Bonus ZES Unica. Proroga fino al 15 novembre (Legge di bilancio 2025)

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La Legge di bilancio 2025 (L.n°207/2024) proroga il bonus ZES Unica anche per l’anno 2025. Saranno agevolati gli  investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. La Manovra fissa a 2,2 miliardi per il 2025 il limite di spesa per il riconoscimento di tale credito d’imposta.

Le imprese dovranno rispettare specifici obblighi comunicativi verso l’Agenzia delle entrate. Oltre alla prima comunicazione sugli investimenti effettuati o da effettuare, sarà necessario inviare una  comunicazione integrativa all’Agenzia delle entrate, corredata da specifica documentazione attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti precedentemente comunicati.

Il Bonus per gli investimenti nella ZES Unica

Quando si parla di bonus investimenti per la ZES Unica ( art.16  del del D.L n°124/2023), si fa riferimento al credito d’imposta finalizzato all’acquisizione di beni strumentali.

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Il decreto attuativo dell’agevolazione è il decreto 17 maggio 2024.

Il credito d’imposta varia a seconda della regione destinataria dell’investimento agevolato e spetta per l’acquisizione realizzata dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 avente a oggetto:

  • nuovi macchinari;
  • nuovi impianti;
  • attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zes unica.

Sulle regioni, per essere precisi, il credito d’imposta riguarda:

le strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita’ regionale 2022-2027.

Il bonus spetta anche per i terreni nonché per l’acquisizione, realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ed effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività nella struttura produttiva.

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita e i materiali di consumo. Il valore dei terreni e dei fabbricati acquistati non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Bonus ZES Unica. Proroga nella Legge di bilancio

L’articolo 1, comma 485 della Legge di bilancio 2025 , estende al 2025 il credito d’imposta per investimenti realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella Zona Economica Speciale unica (ZES unica).

Viene introdotto un limite di spesa pari a 2.200 milioni di euro per l’anno 2025. Dunque questi sono i fondi destinati al credito d’imposta.

Le imprese, ai fini della fruizione del credito d’imposta per il 2025 sono tenute a:

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  • comunicare all’Agenzia delle entrate – tra il 31 marzo 2025 e il 30 maggio 2025 – l’ammontare delle spese ammissibili sostenute a partire dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere
    fino al 15 novembre 2025;
  • trasmettere  all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dall’agevolazione – tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025 – una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il
    termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione precedentemente presentata.

Il contenuto della comunicazione integrativa

Si prevede che la suddetta comunicazione integrativa debba altresì indicare:

  • l’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, corredato dalle relative fatture elettroniche e dagli estremi della certificazione circa l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, di cui al già menzionato decreto attuativo Bonus ZES Unica 17 maggio 2024;
  •  un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella prima comunicazione inviata al Fisco.

Si ricorda che in base all’art. 7, comma 14, del citato dm 17 maggio 2024, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Sarà un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ad approvare modelli da utilizzare per le suddette comunicazioni e la definizione delle relative modalità di trasmissione telematica.

Tale provvedimento dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della  legge di bilancio.

Vedremo se le risorse stanziate saranno sufficienti. Lo scorso anno il bonus ZES Unica è stato riconosciuto nella misura massima consentita dall’UE.

Riassumendo…

  • Proroga 2025: la Legge di Bilancio 2025 estende il credito d’imposta ZES Unica per investimenti dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, con un limite di spesa di 2,2 miliardi di euro.
  • Investimenti agevolati: include macchinari, impianti, attrezzature, terreni e immobili strumentali, con esclusione di beni destinati alla vendita e materiali di consumo.
  • Regioni interessate: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo, secondo la normativa UE sugli aiuti regionali.
  • Obblighi per le imprese: due comunicazioni obbligatorie all’Agenzia delle Entrate nel 2025 per attestare investimenti previsti e realizzati.
  • Certificazione: gli investimenti devono essere certificati dal revisore legale e corrispondere alla documentazione contabile.



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