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In un settore sempre più tecnologico e orientato alla sostenibilità come quello agricolo, la formazione rappresenta un elemento chiave per garantire competitività e sopravvivenza alle aziende agricole.
L’acquisizione di nuove competenze è alla base dell’adozione di nuove tecnologie, senza questo passaggio ci ritroveremmo – come in realtà già accade in molte situazioni – con mezzi tecnologici 4.0 utilizzati alla stregua di “macchine 1.0” risalenti a 50 anni fa.
Tuttavia, le realtà agricole spesso non hanno né tempo né fondi da dedicare a questa attività, ecco perché anche all’interno del Piano Transizione 5.0 – come era già accaduto per la 4.0 – è previsto un credito di imposta aggiuntivo da destinare alla formazione. Vediamo come funziona.
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Formazione 4.0 vs Formazione 5.0
Già introdotto con il Piano Nazionale Industria 4.0, l’incentivo alla formazione era stato sospeso per il triennio 2023-2025. Con l’entrata in vigore del nuovo Credito 5.0, la norma (‘articolo 38 del decreto legge n.19) consente alle imprese agricole che presentano domanda di accesso al credito, di aggiungere all’investimento in beni 5.0 un contributo per potenziare le proprie competenze.
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Cambia anche lo scopo delle attività formative. Se gli obiettivi della Formazione 4.0 erano promuovere l’acquisizione di competenze digitali e incentivare l’interconnessione, per la nuova edizione si aggiunge un ulteriore e importante obiettivo: garantire la diffusione di competenze legate alla transizione energetica. In altre parole, formare le aziende (anche agricole) all’importanza di ridurre i consumi, aumentare le efficienze e ridurre l’impatto emissivo.
Sono agevolabili i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto: […] attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.
A differenza della Formazione 4.0, che prevedeva un credito d’imposta aggiuntivo fino al 70% separato dall’effettivo Credito 4.0, i nuovi fondi destinati alla formazione vengono strettamente correlati agli investimenti in beni strumentali 5.0.
Solo con l’acquisto di uno o più beni strumentali e il contestuale raggiungimento del risparmio minimo previsto dalla normativa, le aziende possono aggiungere alla quota d’investimento – utilizzata per calcolare il Credito 5.0 spettante – il costo dei sistemi per la generazione di energia da fonti rinnovabili e delle attività formative.
Cambiano infatti anche le modalità di calcolo del beneficio. Non sono più previste distinzioni tra piccole medie e grandi imprese. Le aliquote di credito spettante sono le medesime dei beni strumentali e dipendono dall’entità dell’investimento principale e dal risparmio energetico ottenibile (e ottenuto).
Difatti, le spese di formazione vengono sommate alle altre spese agevolabili e, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro (i più realistici in ambito agricolo), le percentuali di credito ottenibili vanno da un minimo del 35% a un massimo del 45%.
Tutti i requisiti per la Formazione 5.0
Se la norma introduttiva ne sanciva il principio, il successivo decreto attuativo pubblicato lo scorso 26 luglio (articolo 8), mette nero su bianco tutte le condizioni necessarie per ottenere il contributo.
Le spese destinate alla formazione del personale devono:
- essere finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi;
- rientrare nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali materiali e immateriali e finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo;
- non superare, in ogni caso, il limite massimo di spesa di 300 mila euro.
Prima di concentrarci sulle attività finanziabili, sui requisiti da garantire e sulla strutturazione della Formazione 5.0, facciamo un esempio pratico per spiegare meglio le condizioni precedenti e contestualizzare il contributo formativo all’interno del più ampio Credito 5.0.
La piccola media impresa agricola che acquista un nuovo trattore per 100 mila euro, sostituendo un mezzo più vecchio e realizzando un risparmio nel consumo di gasolio dell’11%, ha diritto a un credito d’imposta pari al 45% dell’investimento, cioè 45 mila euro. Il titolare che prevede la partecipazione dei suoi dipendenti a corsi di formazione sulla transizione verde, può aggiungere alla quota d’investimento una spesa massima di 10 mila euro (10% del costo del bene) e ottenere un credito di 4.500 euro (45%). Il tutto per un totale complessivo di circa 50 mila euro.
Quali attività sono finanziabili?
Il Decreto attuativo identifica le spese di formazione ammissibili che, come vedremo, non riguardano solo le attività di formazione diretta.
