Lavoro agile dei dirigenti scolastici: aperto il confronto al Ministero

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Si è svolta oggi 9 gennaio 2025, in presenza, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito la riunione di avvio del confronto sui criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile per i dirigenti delle istituzioni scolastiche ed educative (art. 5, c.3, lett. h), CCNL area “Istruzione e ricerca” 2019-2021. 

L’Amministrazione, rappresentata dal Direttore generale per il personale scolastico, Dott.ssa Maria Assunta Palermo, ha illustrato la sua prima proposta. 

L’ANP ha accolto con favore l’apertura del confronto, da noi richiesta più volte, su una materia che rappresenta una delle novità più rilevanti del CCNL. Il lavoro agile, finalizzato a conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l’innovazione organizzativa garantendo, al contempo, l’equilibrio tra tempi di vita e di lavoro, può contribuire ad arginare quello stress lavoro correlato che, come evidenziato anche da una nostra recente ricerca, grava sulla categoria dei dirigenti scolastici. Il lavoro agile viene incontro anche alle esigenze dei numerosi colleghi che prestano servizio in zone lontane dalla regione di residenza, fornendo loro una leva fondamentale per godere di finestre temporali che, sebbene lavorative, consentano di ritrovare i propri affetti e la loro abituale dimensione di vita. 

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Rispetto alla proposta dell’Amministrazione, l’ANP ha evidenziato le criticità di seguito riportate. 

  1. Destinatari e requisiti d’accesso 

Nel testo della bozza si preclude l’accesso al lavoro agile a coloro che non hanno concluso il periodo di formazione e prova e non hanno, pertanto, completato il primo anno di assunzione come dirigente scolastico. A nostro parere si tratta di una restrizione che non ha alcuna ragion d’essere. Difatti, il lavoro agile è finalizzato alla conciliazione delle esigenze lavorative con quelle di vita e, dunque, è del tutto illogico escludere l’accesso a coloro che non hanno compiuto la prova. Del resto, le stesse attività formative organizzate dagli UUSSRR si tengono spesso a distanza e, comunque, il dirigente beneficiario del lavoro agile è tenuto a organizzare il proprio lavoro sulla base delle concrete esigenze di servizio. 

Inoltre, circa l’informativa che l’USR territorialmente competente è tenuta a consegnare al dirigente sulla sicurezza e sulla riservatezza dei dati, la proposta, non richiamando la lettera dell’art. 11, c. 2 del CCNL area “Istruzione e ricerca” 2019-2021, lascia intendere che tale informativa vada resa solo in materia di privacy. 

2. Attività che possono svolgersi da remoto 

L’ANP ha evidenziato che, sotto questo profilo, basta fare riferimento alle “attività che possono essere svolte al di fuori della sede di lavoro mediante strumentazioni tecnologiche e informatiche e/o con accesso a piattaforme digitali” con la sola esclusione degli scrutini, degli esami conclusivi dei percorsi scolastici e di tutto ciò che la normativa prevede che debba svolgersi in presenza. Tale espressione, infatti, risulta di per sé esaustiva e non necessita di ulteriori declinazioni. 

3. Durata dell’accordo e modalità di svolgimento 

La proposta prevede che il primo accordo tra USR e dirigente scolastico debba essere a termine, purché non inferiore a sei mesi nell’ambito del medesimo anno scolastico. Non vediamo alcun motivo per limitare la durata del primo accordo, data peraltro la possibilità di recesso dall’accordo individuale con il preavviso previsto dal CCNL.  

Dunque, abbiamo richiesto che tale accordo possa essere tanto a tempo determinato che a tempo indeterminato. 

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L’ANP, inoltre, ha sottolineato che la modalità agile dovrebbe essere consentita per almeno otto giornate lavorative mensili con possibilità di loro cumulo su base mensile o plurimensile, a fronte delle sole quattro giornate proposte dall’Amministrazione. Abbiamo poi evidenziato la necessità di fare riferimento alla Direttiva 29 dicembre 2023 “Lavoro agile” del Ministro per la Pubblica Amministrazione secondo cui “per la salvaguardia dei soggetti più esposti a situazioni documentate di rischio per la salute, l’accordo individuale può derogare al limite delle giornate di lavoro agile stabilite mensilmente per i dirigenti scolastici che si trovino in condizioni di particolare necessità, non coperte da altre misure”. 

4. Fasce di contattabilità e tempi di riposo 

Abbiamo espresso totale disaccordo circa l’ampiezza proposta per la fascia di contattabilità – “sempre” e “ordinariamente” dalle ore 20 alle ore 7 del mattino successivo – che frustrerebbe qualsiasi esigenza relativa all’esercizio del diritto alla disconnessione e al riposo. Peraltro, tale durata – ben 13 ore – è in contrasto con il D.lgs. n. 66/2003 che rappresenta comunque un parametro generale di riferimento, è attuativo di importanti direttive comunitarie e, all’articolo 8, “enuncia il principio irrinunciabile ed inderogabile del beneficio in questione in quanto utile al recupero psico-fisico della persona” (SCU-_010_Orientamenti applicativi ARAN). L’ANP ha chiesto, dunque, che la fascia di contattabilità venga ridotta sensibilmente e che assorba i tempi di riposo che, ai sensi dell’art. 12, c. 1, lett. f) del CCNL “non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza”, senza esaurirsi in questi ultimi (11 ore). Infatti, disconnessione e tempi di riposo sono concetti accostabili ma non sovrapponibili. Ciò si evince anche dallo Schema di Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione recante modalità organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori della Funzione Pubblica del 12 novembre 2021. In esso è chiarito che “devono essere individuati periodi temporali nei quali il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tali periodi comprendono la fascia di inoperabilità (disconnessione), nella quale il lavoratore non può erogare alcuna prestazione lavorativa. Tale fascia comprende in ogni caso il periodo di 11 ore di riposo consecutivo (di cui all’art. 17, comma 6, del CCNL 12 febbraio 2018 del CCNL Funzioni Centrali ed alle analoghe disposizioni degli altri CCNL vigenti).” 

Pertanto, l’attuale formulazione del testo sotto questo profilo risulta inspiegabilmente restrittiva e penalizzante oltre che abnorme nel passaggio “il dirigente scolastico è sempre contattabile”.  

Sulle misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro di cui al suddetto articolo, invece, nulla è detto. 

L’Amministrazione ha accolto con favore le osservazioni dell’ANP, espresse con spirito costruttivo e nell’interesse esclusivo dei colleghi e del loro benessere. Ha quindi invitato le organizzazioni sindacali a inviare a breve le loro proposte per iscritto, in attesa della successiva convocazione del Tavolo. 

Aggiorneremo con la consueta tempestività i soci sugli sviluppi di tale rilevante materia.  

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