Il provvedimento in esame si compone di 3 Capi e 14 articoli
Il Capo I, composto da 4 articoli, reca disposizioni in materia di lavoro.
L’articolo 1 reca misure per il contrasto al lavoro sommerso. Esso risulta composto da 11 commi.
In particolare, viene sostituito il riferimento all’ANPAL – soppressa a far data dal 1° marzo 2024 – con quello all’INAIL, con riguardo alla composizione di specifici organismi istituzionali operanti nell’ambito della tutela del lavoro agricolo, quali la Rete di lavoro agricolo e il Tavolo per il contrasto al caporalato (commi 1 e 2)
Si prevede altresì che nel bando pubblicato dall’INAIL nel primo semestre di ciascun anno per l’accesso alle risorse del Fondo istituito per finanziare l’acquisto di macchinari agricoli siano indicati, tra l’altro, anche i criteri di premialità per le imprese che risultano iscritte alla Rete del lavoro agricolo (comma 3).
Viene inoltre specificato che il datore di lavoro iscritto alla Lista di conformità, che attesta che non sono emerse violazioni o irregolarità all’esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, è considerato a basso rischio di irregolarità per un periodo di 12 mesi dalla predetta iscrizione e, per il medesimo periodo, l’INL (Ispettorato nazionale del lavoro) ha la facoltà, non più l’obbligo come previsto dalla normativa previgente, di non procedere ad ulteriori verifiche nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l’iscrizione nella Lista di conformità (comma 4)
Si prevede anche l’istituzione di indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC), relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale e applicabili a due settori economici – di imprese o lavoratori autonomi – dal 1° gennaio 2026 e successivamente (anche gradualmente) ad almeno altri sei settori, da definirsi entro il 31 agosto 2026. Dall’applicazione di tali indici non derivano modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, relative agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (commi 5-10)
Viene infine disposto che l’INL assicura, con modalità tecniche dallo stesso definite, l’accessibilità al Portale nazionale del sommerso alle pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza (comma 11).
L’articolo 2 reca interventi per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del settore moda.
Esso consente, per l’anno 2024, il riconoscimento, da parte dell’INPS, di un intervento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, anche artigiani, con un numero medio di dipendenti non superiore a 15 nel semestre precedente ed operanti nei settori tessile, della pelletteria, dell’abbigliamento e calzaturiero, nel settore conciario, nonché nelle attività identificate dai codici ATECO indicati nella tabella A annessa al provvedimento in oggetto e dal codice ATECO 25.62.00, limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di montatura e saldatura di accessori della moda.
L’intervento è previsto per un periodo massimo corrispondente a quello intercorrente tra il 29 ottobre 2024 (data di entrata in vigore del presente decreto) e il 31 dicembre 2024 e nella misura pari a quella stabilita per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, in deroga ai limiti di durata massima previsti in via generale per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell’assegno di integrazione salariale per causali ordinarie.
L’articolo 2-bis esclude l’applicazione del contributo addizionale ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria riconosciuti dalla normativa vigente (art 12-quater DL 104/2023) fino al 31 dicembre 2023 alle imprese industriali operanti in aree comprese nei piani di sviluppo strategico inerenti ad una ZES (Zona economica speciale) in relazione a processi di transizione, riqualificazione e riconversione produttive. L’esclusione è operata con norma di interpretazione autentica, avente, quindi, effetto retroattivo.
L’articolo 3 reca misure relative al Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione digitale dell’informazione e dell’editoria. In particolare, si dispone che, nell’ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri già previsto a legislazione vigente per la determinazione della quota del Fondo da destinare al finanziamento di misure volte alla risoluzione di situazioni di crisi occupazionale, sia stabilito il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa finalizzata a sostenere l’accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti, già iscritti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
Il Capo II composto da 4 articoli, reca disposizioni in materia di sistema universitario.
L’articolo 4, al comma 1, istituisce, nell’ambito della tornata dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025, i quadrimestri quarto e quinto, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente delle università in attuazione del PNRR. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali già formate restano in carica fino al 15 aprile 2026.
Il comma 2 differisce dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine ultimo entro il quale ciascuna università può procedere, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, alla chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel medesimo ateneo, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica.