Tre le spese per cui un azienda agricola può presentare domanda di credito troviamo quelle relative al compenso dei formatori e dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione. A ciò, si aggiungono i costi di esercizio direttamente legati alla formazione, sia per formatori sia per il personale aziendale: dalle spese di viaggio (escluse le spese di alloggio), a materiali e forniture, fino all’ammortamento di strumenti e attrezzature impiegate per la formazione. Alle precedenti voci si aggiungono le spese del personale (dipendenti, titolari e soci lavoratori) che partecipa alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali).
Le spese relative ai dipendenti, sono pari al costo aziendale (retribuzione lorda spettante) riferito alle ore o alle giornate di formazione. Mentre, per titolari e soci la spesa ammissibile corrisponde al costo aziendale medio dei dipendenti che partecipano alla formazione.
Come si svolgono i corsi di formazione?
I percorsi di formazione possono essere costruiti a discrezione dell’azienda o dell’ente formatore con una durata non inferiore a 12 ore, anche in modalità a distanza, rispettando tuttavia i moduli formativi individuati nell’Allegato 2 al Decreto attuativo (tabella successiva). In particolare, devono necessariamente includere almeno:
- un modulo a tema transizione energetica della durata di minimo 4 ore a scelta tra:
- integrazione di politiche energetiche volte alla sostenibilità all’interno della strategia aziendale;
- tecnologie e sistemi per la gestione efficace dell’energia;
- analisi tecnico-economiche per il consumo energetico, l’efficienza energetica e il risparmio energetico;
- impiantistica e fonti rinnovabili (produzione e stoccaggio energie da fonti rinnovabili);
- un modulo sulla transizione digitale della durata non inferiore a 4 ore a scelta tra:
- Integrazione digitale dei processi aziendali;
- Cybersecurity;
- Business data analyitcs;
- Intelligenza artificiale e Machine learning.
Moduli formativi (Allegato 2) per la transizione energetica e digitale, in evidenza quelli tra cui selezionare i due obbligatori
(Fonte foto: AgroNotizie)
(Clicca sull’immagine per ingrandirla)
Attenzione, una volta presentato non è possibile effettuare modifiche sostanziali al progetto di innovazione. Il Decreto specifica chiaramente che è vietato svolgere attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste.
Il o i corsi devono prevedere il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.
L’esame finale ha un ruolo importante anche nell’influenzare la data di completamento dell’intero progetto di innovazione e quindi l’acceso al Credito 5.0. Nel caso in cui l’ultimo investimento in ordine cronologico corrisponda ad un’attività di formazione, la data di completamento – che ricordiamo non può superare il 31 dicembre 2025 – equivale alla data di sostenimento dell’esame finale.
Chi si occupa della formazione?
La formazione deve essere erogata da specifici soggetti terzi all’impresa. A differenza di quanto accadeva con la 4.0 non vi è più la possibilità di agevolare l’autoformazione erogata da persone interne all’azienda o la cosiddetta formazione “on the job”.
Sempre la normativa definisce un preciso elenco degli enti abilitati all’erogazione delle attività di formazione a cui le aziende possono rivolgersi. Molti di questi hanno già preparato un offerta formativa ad hoc componibile e personalizzabile in base alle diverse necessità aziendali.
Gli enti formativi abilitati sono:
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale od operativa;
- università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali (regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001);
- soggetti in possesso della certificazione di qualità Uni EN ISO 9001 settore EA 37;
- centri di competenza ad alta specializzazione (articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati (articolo 16 del regolamento (UE) 2021/694);
- Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy).
Cosa deve fare l’azienda agricola?
Per usufruire degli incentivi della Formazione 5.0, le imprese agricole devono seguire un iter preciso sia in fase di preparazione delle attività di formazione sia durante e al termine della stessa.
Questo processo include l’analisi delle necessità formative aziendali e l’identificazione delle competenze da sviluppare, seguite dalla progettazione di un piano formativo dettagliato. Tutto ciò è inserito nella certificazione tecnica ex ante, ovvero la documentazione – con anche i dettagli di tutti gli altri investimenti – necessaria per accedere al credito d’imposta.
Al termine della formazione le aziende sono tenute a conservare (per almeno 5 anni) una serie di documenti che attestino quanto fatto:
- una relazione che illustri le modalità organizzative, il numero di ore, il periodo di svolgimento, il numero di partecipanti e i contenuti delle attività di formazione svolte, redatta e rilasciata dal formatore esterno;
- la documentazione contabile e amministrativa (fatture e ricevute relative ai costi sostenuti) idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio e il rispetto dei limiti e delle condizioni precedenti;
- i registri nominativi delle attività formative sottoscritti dai partecipanti e dal formatore;
- l’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative con apposita dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa.
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