare chiaramente tutte le condizioni relative a clausole di indicizzazione, evitando modifiche improvvise o non concordate.
  • Scelta informata: Gli utenti sono protetti da aumenti automatici non previsti nel contratto originario e possono valutare meglio le offerte disponibili sul mercato.
  • Indici alternativi e recesso: Tuttavia, se una clausola di indicizzazione è già prevista e accettata al momento della sottoscrizione, non è possibile interrompere il contratto solo perché i parametri superano l’IPCA.

In pratica, questa sentenza conferma un principio fondamentale: i consumatori hanno il diritto di essere informati e di esprimere un consenso esplicito quando vengono introdotte modifiche rilevanti ai loro contratti. Tuttavia, il rispetto delle clausole contrattuali firmate resta vincolante, ribadendo l’importanza di leggere con attenzione i termini e le condizioni prima di sottoscrivere un accordo.

IL COMMENTO DI U.DI.CON

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Durante il procedimento, l’operatore Iliad Italia e l’associazione U.Di.Con. (Unione per la Difesa dei Consumatori) sono intervenuti “ad opponendum”, sostenendo le ragioni dell’AGCOM e l’importanza delle norme impugnate per la tutela dei consumatori.

Martina Donini, presidente nazionale di U.Di.Con., ha commentato la decisione:

“Questa decisione conferma l’importanza di rapporti contrattuali chiari e trasparenti. Nessun consumatore deve accettare clausole che modificano profondamente la tariffa del servizio senza esserne pienamente consapevole. L’inserimento di clausole di indicizzazione non può essere imposto unilateralmente, ma deve avvenire solo con un consenso esplicito e ben compreso dal consumatore.”

Anche Iliad Italia si è schierata a favore di AGCOM, opponendosi al ricorso presentato da Telecom Italia. L’operatore ha sostenuto la legittimità delle disposizioni contenute nella delibera n. 307/23/CONS, sottolineando la necessità di garantire trasparenza nei rapporti contrattuali e tutela per gli utenti.



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