L’articolo 5, nelle more della riforma del Consiglio universitario nazionale (CUN), prevede che quest’ultimo, nella composizione attualmente in carica, continui a svolgere le proprie funzioni sino al termine del 31 luglio 2025. È conseguentemente prorogato, fino a tale termine, il mandato degli attuali componenti del Consiglio.
L’articolo 6 reca disposizioni in materia di housing universitario. Il comma 1 prevede, in primo luogo, che anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possano essere destinati a residenze e alloggi universitari. In secondo luogo, estende l’applicazione del regime semplificato di autorizzazioni urbanistiche ed edilizie introdotto per l’attuazione della riforma del PNRR in materia di alloggi universitari alle procedure volte a destinare i beni sopra richiamati a residenze e alloggi universitari per le quali la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell’Agenza del demanio svolge il ruolo di stazione appaltante. Inserisce, inoltre, il Ministero dell’università e della ricerca e il Commissario straordinario incaricato di assicurare il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, della medesima riforma del PNRR, tra i soggetti istituzioni intitolati a richiedere il coinvolgimento, in qualità di stazione appaltante, della citata Struttura. Prevede infine che, il Commissario straordinario possa avvalersi della medesima Struttura anche per le attività di supporto tecnico.
Nel corso dell’esame in sede referente sono stati inseriti due commi aggiuntivi. Con il comma 1-bis si dispone un ulteriore elemento di semplificazione, consentendo il mutamento di destinazione d’uso degli immobili da destinare a residenze universitarie anche in deroga a specifiche normative regionali e statali, salvo il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari. Con il comma 1-ter si dispone infine l’abrogazione dell’articolo 1-ter della legge n. 338 del 2000, recante la disciplina di un regime autorizzatorio specifico per l’esercizio delle strutture residenziali universitarie beneficiarie dalle risorse destinate al cosiddetto “Nuovo housing universitario”.
L’articolo 7 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al Politecnico di Milano, per il completamento degli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico «Campus Nord», situato nel quartiere Bovisa del comune di Milano.
Il Capo III, composto da 5 articoli più l’entrata in vigore reca disposizioni in materia di istruzione.
L’articolo 8 prevede misure volte a promuovere l’internazionalizzazione degli ITS Academy, anche nell’ambito del “Piano Mattei”. In primo luogo, tra le finalità prioritarie del Fondo per l’istruzione tecnologica superiore, si prevede che gli interventi finalizzati a potenziare l’offerta formativa dei percorsi degli ITS Academy siano indirizzati anche ai percorsi attivati all’estero previsti nell’ambito dei piani triennali di programmazione delle attività formative adottati dalle regioni. In secondo luogo, si consente una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse del Fondo relativamente agli anni 2024, 2025 e 2026, prevedendo che nel citato periodo di tempo tali risorse potranno essere utilizzate “anche in deroga alle priorità individuate” in via ordinaria. Infine, è autorizzata la spesa di 3,1 milioni di euro per l’anno 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori, anche presso sedi all’estero, nonché la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2024 per l’ampliamento della relativa offerta formativa.
L’articolo 8-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, dispone che l’opzione economico-sociale del liceo delle scienze umane permanga, in via ordinaria (e non più quindi solo fino a esaurimento), quale percorso autonomo rispetto a quello del liceo del made in Italy, non dovendo più confluire in quest’ultimo, come previsto dalla normativa oggi vigente. La disposizione in commento statuisce, inoltre, che l’attivazione dei percorsi liceali del made in Italy avviene nei limiti non più solo del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, ma anche dell’organico dell’autonomia del personale docente e dell’organico del personale amministrativo tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente.
L’articolo 9 precisa che anche i vincitori di concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico, che vi abbiano partecipato durante la fase transitoria, con il solo possesso del titolo di studio richiesto a legislazione vigente, sono tenuti, nel primo anno di servizio (ovvero quello attuale: 2024/25) a conseguire l’abilitazione mediante il conseguimento dei CFU previsti per analoghe categorie di docenti.
L’articolo 10 dispone l’incremento del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (MOF), al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR e a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.
L’articolo 11, prevede un incremento di 4 milioni di euro per il 2024 dell’autorizzazione di spesa per la fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti.
L’articolo 12 dispone in merito all’entrata in vigore.
ultimo aggiornamento: 10 dicembre 2024
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